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le competenze sui giochi, convertendo la sua natura dell’amministrazione autonoma di soggetto
privo di personalità giuridica che esercitava attività industriali e commerciali, ad autorità
pubblica esercitante funzioni di regolazione nel settore. In questo modo l’Amministrazione
autonoma perdette i connotati di impresa pubblica quale ente improntato sull’autonomia
d’impresa e sulla flessibilità dell’organizzazione. Infatti tale impostazione non risultava essere
più consona, vista la separazione tra attività imprenditoriale e perseguimento del fine pubblico.
Così con la legge n. 135 del 7 Agosto 2012, si decise di incorporare all’interno dell’Agenzia delle
Dogane, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato che ha assunto la nuova
denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L’ADM oggi svolge un ruolo fondamentale di regolamentazione del settore dei giochi
operando mediante l’emanazione di Decreti direttoriali con i quali provvede a disciplinare i vari
aspetti organizzativi, contrattuali ed amministrativi in generale e, sebbene sottoposta a controllo
ministeriale, si pone in un piano si semi-indipendenza, a metà strada tra Autorità e Agenzia.
2. La compatibilità del sistema italiano con il diritto europeo
Il sostanziale monopolio dello Stato italiano in materia di giochi e scommesse si è
scontrato nel tempo con le aperture sempre maggiori provenienti dalle politiche europee di
liberalizzazione dei mercati. In particolare con il principio di libera prestazione dei servizi, il
quale costituisce una delle libertà fondamentali sui cui si fonda il mercato interno europeo che,
come tale, comporta la soppressione degli ostacoli alla libera circolazione di merci, di persone,
di servizi e di capitali e dunque alla concorrenza. A titolo di premessa occorre evidenziare come
la disciplina della libera prestazione dei servizi non abbia il fine di liberalizzare i mercati
nazionali o di deregolamentare la normativa statuale, quanto piuttosto di eliminare gli ostacoli
in occasione del passaggio della frontiera da parte del servizio. Ciò implica che non tutte le
disparità legislative possono essere ritenute un’indebita barriera contraria al diritto comunitario,
anche se di fatto comportano un onere per gli operatori economici . Inoltre tramite il
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combinato disposto degli artt. 51, 52.1 e 62 TFUE, risultano possibili delle restrizioni alla libera
prestazione dei servizi da parte degli Stati membri, ritenute legittime se giustificate da esigenze
nazionali collegate alla salvaguardia dell’ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della sanità
114 In particolare le restrizioni vietate dal trattato sono quelle inerenti misure discriminatorie (ad esempio quelle
basate sulla cittadinanza del prestatore di servizio) e misure indistintamente applicabili di cui all’art. 18 TFUE.
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