Page 42 - Quaderno 2017-9
P. 42

le competenze sui giochi, convertendo la sua natura dell’amministrazione autonoma di soggetto

            privo  di  personalità  giuridica che  esercitava  attività industriali  e  commerciali, ad  autorità
            pubblica esercitante funzioni di regolazione nel settore.  In questo  modo l’Amministrazione

            autonoma perdette i connotati di impresa  pubblica quale ente improntato  sull’autonomia

            d’impresa e sulla flessibilità dell’organizzazione. Infatti tale impostazione non risultava essere

            più consona, vista la separazione tra attività imprenditoriale e perseguimento del fine pubblico.
            Così con la legge n. 135 del 7 Agosto 2012, si decise di incorporare all’interno dell’Agenzia delle

            Dogane,  l’Amministrazione Autonoma dei  Monopoli di Stato che ha assunto la nuova

            denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

                  L’ADM oggi svolge un ruolo fondamentale di regolamentazione del  settore dei giochi
            operando mediante l’emanazione di Decreti direttoriali con i quali provvede a disciplinare i vari

            aspetti organizzativi, contrattuali ed amministrativi in generale e, sebbene sottoposta a controllo

            ministeriale, si pone in un piano si semi-indipendenza, a metà strada tra Autorità e Agenzia.




            2.    La compatibilità del sistema italiano con il diritto europeo



                  Il  sostanziale  monopolio  dello  Stato  italiano  in  materia  di  giochi  e  scommesse  si  è
            scontrato nel tempo con le aperture sempre  maggiori provenienti dalle politiche europee  di

            liberalizzazione dei mercati. In particolare con il principio di libera prestazione dei servizi, il

            quale costituisce una delle libertà fondamentali sui cui si fonda il mercato interno europeo che,
            come tale, comporta la soppressione degli ostacoli alla libera circolazione di merci, di persone,

            di servizi e di capitali e dunque alla concorrenza. A titolo di premessa occorre evidenziare come

            la disciplina della libera prestazione dei servizi non abbia il fine di liberalizzare i mercati

            nazionali o di deregolamentare la normativa statuale, quanto piuttosto di eliminare gli ostacoli
            in occasione del passaggio della frontiera da parte del servizio. Ciò implica che non  tutte le

            disparità legislative possono essere ritenute un’indebita barriera contraria al diritto comunitario,

            anche se di fatto comportano un  onere per gli operatori economici . Inoltre tramite il
                                                                                      114
            combinato disposto degli artt. 51, 52.1 e 62 TFUE, risultano possibili delle restrizioni alla libera
            prestazione dei servizi da parte degli Stati membri, ritenute legittime se giustificate da esigenze

            nazionali collegate alla salvaguardia dell’ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della sanità



            114   In particolare le restrizioni vietate dal trattato sono quelle inerenti misure discriminatorie (ad esempio quelle
               basate sulla cittadinanza del prestatore di servizio) e misure indistintamente applicabili di cui all’art. 18 TFUE.

                                                           - 40 -
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47