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pubblica, oltre che dalla necessità di esercitare i pubblici poteri dello Stato. Tali deroghe,

            costituendo una eccezione al principio cardine del mercato interno, devono essere interpretate
            restrittivamente, in senso ovviamente favorevole alla libertà di prestazione. Le regole del

            mercato inerenti l’offerta di giochi e scommesse in Italia sono state a vario titolo oggetto di

            numerose e spesso altalenanti sentenze sia della giurisprudenza italiana che di quella europea, le

            quali nel tempo hanno tratteggiato un catalogo di regole frammentario e incerto per il settore
            dei servizi di giochi d’azzardo. Si procederà dunque alla disamina delle pronunce maggiormente

            significative, avendo riguardo principalmente a due aspetti: il primo collegato all’applicazione

            della normativa penale posta a protezione del rispetto dei vincoli imposti al prestatore dei

            servizi di gioco, il secondo inerente alla giustizia amministrativa in materia di autorizzazioni di
            competenza del questore.



            2.1  Gli orientamenti della Corte di giustizia tra libertà di prestazione dei servizi di gioco e legittimità delle
                  deroghe statali

                  Fatte queste premesse e rivolgendo ora lo sguardo alla disciplina del gioco d’azzardo in

            Italia, possiamo evidenziare come le problematiche, inerenti il contemperamento degli interessi

            statali con quelli della creazione di mercato unico europeo, si siano  presentati molto presto.

            Difatti con emanazione della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il legislatore perseguì lo scopo di
            riordinare il  settore del gioco  e delle  scommesse  ponendo aspre sanzioni penali al fine di

            reprimere  taluni fenomeni criminosi che si erano andati  sviluppando nel  tempo, quali  le

            scommesse clandestine, il turbamento del regolare svolgimento delle competizioni agonistiche
            ad opera delle infiltrazioni della  malavita   e la violenza collegata ad eventi  sportivi.
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            L’introduzione del comma 4-bis  all’art. 4 della suindicata legge, ad opera legge 23 dicembre

            2000, n. 388 (finanziaria per l’anno 2001), destò un terremoto giurisprudenziale in quanto si

            provvedeva così ad estendere le sanzioni a «chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai
            sensi dell’art.  88 T.U.L.P.S. […], svolga in Italia qualsiasi  attività organizzata al fine di accettare o

            raccogliere  o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica  o

            telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all’estero». Tale disciplina infatti

            andava a reprimere tutte quelle società straniere che, facendo leva sui principi del mercato
            unico, cercavano di entrare nel mercato italiano attraverso la creazione nel territorio nazionale





            115   Queste problematiche sono venute prepotentemente alla ribalta con la vicenda del calcio scommesse negli
               anni ottanta, comportando un polverone mediatico che ha scosso l’opinione pubblica, rendendo evidente la
               necessità di una nuova legge per disciplinare il settore.

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