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Costa e Cifone, titolari dei CTD senza autorizzazione, con due ordinanze gemelle nel 2009
adì la Corte di giustizia in via pregiudiziale, chiedendo ai giudici di Lussemburgo se,
nonostante l’avvenuta apertura dei bandi di gara alle società di capitali, e quindi alle società
straniere che erano prevalentemente costituite in tale forma, le nuove disposizioni
continuassero a favorire illegittimamente gli operatori economici nazionali. In particolare la
Corte analizza alcune clausole introdotte mediante l’istituzione del rinnovato schema di
convenzione, secondo i ricorrenti valutate quali discriminatorie . I giudici del Lussemburgo
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sottolineano innanzi tutto che spetta al legislatore nazionale predisporre i migliori strumenti
giuridici per rimediare all’illegittima esclusione di alcuni operatori dai bandi precedenti per
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l’ottenimento di concessioni. Tali strumenti tuttavia devono rispettare due principi: il principio
di equivalenza, per cui gli strumenti non devono essere meno favorevoli di quelli applicabili a
situazioni analoghe di natura interna, e il principio di effettività, in forza del quale non devono
rendere nella pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti
dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Queste condizioni secondo la Corte non erano
soddisfatte dai bandi del 2006 poiché essi, perpetuando la violazione degli artt. 43 e 49 CE,
continuavano a ledere i soggetti - stranieri per la maggior parte - illegittimamente esclusi dai
precedenti bandi (sono quindi contrari al principio di equivalenza) e non avevano assicurato il
godimento dei diritti garantiti dalle norme comunitarie sulla libertà di stabilimento e di
prestazione di servizi (in contrasto con il principio di effettività). Ancora una volta la Corte
ribadisce la possibilità di derogare ai due principi in forza dei classici motivi imperativi di
interesse generale, per i quali anche la parità di trattamento tra operatori nazionali e stranieri
può subire eccezioni, tuttavia non possono essere addotti dallo Stato quei motivi di radice
economica - quali la protezione dell’investimento effettuato dagli aggiudicatari nel 1999 - quale
giustificazione per restringere una delle libertà fondamentali.
Anche la fissazione di soglie massime di concessioni per numero di abitanti o di distanze
minime tra i titolari di nuove concessioni e i già concessionari, sempre introdotte nel 2006,
2007, richiesta di autorizzazione di polizia ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. per lo svolgimento di attività di
scommesse. Essendo stata respinta la richiesta, essi procedettero ugualmente all’esercizio dell’attività, di talché
nei loro confronti furono instaurati altrettanti procedimenti penali per il reato di esercizio abusivo delle
scommesse previsto dall’art. 4 l. n. 401/89.
146 Vista in particolare l’indirizzo politico manifestato dal legislatore italiano a tutela di soggetti già titolari di
concessioni rilasciate da bandi dai quali erano stati illegittimamente esclusi altri operatori; la presenza di
disposizioni che di fatto garantiscono il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite sulla base di una
procedura dalla quale erano stati illegittimamente esclusi alcuni operatori; la fissazione di ipotesi di decadenza
della concessione e di incameramento di cauzioni di entità molto elevata, tra le quali l’ipotesi che il
concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle
oggetto della concessione.
147 Le società di capitali straniere.
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