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provenienti dalla Corte di Giustizia europea, e il Consiglio di Stato maggiormente indirizzato a

            far salva la disciplina italiana.
                  Le prime pronunce in materia si hanno già nel 2001 quando il T.A.R. Toscana  rigetta il
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            ricorso  presentato  dalla  società  Betting  Winner  contro  il  decreto  con  il  quale  il  questore  di

            Grosseto negava il rilascio dell’autorizzazione, richiamandosi ai principi espressi dalla Corte di

            Giustizia nella sentenza Zenatti .
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                  Con la sentenza  Gambelli  si ha una prima apertura dei  T.A.R. In  particolare il  T.A.R.

            Abruzzo, Sez. L’Aquila, nel 2005  accoglie il ricorso contro un provvedimento della questura,
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            presentato dalla già citata società inglese  Stanleybet, in relazione all’attività di intermediazione

            nella raccolta di scommesse riguardanti eventi sportivi esteri, dunque non soggetti tra l’altro
            all’esclusiva CONI, operata da un suo centro di trasmissione dati attivo in Italia, richiamando

            quanto  enunciato  dalla  sentenza  della  Corte  europea,  ovvero  la  contrarietà  della  disciplina

            italiana rispetto alle libertà di stabilimento e  di prestazione di  servizi garantite dai trattati. Il
            Consiglio di stato tuttavia, mantenendo un orientamento conservatore, riformerà la pronuncia

            in senso contrario con la sentenza n. 5644/2006.

                  Se con la sentenza  Placanica,  viste anche le aperture apportate dal  decreto Bersani, la

            giurisprudenza penale  opera una prima importante virata, mentre sostanzialmente invariata

            rimane la posizione assunta da quella amministrativa, la quale persiste nel ritenere illegittimo
            l’esercizio delle attività di scommessa da parte di allibratori stranieri privi di autorizzazione.

                  Il sistema italiano della doppia concessione statale e autorizzazione di polizia riceve invece

            conferma di compatibilità europea con la sentenza Biasci. In forza di questo riconoscimento
            dunque i  giudici amministrativi applicano l’art. 88 T.U.L.P.S. in maniera conforme

            all’interpretazione autentica elaborata dal legislatore nel 2010  così come sostenuta in Costa e
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            Cifone (2012). Così con la sentenza del 27 novembre 2013, n. 5636 la terza sezione del Consiglio

            di Stato afferma che il ricorso presentato per l’annullamento di un provvedimento di diniego

            dell’autorizzazione  di  pubblica  sicurezza  è  pertanto  rigettato  in  tutti  i  casi  in  cui,  in  capo





            164   Sentenza n. 62/2001.
            165   I giudici toscani, rigettando il ricorso, richiamano la sentenza Zenatti che autorizza lo Stato a imporre misure
               limitative del mercato per esigenze imperative di interesse generale per cui non risulta rilevante il fatto che
               altri Stati membri adottino un regime normativo differente e maggiormente liberalizzato.
            166   Sentenza n. 661/2005.
            167   Art. 2, comma 2-ter d. l. 25 marzo 2010, n. 40, conv. in l. 22 maggio 2010, n. 73: «[…] la licenza ivi prevista, ove
               rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi
               efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l’esercizio e la raccolta di tali giochi
               da parte del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

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