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prestazione di servizi per le ragioni già indicate in Gambelli. Ergo l’esclusione degli operatori
stranieri non è proporzionata al raggiungimento degli obiettivi dichiarati dall’Italia, ovvero la
tutela dell’ordine pubblico.
Ma aggiunge in tal caso, in merito all’accesso ai bandi di gara per le concessioni, senza
rimandare ai giudizi nazionali che «le sanzioni penali, pur vertendo in un ambito di esclusiva competenza
degli Stati membri, sono inapplicabili nel caso di specie, in cui la violazione delle norme penali da parte degli
imputati è dipesa esclusivamente dal non aver potuto soddisfare le condizioni illegittime per l’ottenimento della
concessione e della conseguente autorizzazione di polizia ». A questo punto allora anche la III Sezione
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della Corte di Cassazione con la sentenza del 28 marzo 2007, n. 16969 recepisce l’indirizzo
europeo e dichiara che il reato di cui all’art. 4 della legge 401/1989 deve essere disapplicato in
quanto contrario ai principi comunitari. Tale decisione rappresenta dunque il punto di svolta
verso una sempre maggiore liberalizzazione del mercato italiano verso gli operatori europei.
Con la sentenza Costa e Cifone (2012), la Corte di giustizia dell’Unione europea si è
nuovamente pronunciata in via pregiudiziale sulla compatibilità tra la normativa italiana in
materia di attività di raccolta di scommesse sportive e le relative sanzioni penali in caso di
svolgimento di attività non autorizzata e le due libertà fondamentali dell’Unione europea,
quella di stabilimento e quella di prestazione dei servizi 144 . Ancora una volta, come nelle
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sentenze Gambelli e Placanica, la causa ha come protagonista la Stanley International Betting ltd,
una società di capitali britannica, che pur non avendo potuto - per la sua veste giuridica -
partecipare ai parte dei bandi disposti dalle amministrazioni italiane, esercitava comunque
attività di raccolta di scommesse in territorio italiano attraverso i già citati CTD, che
provvedono alla raccolta delle proposte di scommessa dei giocatori e al loro invio in forma
telematica ai server di proprietà della Stanley, ubicati nel Regno Unito o in altri Stati
membri . La Corte di Cassazione, chiamata a giudicare sulla responsabilità penale dei sigg.
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142 Sentenza Placanica, punti 68 ss.
143 Art. 43 CE, oggi art. 49 TFUE, che garantisce il diritto dei cittadini comunitari di stabilire in modo
permanente in uno Stato diverso da quello di appartenenza lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo.
144 Art. 49 CE, oggi art. 56 TFUE, che è complementare al primo, e garantisce la libertà di svolgere un’attività di
lavoro autonomo in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza non in forma stabile, ma con
lo spostamento transfrontaliero del solo servizio
145 Tutti e tre i procedimenti nazionali avevano portato i giudici italiani a chiedere l’intervento della Corte in via
pregiudiziale in seguito alla contestazione a carico di titolari di CTD del reato di esercizio abusivo dell’attività
di raccolta di scommesse previsto dall’art. 4, l. 401/1989. Nel caso di specie nel 2006 (quattro mesi prima che
la CGE si pronunciasse con la sentenza Placanica) furono emanati i bandi per il rilascio delle nuove
concessioni previste dal decreto Bersani, e la Stanley Ltd, interessata a parteciparvi, chiese all’AAMS se le
modalità telematiche con cui essa raccoglieva le scommesse potessero integrare un’ipotesi di automatico
decadimento dalla concessione ai sensi dell’art. 23 co. 3 dello schema di convenzione; avendo ricevuto
dall’AAMS risposta affermativa, essa - nuovamente - non aveva potuto partecipare al nuovo bando.
Nonostante ciò, i signori Costa e Cifone, titolari di due CTD, presentarono, rispettivamente nel 2008 e nel
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