Page 53 - Quaderno 2017-9
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Infine con la recente sentenza Laezza  (2016) la Corte si è pronunciata sullo schema di
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            concessione introdotto dopo il 2012. L’analisi effettuata dai giudici europei in tal caso non va ad
            esaminare o a dare un giudizio sull’intero sistema italiano, tra l’altro mutato con le riforme del

            2012 , ma è comunque significativa perché va a rilevare ancora una volta delle incongruenze
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            con la disciplina europea. La già citata riforma, nelle more di un riordino del settore del gioco

            pubblico, prevedeva il bando di nuove concessioni con scadenza al 30 giugno 2016 (quaranta
            mesi e non i precedenti nove-dodici anni). Inoltre lo schema-tipo convenzione all’articolo 25

            prevede l’obbligo per il concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione

            dell’attività per scadenza della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o di

            revoca, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e
            di raccolta del gioco. Il giudice del rinvio dunque richiede alla Corte europea  se queste due

            misure configurino una differenza di trattamento tra vecchi e nuovi concessionari e se come

            tale possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse pubblico ai sensi degli articoli 49
            TFUE e 56 TFUE e seguenti, integrati alla luce dei principi contenuti nella sentenza Costa e

            Cifone. I giudici europei innanzi tutto rilevano come tali misure configurino pienamente delle

            restrizioni  alle libertà fondamentali del mercato interno in quanto l’ipotesi di dover cedere
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            gratuitamente le attrezzature per la raccolta delle scommesse, può  rendere meno allettante

            l’esercizio di tale attività. Tuttavia le ritengono giustificate da motivi imperativi di interesse
            generale. In secondo luogo, sulla discriminatorietà di tali misure, rimandano al giudizio sul caso

            concreto ad opera  del giudice nazionale.  Infine le restrizioni vengono cassate in forza del

            giudizio sulla proporzionalità in quanto il legislatore nazionale ben poteva conseguire i risultati
            perseguiti con misure meno onerose per le imprese, ad esempio rendendo onerose le cessioni

            delle attrezzature.



            2.3  Analisi dei principi indicati per il giudizio di compatibilità
                  A seguito della disamina della giurisprudenza europea, occorre ora tirare le fila di quanto

            detto per estrapolare i principi delineati dalla Corte di giustizia ai quali debbono informarsi le

            discipline  degli  Stati  membri  in  materia  di  giochi  e  scommesse.  In  particolare  la  Corte  di




            150   Corte di giustizia UE 28 gennaio 2016, causa C-375/14, Laezza.
            151   Le novità sono state introdotte con il decreto legge del 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in
               materia di  semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,
               convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 aprile 2012, n. 44.
            152   Sempre in  Laezza, i  giudici affermano: «devono considerarsi restrizioni della libertà di stabilimento e/o della libera
               prestazione di servizi tutte le misure che vietino, ostacolino o rendano meno allettante l’esercizio delle libertà garantite dagli
               articoli 49 TFUE e 56 TFUE».

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