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dei cosiddetti “centri di trasmissione dati ” senza alcuna concessione o autorizzazione dello
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Stato italiano. Per questi motivi, su istanza dei giudici italiani, la Corte di Giustizia europea si è
dovuta più volte pronunciare sulla compatibilità delle misure restrittive adottate nel mercato
interno in tema di servizi di gioco d’azzardo. In particolare, non avendo l’Unione europea
adottato alcun atto e avendo lasciato pertanto agli Stati il potere di disciplinare la materia nel
rispetto del Trattato, si trattava di stabilire il confine tra la libertà di prestazione dei servizi
all’interno dell’Unione europea e gli interessi degli Stati membri a controllare il mercato di
gioco, soprattutto per motivi fiscali. Questi ultimi infatti facevano leva sulle deroghe previste
dal trattato per tentare di conservare la propria autonomia nel settore. Nel corso del tempo la
Corte di giustizia europea, con lo scopo di bilanciare i vari interessi in gioco, ha adottato
differenti indirizzi. In questa sede possiamo identificare quattro fasi distinte, le cui specifiche
sentenze e principi saranno analizzati più approfonditamente in seguito.
La prima fase, che percorre gli anni Novanta e i primi anni Duemila, è caratterizzata dal
fatto che la Corte di giustizia era solita accordare alle autorità nazionali un ampio margine di
discrezionalità in ordine alla definizione delle esigenze di protezione dei propri cittadini-
giocatori e alla scelta degli strumenti per garantirle, limitandosi a riconoscere la legittimità delle
legislazioni restrittive degli Stati membri senza tuttavia analizzare in maniera approfondita né la
loro intrinseca adeguatezza né l’ammissibilità delle giustificazioni addotte dagli stessi. A questo
momento iniziale si riconducono i primi casi giudicati dalla Corte, tra i più importanti
Schindler , Zenatti .
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Nella seconda fase invece (dal 2003 al 2008) la Corte di giustizia, attraverso una lettura più
attenta e condivisibile, inizia a mutare prospettiva pervenendo all’accertamento
dell’incompatibilità di talune legislazioni nazionali con i Trattati europei. Essa infatti opera
un’interpretazione maggiormente restrittiva delle eccezioni alla libertà di prestazione dei servizi
indicando, al fine di modulare il test di proporzionalità da effettuare sulle misure restrittive, i
canoni della coerenza e della sistematicità, ed esaminando così anche la legittimità delle
giustificazioni concretamente invocate dagli Stati membri e l’adeguatezza delle misure restrittive
116 Si tratta di esercizi pubblici all’interno dei quali un soggetto contrae con il bookmaker straniero una proposta di
scommessa, attraverso il gestore del centro al quale spetta il compito di mettere in contatto scommettitore e
allibratore. Il rapporto fra il gestore dell’esercizio e il bookmaker è disciplinato da un contratto di servizio. La
prestazione del C.T.D. consiste nel trasmettere via internet, in tempo reale, alla società straniera le proposte di
scommessa sportiva su eventi a quota fissa ricevute dai clienti. La società straniera poi può accettare o meno
la proposta di scommessa, trasmettendo, sempre in via telematica, il relativo esito al centro dati.
117 Corte di giustizia UE 24 marzo 1994, in causa C- 275/92, Schindler.
118 Corte di giustizia UE 21 ottobre 1999, causa C- 67/98, Zenatti.
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