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adottate dagli stessi . Tra i casi più  significativi che verranno presi in considerazione nella
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            disamina successiva ricordiamo Gambelli e Placanica .
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                  La terza fase (2009-2010) è contraddistinta dall’avvento dei giochi d’azzardo online che, in
            quel periodo, avevano trovato una prima grande fioritura. Le opportunità di ampliare

            fortemente le offerte  di gioco, conferite dalla tecnologia  web  agli operatori economici del

            comparto, suscitano non poche perplessità negli Stati membri, i quali guardano ad esse come ad
            una minaccia per la tutela dei consumatori e dell’ordine sociale, reputandoli potenzialmente più

            pericolosi dei giochi d’azzardo tradizionali, nonché come una facile possibilità per gli operatori

            online  di  evadere  una  grande  quantità  di  tasse  statali.  La  Corte  di  giustizia  allora  mitiga  le

            preoccupazioni degli Stati membri, riproponendo la formula già coniata in Schindler dell’«ampio
            margine di discrezionalità», riconoscendo così agli Stati membri un potere esteso in ordine alla

            disciplina di tali fattispecie, con riguardo precipuamente al livello di tutela e salvaguardia dei

            consumatori e agli strumenti per conseguirlo. Si evidenziava in particolare la mancanza di ogni
            obbligo di riconoscimento reciproco delle legislazioni degli altri Stati membri. Appartengono a

            questa fase i casi Santa Casa,  Betfair  e Ladbrokes .
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                  Nella quarta fase la Corte di giustizia abbandona nuovamente le posizioni più vicine alle
            ragioni degli Stati membri, alla quale era stata indotta dall’avvento dei giochi online, per ritornare

            a ribadire la necessità di effettuare un test di proporzionalità delle deroghe invocate dagli Stati
            membri, avendo cura  di definirne più rigidamente i contorni  già delineati con la  sentenza

            Gambelli. In particolare la Corte si concentra sul requisito della coerenza delle misure restrittive

            adottate, specificando che tale requisito deve essere valutato alla luce della politica complessiva
            che lo Stato membro persegue in tutti i settori del gioco d’azzardo. Tuttavia il requisito del test

            di proporzionalità continua ad avere dei confini vaghi e imprecisi in quanto  talvolta viene

            applicato in maniera indulgente, talaltra in maniera più rigorosa. Ciò ha portato a conferire ai

            giudici una discrezionalità particolarmente ampia nel sanzionare le legislazioni nazionali
            restrittive, attribuendo una sempre maggiore enfasi alle valutazioni spettanti ai giudici del rinvio.

            È dunque la discrezionalità del giudizio di proporzione a caratterizzare questa ultima fase, nella

            quale rientrano i casi Costa e Cifone,  Biasci  e Laezza .
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            119   Il controllo della Corte diviene più stringente al fine di limitare l’abuso da parte degli membri delle deroghe
               alla libera prestazione dei servizi previste dai trattati.
            120   Corte di giustizia UE 6 novembre 2003, causa C- 243/01, Gambelli.
            121   Corte di giustizia UE 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04, C-360/04, Placanica.
            122   Corte di giustizia UE 8 settembre 2009, causa C-42/07, Santa casa.
            123   Corte di giustizia UE 3 giugno 2010, causa C-203/08, Betfair.
            124   Corte di giustizia UE 3 giugno 2010, causa C-258/08, Ladbrokes.
            125   Corte di giustizia UE 16 febbraio 2012, cause riunite C-72/10 e C-77/10, Costa e Cifone.

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