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all’attività imprenditoriale, ad ogni buon conto  solo  se l’infrazione costituisca atto  di

            concorrenza e sia contrario alla correttezza professionale.
                  Anche le operazioni di concentrazione  tra  società operanti nel medesimo  mercato
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            possono costituire oggetto di rilievi da parte dell’ AGCM (Autorità garante della concorrenza e

            del  mercato), mentre  assumono  minore rilevanza per la casistica gli abusi di posizione

            dominante e le intese  restrittive della concorrenza. Infine per quanto riguarda l’attività di
            marketing verso i consumatori, dalla casistica emerge come anche nel mercato dei giochi possano

            verificarsi delle pratiche commerciali  scorrette  nonostante i vincoli e i limiti importanti che
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            vengono imposti a livello sia legislativo che regolamentare proprio a tutela dei giocatori .
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                  Preso atto di quanto detto e considerate le rispettive competenze di ADM e AGCM, sotto
            il profilo del controllo diventa decisiva la collaborazione di entrambi gli enti per capire in che

            modo e attraverso quali strumenti si possa tutelare la concorrenza in un mercato così

            strutturato. In tal senso un primo passo avanti è stato fatto con l’art. 1, comma 80, lett. e), della
            Legge di stabilita 2011 che attribuisce ad AAMS il compito di vigilanza sui comportamenti

            anticoncorrenziali sia delle imprese concessionarie che quelle che partecipano agli affidamenti

            di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, e quindi l’obbligo di segnalazione all’AGCM.



            1.6  Il ruolo di ADM
                  L’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) nasce nel 1927 a causa delle

            difficoltà nella gestione diretta da parte dello Stato di una attività industriale e commerciale

            come quella dei giochi  pubblici . La scelta del modello dell’amministrazione autonoma per
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            regolamentare un settore che doveva assicurare allo Stato un considerevole apporto di entrate si




            107   Il mercato rilevante ai fini della normativa antitrust è definito considerando le nozioni di intercambiabilità e
               sostituibilità dei prodotti.
            108   Per tale intendendosi «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la
               pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o
               fornitura di un prodotto ai consumatori».
            109   Viene definita scorretta dal legislatore una pratica commerciale «se contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o
               idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore che essa raggiunge
               o al quale è diretta [...]».
            110   Si pensi al clamore destato da una nota campagna pubblicitaria che rappresentava una donna, le cui fattezze
               erano camuffate attraverso vari colori frutto di un’elaborazione grafica, affermava: «Io gioco perché ho un bisogno e
               necessità dell’ormone della felicità: la serotonina. Mi fa eccitare la vincita. Puoi intuire la persona di fronte dal modo in cui
               gioca». Sullo schermo compariva poi il claim “l’ormone della felicità”; nonché l’analogo messaggio stampa con il
               claim “il gioco è l’ormone della felicità”. Tuttavia in tal caso nonostante l’Autorità garante nelle comunicazioni abbia
               considerato in un parere la pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, commi 2 e 3, e 21, commi 3 e
               4 del Codice del consumo, l’AGCM si è pronunciata in termini assolutori, rappresentando la comunicazione
               unicamente un linguaggio iperbolico non idoneo ad influire sul comportamento dei consumatori.
            111   Inizialmente il compito affidatole dal regio decreto-legge dell’8 dicembre 1927, n. 2258 era quello di svolgere
               «servizi di monopolio di produzione, importazione e vendita dei sali e tabacchi e produzione e vendita del chinino di Stato».

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