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prestazione di servizi per le ragioni già indicate in Gambelli. Ergo l’esclusione degli operatori

            stranieri non è proporzionata al raggiungimento degli obiettivi dichiarati dall’Italia, ovvero la
            tutela dell’ordine pubblico.

                  Ma aggiunge in tal caso, in merito all’accesso ai bandi di gara per le concessioni, senza

            rimandare ai giudizi nazionali che «le sanzioni penali, pur vertendo in un ambito di esclusiva competenza

            degli Stati membri, sono inapplicabili nel caso di specie, in cui la violazione delle norme penali da parte degli
            imputati è dipesa esclusivamente dal non aver potuto soddisfare le condizioni illegittime per l’ottenimento della

            concessione e della conseguente autorizzazione di polizia ». A questo punto allora anche la III Sezione
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            della Corte di Cassazione con la sentenza del 28 marzo 2007,  n. 16969 recepisce l’indirizzo

            europeo e dichiara che il reato di cui all’art. 4 della legge 401/1989 deve essere disapplicato in
            quanto contrario ai principi comunitari. Tale decisione rappresenta dunque il punto di svolta

            verso una sempre maggiore liberalizzazione del mercato italiano verso gli operatori europei.

                  Con la  sentenza Costa e Cifone  (2012),  la Corte di  giustizia dell’Unione europea si  è
            nuovamente pronunciata in via  pregiudiziale  sulla compatibilità  tra la normativa italiana in

            materia di attività di raccolta di scommesse sportive e le relative sanzioni penali in caso di

            svolgimento di attività non autorizzata  e  le due libertà  fondamentali dell’Unione europea,

            quella di stabilimento  e quella di prestazione dei servizi   144  . Ancora una volta, come nelle
                                   143
            sentenze Gambelli e Placanica, la causa ha come protagonista la Stanley International Betting ltd,
            una società di capitali britannica, che pur non avendo potuto - per la sua veste giuridica -

            partecipare ai parte  dei bandi disposti  dalle  amministrazioni italiane, esercitava comunque

            attività  di raccolta  di scommesse in  territorio italiano attraverso i già citati CTD,  che
            provvedono alla raccolta delle proposte di scommessa dei giocatori e al loro invio in forma

            telematica ai  server  di proprietà  della  Stanley,  ubicati  nel Regno Unito o in  altri Stati

            membri . La Corte di Cassazione, chiamata a giudicare sulla responsabilità penale dei sigg.
                    145

            142   Sentenza Placanica, punti 68 ss.
            143   Art. 43 CE, oggi  art. 49 TFUE, che garantisce il diritto dei cittadini comunitari di stabilire in modo
               permanente in uno Stato diverso da quello di appartenenza lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo.
            144   Art. 49 CE, oggi art. 56 TFUE, che è complementare al primo, e garantisce la libertà di svolgere un’attività di
               lavoro autonomo in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza non in forma  stabile, ma con
               lo spostamento transfrontaliero del solo servizio
            145   Tutti e tre i procedimenti nazionali avevano portato i giudici italiani a chiedere l’intervento della Corte in via
               pregiudiziale in seguito alla contestazione a carico di titolari di CTD del reato di esercizio abusivo dell’attività
               di raccolta di scommesse previsto dall’art. 4, l. 401/1989. Nel caso di specie nel 2006 (quattro mesi prima che
               la CGE si pronunciasse con la sentenza Placanica)  furono  emanati i bandi per il rilascio delle nuove
               concessioni previste dal  decreto  Bersani, e la  Stanley Ltd, interessata a parteciparvi, chiese all’AAMS se  le
               modalità telematiche con cui essa raccoglieva le scommesse potessero integrare  un’ipotesi di automatico
               decadimento dalla concessione ai sensi dell’art. 23 co. 3 dello schema di convenzione; avendo ricevuto
               dall’AAMS risposta affermativa, essa  -  nuovamente  -  non aveva potuto partecipare al nuovo bando.
               Nonostante ciò, i signori Costa e Cifone, titolari di due CTD, presentarono, rispettivamente nel 2008 e nel

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