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adottate dagli stessi . Tra i casi più significativi che verranno presi in considerazione nella
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disamina successiva ricordiamo Gambelli e Placanica .
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La terza fase (2009-2010) è contraddistinta dall’avvento dei giochi d’azzardo online che, in
quel periodo, avevano trovato una prima grande fioritura. Le opportunità di ampliare
fortemente le offerte di gioco, conferite dalla tecnologia web agli operatori economici del
comparto, suscitano non poche perplessità negli Stati membri, i quali guardano ad esse come ad
una minaccia per la tutela dei consumatori e dell’ordine sociale, reputandoli potenzialmente più
pericolosi dei giochi d’azzardo tradizionali, nonché come una facile possibilità per gli operatori
online di evadere una grande quantità di tasse statali. La Corte di giustizia allora mitiga le
preoccupazioni degli Stati membri, riproponendo la formula già coniata in Schindler dell’«ampio
margine di discrezionalità», riconoscendo così agli Stati membri un potere esteso in ordine alla
disciplina di tali fattispecie, con riguardo precipuamente al livello di tutela e salvaguardia dei
consumatori e agli strumenti per conseguirlo. Si evidenziava in particolare la mancanza di ogni
obbligo di riconoscimento reciproco delle legislazioni degli altri Stati membri. Appartengono a
questa fase i casi Santa Casa, Betfair e Ladbrokes .
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Nella quarta fase la Corte di giustizia abbandona nuovamente le posizioni più vicine alle
ragioni degli Stati membri, alla quale era stata indotta dall’avvento dei giochi online, per ritornare
a ribadire la necessità di effettuare un test di proporzionalità delle deroghe invocate dagli Stati
membri, avendo cura di definirne più rigidamente i contorni già delineati con la sentenza
Gambelli. In particolare la Corte si concentra sul requisito della coerenza delle misure restrittive
adottate, specificando che tale requisito deve essere valutato alla luce della politica complessiva
che lo Stato membro persegue in tutti i settori del gioco d’azzardo. Tuttavia il requisito del test
di proporzionalità continua ad avere dei confini vaghi e imprecisi in quanto talvolta viene
applicato in maniera indulgente, talaltra in maniera più rigorosa. Ciò ha portato a conferire ai
giudici una discrezionalità particolarmente ampia nel sanzionare le legislazioni nazionali
restrittive, attribuendo una sempre maggiore enfasi alle valutazioni spettanti ai giudici del rinvio.
È dunque la discrezionalità del giudizio di proporzione a caratterizzare questa ultima fase, nella
quale rientrano i casi Costa e Cifone, Biasci e Laezza .
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119 Il controllo della Corte diviene più stringente al fine di limitare l’abuso da parte degli membri delle deroghe
alla libera prestazione dei servizi previste dai trattati.
120 Corte di giustizia UE 6 novembre 2003, causa C- 243/01, Gambelli.
121 Corte di giustizia UE 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04, C-360/04, Placanica.
122 Corte di giustizia UE 8 settembre 2009, causa C-42/07, Santa casa.
123 Corte di giustizia UE 3 giugno 2010, causa C-203/08, Betfair.
124 Corte di giustizia UE 3 giugno 2010, causa C-258/08, Ladbrokes.
125 Corte di giustizia UE 16 febbraio 2012, cause riunite C-72/10 e C-77/10, Costa e Cifone.
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