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Infine con la recente sentenza Laezza (2016) la Corte si è pronunciata sullo schema di
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concessione introdotto dopo il 2012. L’analisi effettuata dai giudici europei in tal caso non va ad
esaminare o a dare un giudizio sull’intero sistema italiano, tra l’altro mutato con le riforme del
2012 , ma è comunque significativa perché va a rilevare ancora una volta delle incongruenze
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con la disciplina europea. La già citata riforma, nelle more di un riordino del settore del gioco
pubblico, prevedeva il bando di nuove concessioni con scadenza al 30 giugno 2016 (quaranta
mesi e non i precedenti nove-dodici anni). Inoltre lo schema-tipo convenzione all’articolo 25
prevede l’obbligo per il concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione
dell’attività per scadenza della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o di
revoca, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e
di raccolta del gioco. Il giudice del rinvio dunque richiede alla Corte europea se queste due
misure configurino una differenza di trattamento tra vecchi e nuovi concessionari e se come
tale possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse pubblico ai sensi degli articoli 49
TFUE e 56 TFUE e seguenti, integrati alla luce dei principi contenuti nella sentenza Costa e
Cifone. I giudici europei innanzi tutto rilevano come tali misure configurino pienamente delle
restrizioni alle libertà fondamentali del mercato interno in quanto l’ipotesi di dover cedere
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gratuitamente le attrezzature per la raccolta delle scommesse, può rendere meno allettante
l’esercizio di tale attività. Tuttavia le ritengono giustificate da motivi imperativi di interesse
generale. In secondo luogo, sulla discriminatorietà di tali misure, rimandano al giudizio sul caso
concreto ad opera del giudice nazionale. Infine le restrizioni vengono cassate in forza del
giudizio sulla proporzionalità in quanto il legislatore nazionale ben poteva conseguire i risultati
perseguiti con misure meno onerose per le imprese, ad esempio rendendo onerose le cessioni
delle attrezzature.
2.3 Analisi dei principi indicati per il giudizio di compatibilità
A seguito della disamina della giurisprudenza europea, occorre ora tirare le fila di quanto
detto per estrapolare i principi delineati dalla Corte di giustizia ai quali debbono informarsi le
discipline degli Stati membri in materia di giochi e scommesse. In particolare la Corte di
150 Corte di giustizia UE 28 gennaio 2016, causa C-375/14, Laezza.
151 Le novità sono state introdotte con il decreto legge del 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 aprile 2012, n. 44.
152 Sempre in Laezza, i giudici affermano: «devono considerarsi restrizioni della libertà di stabilimento e/o della libera
prestazione di servizi tutte le misure che vietino, ostacolino o rendano meno allettante l’esercizio delle libertà garantite dagli
articoli 49 TFUE e 56 TFUE».
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