Page 46 - Quaderno 2017-9
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2.2 (segue)La disamina della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di servizi di giochi d’azzardo
La prima significativa sentenza in materia di giochi d’azzardo è la citata Schindler. Già a
partire da quest’ultima la Corte non ha mai compiuto alcuna distinzione all’interno del concetto
di giochi d’azzardo, partendo dall’assunto che profili di ordine morale, religioso e culturale
accomunino comunque tutti i giochi di sorte e per questo anche le pronunce successive
presentano uno schema di ragionamento tipico, indipendente dal fatto che si tratti di lotterie,
slot-machine, scommesse o giochi online. Inoltre all’attività di organizzazione del gioco
d’azzardo viene fin da subito attribuita natura economica in quanto configura una
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prestazione di servizi retribuita ai sensi del Trattato, con conseguente applicabilità delle
disposizioni riguardanti la libertà di circolazione .
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La sentenza Zenatti (1999) costituisce il primo intervento della Corte di Giustizia
riguardante il sistema concessorio in Italia. In particolare i giudici di Lussemburgo si
pronunciano sulla normativa italiana che sottopone l’esercizio dell’attività di raccolta delle
scommesse all’affidamento di una concessione. Inizialmente affermano che tale disciplina si
pone, prima facie, in contrasto con il principio della libera prestazione dei servizi sancito
dall’articolo 49 del Trattato CE . Successivamente evidenziano però come lo stesso Trattato
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CE giustifichi eventuali violazioni a detto principio in casi tassativi espressi dagli articoli 45 e
46 . Dunque dal momento che la normativa italiana risulta ispirata al proposito di perseguire
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politiche a tutela dell’ordine sociale , in quanto il controllo statale dell’affidamento delle
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concessioni ha come fine quello di evitare eventuali infiltrazioni malavitose all’interno del
settore oltre a quello di disincentivare la pratica del gioco, la Corte di Giustizia la ritiene
pienamente legittima si sensi dell’ex Trattato CE .
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126 Corte di giustizia UE 12 settembre 2013, cause riunite C-660/11 e C-8/12, Biasci.
127 Corte di giustizia UE Causa C-375/14 del 28 gennaio 2016, Laezza.
128 Nel caso particolare trattasi di lotterie.
129 Non sono mancate tuttavia autorevoli voci con diverse posizioni. Ad esempio nel 1995 la European Association
for the Study of Gambling discusse della natura “anormale” dei servizi di giochi d’azzardo che, secondo alcuni
autori, avrebbero potuto sottrarsi alla logica del liberalismo economico, in virtù del loro allogarsi al margine
delle ragioni economiche.
130 Sentenza Zenatti, punto 27.
131 Ivi, punto 29.
132 Le disposizioni degli Stati membri vanno valutate in base agli obiettivi degli Stati, potendosi ben ammettere
regimi diversi tra i vari Paesi (Sentenza Zenatti, punto 34).
133 Infatti, anche se una normativa nazionale che impedisce agli operatori degli altri Stati membri di procedere
alle scommesse viola i principi della libera prestazione dei servizi, tale normativa, se non c’è discriminazione
in base alla nazionalità, risulta giustificata, perché persegue scopi legati alla tutela dei consumatori ed alla
protezione dell’ordine sociale (Sentenza Zenatti, punto 38).
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