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pubblica, oltre che dalla necessità di esercitare i pubblici poteri dello Stato. Tali deroghe,
costituendo una eccezione al principio cardine del mercato interno, devono essere interpretate
restrittivamente, in senso ovviamente favorevole alla libertà di prestazione. Le regole del
mercato inerenti l’offerta di giochi e scommesse in Italia sono state a vario titolo oggetto di
numerose e spesso altalenanti sentenze sia della giurisprudenza italiana che di quella europea, le
quali nel tempo hanno tratteggiato un catalogo di regole frammentario e incerto per il settore
dei servizi di giochi d’azzardo. Si procederà dunque alla disamina delle pronunce maggiormente
significative, avendo riguardo principalmente a due aspetti: il primo collegato all’applicazione
della normativa penale posta a protezione del rispetto dei vincoli imposti al prestatore dei
servizi di gioco, il secondo inerente alla giustizia amministrativa in materia di autorizzazioni di
competenza del questore.
2.1 Gli orientamenti della Corte di giustizia tra libertà di prestazione dei servizi di gioco e legittimità delle
deroghe statali
Fatte queste premesse e rivolgendo ora lo sguardo alla disciplina del gioco d’azzardo in
Italia, possiamo evidenziare come le problematiche, inerenti il contemperamento degli interessi
statali con quelli della creazione di mercato unico europeo, si siano presentati molto presto.
Difatti con emanazione della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il legislatore perseguì lo scopo di
riordinare il settore del gioco e delle scommesse ponendo aspre sanzioni penali al fine di
reprimere taluni fenomeni criminosi che si erano andati sviluppando nel tempo, quali le
scommesse clandestine, il turbamento del regolare svolgimento delle competizioni agonistiche
ad opera delle infiltrazioni della malavita e la violenza collegata ad eventi sportivi.
115
L’introduzione del comma 4-bis all’art. 4 della suindicata legge, ad opera legge 23 dicembre
2000, n. 388 (finanziaria per l’anno 2001), destò un terremoto giurisprudenziale in quanto si
provvedeva così ad estendere le sanzioni a «chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai
sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. […], svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o
raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o
telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all’estero». Tale disciplina infatti
andava a reprimere tutte quelle società straniere che, facendo leva sui principi del mercato
unico, cercavano di entrare nel mercato italiano attraverso la creazione nel territorio nazionale
115 Queste problematiche sono venute prepotentemente alla ribalta con la vicenda del calcio scommesse negli
anni ottanta, comportando un polverone mediatico che ha scosso l’opinione pubblica, rendendo evidente la
necessità di una nuova legge per disciplinare il settore.
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