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dei cosiddetti “centri di trasmissione dati ” senza alcuna concessione o autorizzazione dello
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            Stato italiano. Per questi motivi, su istanza dei giudici italiani, la Corte di Giustizia europea si è
            dovuta più volte pronunciare sulla compatibilità delle misure restrittive adottate  nel mercato

            interno in  tema di servizi di gioco d’azzardo. In particolare, non avendo l’Unione europea

            adottato alcun atto e avendo lasciato pertanto agli Stati il potere di disciplinare la materia nel

            rispetto del Trattato, si trattava di stabilire il  confine tra la libertà di prestazione dei servizi
            all’interno dell’Unione  europea e gli interessi  degli Stati membri a controllare il mercato di

            gioco, soprattutto per motivi fiscali. Questi ultimi infatti facevano leva sulle deroghe previste

            dal trattato per tentare di conservare la propria autonomia nel settore. Nel corso del tempo la

            Corte di  giustizia europea, con lo scopo di  bilanciare i vari interessi in gioco, ha adottato
            differenti indirizzi. In questa sede possiamo identificare quattro fasi distinte, le cui specifiche

            sentenze e principi saranno analizzati più approfonditamente in seguito.

                  La prima fase, che percorre gli anni Novanta e i primi anni Duemila, è caratterizzata dal
            fatto che la Corte di giustizia era solita accordare alle autorità nazionali un ampio margine di

            discrezionalità in ordine alla definizione delle esigenze di protezione dei propri cittadini-

            giocatori e alla scelta degli strumenti per garantirle, limitandosi a riconoscere la legittimità delle

            legislazioni restrittive degli Stati membri senza tuttavia analizzare in maniera approfondita né la

            loro intrinseca adeguatezza né l’ammissibilità delle giustificazioni addotte dagli stessi. A questo
            momento iniziale si riconducono i primi casi giudicati dalla Corte, tra i più importanti

            Schindler , Zenatti .
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                  Nella seconda fase invece (dal 2003 al 2008) la Corte di giustizia, attraverso una lettura più
            attenta e condivisibile, inizia a mutare prospettiva pervenendo all’accertamento

            dell’incompatibilità di talune legislazioni nazionali con i Trattati europei. Essa infatti opera

            un’interpretazione maggiormente restrittiva delle eccezioni alla libertà di prestazione dei servizi

            indicando, al fine di modulare il test di proporzionalità da effettuare sulle misure restrittive, i

            canoni della coerenza  e della sistematicità, ed esaminando così anche la legittimità  delle
            giustificazioni concretamente invocate dagli Stati membri e l’adeguatezza delle misure restrittive





            116   Si tratta di esercizi pubblici all’interno dei quali un soggetto contrae con il bookmaker straniero una proposta di
               scommessa, attraverso il gestore del centro al quale spetta il compito di mettere in contatto scommettitore e
               allibratore. Il rapporto fra il gestore dell’esercizio e il bookmaker è disciplinato da un contratto di servizio. La
               prestazione del C.T.D. consiste nel trasmettere via internet, in tempo reale, alla società straniera le proposte di
               scommessa sportiva su eventi a quota fissa ricevute dai clienti. La società straniera poi può accettare o meno
               la proposta di scommessa, trasmettendo, sempre in via telematica, il relativo esito al centro dati.
            117   Corte di giustizia UE 24 marzo 1994, in causa C- 275/92, Schindler.
            118   Corte di giustizia UE 21 ottobre 1999, causa C- 67/98, Zenatti.

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