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caratterizzata in tal senso sia dalle cosiddette industrie di servizi (che “producono i giochi”) sia

            da imprese commerciali, che rappresentano gli intermediari nella distribuzione del servizio .
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                  Orbene,  nei  confronti  di  una  configurazione  in  questo  modo  articolata,  è  necessario

            indagare su come il rapporto di concorrenza  si estrinsechi in un mercato così regolamentato, su
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            quale sia la rilevanza e l’applicabilità della disciplina antitrust e su quali siano i comportamenti

            concorrenzialmente sleali configurabili nei confronti delle imprese di gioco.
                  Procedendo con ordine sul primo punto  è evidente come l’affermazione di una

            concorrenza piena e effettiva nel settore non sia possibile , da un lato perché tale principio
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            deve essere bilanciato con gli altri valori costituzionali egualmente garantiti , dall’altro per le
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            barriere normative che ostruiscono il libero ingresso alle imprese, anche in un ottica europea,
            nonché per la calmierazione dei costi delle giocate che spesso avviene ex lege. In questo senso

            quindi sarà maggiormente  rilevante ai fini della trattazione la cosiddetta  concorrenza  per il

            mercato, piuttosto che la concorrenza tra  gli operatori nel mercato, in quanto è necessario
            garantire pari opportunità e condizioni nei requisiti da possedere per l’ingresso nel settore
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            (vedi  infra  par. 2). Sulla applicabilità della disciplina  antitrust  sia europea che nazionale  (in

            particolare la l. 287/1990) al mercato dei giochi occorre fare alcune puntualizzazioni. Si tratta

            infatti di imprese  operanti in un sistema di  monopolio legale, dunque di per sé spesso in

            posizione dominante, per cui non dovrebbero applicarsi tali discipline (art. 8, comma 2, l. n.
            287/90). L’esenzione tuttavia non è totale ma è concessa solo per gli adempimenti connessi agli

            specifici compiti affidati. Dunque la normativa sul monopolio prevale sulla concorrenza solo

            quando si trovino in contrasto e le imprese sono tenute a non rispettare la disciplina antitrust
            solo qualora si tratti di comportamenti imposti dalla legge prevalente . Per quel che concerne
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            le fattispecie rilevanti nello specifico mercato ai fini dei comportamenti sleali sicuramente una di

            queste sarà la violazione delle norme i diritto pubblico  che impongono limiti, oneri e costi
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            100   Ivi, pag. 434 e ss.
            101   A. VANZETTI - V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2012
            102   Sul punto l’avvocato generale nella sentenza della Corte di giustizia europea denominata Santa casa afferma: «il
               diritto comunitario […] non ha lo scopo di sottoporre i giochi di sorte e d’azzardo alle leggi di mercato. […] tuttavia tali
               vantaggi -della concorrenza- non esistono nel settore dei giochi di sorte e d’azzardo. Non […] sembra che la concorrenza fra
               prestatori di servizi in questo settore, che li condurrebbe necessariamente a proporre ai consumatori giochi sempre più attraenti per
               ricavarne maggiori profitti, sia una fonte di progresso e di sviluppo».
            103   Tale bilanciamento è spesso competenza  prima facie  della pubblica amministrazione, nel caso di specie
               l’AAMS-ADM, la quale gode di ampi poteri discrezionali.
            104   È fondamentale, oltre la predisposizione di idonei bandi di gara per le concessioni, considerare altre variabili
               che potrebbero restringere la concorrenza quali il numero di titoli abilitativi rilasciabili (talvolta le concessioni
               sono  “esclusive”), la natura requisiti (talvolta soddisfabili solo da grandi aziende o discriminatori come la
               nazionalità), la durata, il rinnovo ecc.
            105   Cfr. A. VANZETTI, V. DI CATALDO, in op. cit., pag. 575 e ss.
            106   Ivi, pag. 109 e ss.

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