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caratterizzata in tal senso sia dalle cosiddette industrie di servizi (che “producono i giochi”) sia
da imprese commerciali, che rappresentano gli intermediari nella distribuzione del servizio .
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Orbene, nei confronti di una configurazione in questo modo articolata, è necessario
indagare su come il rapporto di concorrenza si estrinsechi in un mercato così regolamentato, su
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quale sia la rilevanza e l’applicabilità della disciplina antitrust e su quali siano i comportamenti
concorrenzialmente sleali configurabili nei confronti delle imprese di gioco.
Procedendo con ordine sul primo punto è evidente come l’affermazione di una
concorrenza piena e effettiva nel settore non sia possibile , da un lato perché tale principio
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deve essere bilanciato con gli altri valori costituzionali egualmente garantiti , dall’altro per le
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barriere normative che ostruiscono il libero ingresso alle imprese, anche in un ottica europea,
nonché per la calmierazione dei costi delle giocate che spesso avviene ex lege. In questo senso
quindi sarà maggiormente rilevante ai fini della trattazione la cosiddetta concorrenza per il
mercato, piuttosto che la concorrenza tra gli operatori nel mercato, in quanto è necessario
garantire pari opportunità e condizioni nei requisiti da possedere per l’ingresso nel settore
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(vedi infra par. 2). Sulla applicabilità della disciplina antitrust sia europea che nazionale (in
particolare la l. 287/1990) al mercato dei giochi occorre fare alcune puntualizzazioni. Si tratta
infatti di imprese operanti in un sistema di monopolio legale, dunque di per sé spesso in
posizione dominante, per cui non dovrebbero applicarsi tali discipline (art. 8, comma 2, l. n.
287/90). L’esenzione tuttavia non è totale ma è concessa solo per gli adempimenti connessi agli
specifici compiti affidati. Dunque la normativa sul monopolio prevale sulla concorrenza solo
quando si trovino in contrasto e le imprese sono tenute a non rispettare la disciplina antitrust
solo qualora si tratti di comportamenti imposti dalla legge prevalente . Per quel che concerne
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le fattispecie rilevanti nello specifico mercato ai fini dei comportamenti sleali sicuramente una di
queste sarà la violazione delle norme i diritto pubblico che impongono limiti, oneri e costi
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100 Ivi, pag. 434 e ss.
101 A. VANZETTI - V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2012
102 Sul punto l’avvocato generale nella sentenza della Corte di giustizia europea denominata Santa casa afferma: «il
diritto comunitario […] non ha lo scopo di sottoporre i giochi di sorte e d’azzardo alle leggi di mercato. […] tuttavia tali
vantaggi -della concorrenza- non esistono nel settore dei giochi di sorte e d’azzardo. Non […] sembra che la concorrenza fra
prestatori di servizi in questo settore, che li condurrebbe necessariamente a proporre ai consumatori giochi sempre più attraenti per
ricavarne maggiori profitti, sia una fonte di progresso e di sviluppo».
103 Tale bilanciamento è spesso competenza prima facie della pubblica amministrazione, nel caso di specie
l’AAMS-ADM, la quale gode di ampi poteri discrezionali.
104 È fondamentale, oltre la predisposizione di idonei bandi di gara per le concessioni, considerare altre variabili
che potrebbero restringere la concorrenza quali il numero di titoli abilitativi rilasciabili (talvolta le concessioni
sono “esclusive”), la natura requisiti (talvolta soddisfabili solo da grandi aziende o discriminatori come la
nazionalità), la durata, il rinnovo ecc.
105 Cfr. A. VANZETTI, V. DI CATALDO, in op. cit., pag. 575 e ss.
106 Ivi, pag. 109 e ss.
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