Page 37 - Quaderno 2017-9
P. 37

eccezionale. La loro connotazione strettamente territoriale inoltre le qualifica come un vero e

            proprio privilegio conferito a suo tempo dal legislatore. Nel nostro  ordinamento infatti non
            esiste un provvedimento normativo a carattere generale che ne regolamenti la disciplina. La loro

            legittimazione  è lasciata  a singoli  provvedimenti legislativi,  peraltro datati e discussi,  che

            derogano al generale divieto dell’esercizio del gioco d’azzardo sancito dall’art. 718 c.p. . Il
                                                                                                        90
            gioco d’azzardo dunque risulta oggi  autorizzato in via di fatto  in alcune «case da gioco»
                                                                                                           91
            municipali, ovvero: San Remo, istituito con r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448, Campione d’Italia,

            aperto in virtù del r.d.l. 2 marzo 1933, n. 201, Venezia, che trova fondamento nel r.d.l. 16 luglio

            1936, n. 1404 e San Vincent, che si basa su  un particolare quanto  discusso d.p. della Valle

            d’Aosta 3 aprile 1946, n. 241/3.
                  Le case da gioco dei primi tre comuni traggono origine da tre distinti decreti legge, poi

            convertiti, i quali attribuivano al Ministro dell’interno «la facoltà di autorizzare, anche in deroga alle

            leggi vigenti  -  i  suddetti  comuni  -  ad  adottare  tutti  i  provvedimenti necessari  per poter  addivenire
            all’assestamento del proprio bilancio e all’esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili». Da tale dizione

            con non pochi artifici e funambolismi si è ricompresa la facoltà di creare tali case da gioco, la

            cui apertura tra l’altro doveva essere regolamentata con una disciplina di ordine  generale

            introdotta da apposito decreto legge che poi non è stato convertito. Inoltre le autorizzazioni per

            l’esercizio di tali imprese spesso contenevano una precisa delimitazione temporale  che è stata
                                                                                                92
            sempre superata con successive proroghe. Una disciplina ancor meno coerente risulta essere

            quella del Casinò di Saint Vincent, il quale trae origine da un decreto del presidente della allora

            Amministrazione autonoma della Valle d’Aosta del 13 giugno 1946 con il quale si autorizzava
            per 20 anni l’istituzione di una casa da gioco. Normativa chiaramente emanata al di fuori di ogni

            fondamento costituzionale. La giurisprudenza  spesso si è pronunciata sulla legittimità di tali

            situazioni, di fatto mantenendole comunque sempre in vita in via giudiziale e con non poche

            difficoltà sistematiche, vista la situazione di «macroscopica violazione di legge,[…] tale da travalicare i

            confini stessi delle classiche figure di illegittimità ». Nonostante ciò si constata comunque che allo stato
                                                     93
            attuale questi casinò operano in Italia in un regime di piena liceità di fatto da quasi novant’anni.

            Dunque occorre prendere atto di tale situazione fattuale che vede tra l’altro coinvolti a vario

            titolo Ministero dell’interno e Ministero delle Finanze, Comuni e diversi organi statali,


            90   L’art. 718  c.p. al comma 1 così  recita:  «Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di
               qualunque specie, tiene un gioco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non
               inferiore a duecentosei euro».
            91   M. PARADISO, op. cit., p. 226.
            92   Con il D.M. 4 gennaio 1928 l’autorizzazione per il Comune di Sanremo era prevista per un solo quinquennio.
            93   Così il Trib. Torino 26 maggio 1967, in RIV. DIR. SPORT., 1967.

                                                           - 35 -
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42