Page 57 - Quaderno 2017-9
P. 57
provenienti dalla Corte di Giustizia europea, e il Consiglio di Stato maggiormente indirizzato a
far salva la disciplina italiana.
Le prime pronunce in materia si hanno già nel 2001 quando il T.A.R. Toscana rigetta il
164
ricorso presentato dalla società Betting Winner contro il decreto con il quale il questore di
Grosseto negava il rilascio dell’autorizzazione, richiamandosi ai principi espressi dalla Corte di
Giustizia nella sentenza Zenatti .
165
Con la sentenza Gambelli si ha una prima apertura dei T.A.R. In particolare il T.A.R.
Abruzzo, Sez. L’Aquila, nel 2005 accoglie il ricorso contro un provvedimento della questura,
166
presentato dalla già citata società inglese Stanleybet, in relazione all’attività di intermediazione
nella raccolta di scommesse riguardanti eventi sportivi esteri, dunque non soggetti tra l’altro
all’esclusiva CONI, operata da un suo centro di trasmissione dati attivo in Italia, richiamando
quanto enunciato dalla sentenza della Corte europea, ovvero la contrarietà della disciplina
italiana rispetto alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi garantite dai trattati. Il
Consiglio di stato tuttavia, mantenendo un orientamento conservatore, riformerà la pronuncia
in senso contrario con la sentenza n. 5644/2006.
Se con la sentenza Placanica, viste anche le aperture apportate dal decreto Bersani, la
giurisprudenza penale opera una prima importante virata, mentre sostanzialmente invariata
rimane la posizione assunta da quella amministrativa, la quale persiste nel ritenere illegittimo
l’esercizio delle attività di scommessa da parte di allibratori stranieri privi di autorizzazione.
Il sistema italiano della doppia concessione statale e autorizzazione di polizia riceve invece
conferma di compatibilità europea con la sentenza Biasci. In forza di questo riconoscimento
dunque i giudici amministrativi applicano l’art. 88 T.U.L.P.S. in maniera conforme
all’interpretazione autentica elaborata dal legislatore nel 2010 così come sostenuta in Costa e
167
Cifone (2012). Così con la sentenza del 27 novembre 2013, n. 5636 la terza sezione del Consiglio
di Stato afferma che il ricorso presentato per l’annullamento di un provvedimento di diniego
dell’autorizzazione di pubblica sicurezza è pertanto rigettato in tutti i casi in cui, in capo
164 Sentenza n. 62/2001.
165 I giudici toscani, rigettando il ricorso, richiamano la sentenza Zenatti che autorizza lo Stato a imporre misure
limitative del mercato per esigenze imperative di interesse generale per cui non risulta rilevante il fatto che
altri Stati membri adottino un regime normativo differente e maggiormente liberalizzato.
166 Sentenza n. 661/2005.
167 Art. 2, comma 2-ter d. l. 25 marzo 2010, n. 40, conv. in l. 22 maggio 2010, n. 73: «[…] la licenza ivi prevista, ove
rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi
efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l’esercizio e la raccolta di tali giochi
da parte del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».
- 55 -

