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Costa e Cifone, titolari dei CTD senza autorizzazione, con due ordinanze gemelle nel 2009

            adì la Corte di  giustizia in via pregiudiziale, chiedendo ai  giudici di Lussemburgo  se,
            nonostante l’avvenuta apertura dei bandi di gara alle società di capitali, e quindi alle società

            straniere  che  erano  prevalentemente  costituite  in  tale  forma, le nuove disposizioni

            continuassero a favorire illegittimamente gli operatori economici nazionali. In particolare la

            Corte analizza  alcune  clausole introdotte  mediante l’istituzione  del rinnovato  schema di
            convenzione, secondo i ricorrenti valutate quali discriminatorie . I giudici del Lussemburgo
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            sottolineano innanzi tutto  che spetta al legislatore nazionale predisporre i migliori strumenti

            giuridici per rimediare all’illegittima esclusione di alcuni operatori  dai bandi precedenti per
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            l’ottenimento di concessioni. Tali strumenti tuttavia devono rispettare due principi: il principio
            di equivalenza, per cui gli strumenti non devono essere meno favorevoli di quelli applicabili a

            situazioni analoghe di natura interna, e il principio di effettività, in forza del quale non devono

            rendere nella pratica impossibile o eccessivamente  difficile l’esercizio dei diritti conferiti
            dall’ordinamento  giuridico dell’Unione. Queste  condizioni secondo la Corte non erano

            soddisfatte dai bandi del 2006 poiché essi, perpetuando la violazione degli artt. 43 e 49 CE,

            continuavano a ledere i soggetti - stranieri per la maggior parte - illegittimamente esclusi dai

            precedenti bandi (sono quindi contrari al principio di equivalenza) e non avevano assicurato il

            godimento dei  diritti  garantiti dalle  norme  comunitarie  sulla libertà di  stabilimento e di
            prestazione di servizi (in contrasto con il principio di effettività).  Ancora una volta la Corte

            ribadisce la possibilità di derogare ai due principi in forza dei classici motivi imperativi di

            interesse generale, per i quali anche la parità di trattamento tra operatori nazionali e stranieri
            può subire eccezioni, tuttavia non possono  essere addotti dallo Stato quei motivi di radice

            economica - quali la protezione dell’investimento effettuato dagli aggiudicatari nel 1999 - quale

            giustificazione per restringere una delle libertà fondamentali.

                  Anche la fissazione di soglie massime di concessioni per numero di abitanti o di distanze

            minime tra i titolari di nuove concessioni e i già concessionari, sempre introdotte nel 2006,

               2007, richiesta di autorizzazione di polizia ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. per  lo svolgimento di attività di
               scommesse. Essendo stata respinta la richiesta, essi procedettero ugualmente all’esercizio dell’attività, di talché
               nei loro  confronti  furono  instaurati  altrettanti procedimenti  penali per  il reato di esercizio  abusivo delle
               scommesse previsto dall’art. 4 l. n. 401/89.
            146   Vista in particolare l’indirizzo politico  manifestato dal legislatore italiano a tutela  di soggetti già titolari di
               concessioni rilasciate da  bandi dai quali erano  stati illegittimamente esclusi altri  operatori; la presenza di
               disposizioni che di fatto garantiscono il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite sulla base di una
               procedura dalla quale erano stati illegittimamente esclusi alcuni operatori; la fissazione di ipotesi di decadenza
               della concessione e di incameramento di cauzioni di entità molto elevata, tra  le quali l’ipotesi che il
               concessionario  gestisca  direttamente  o  indirettamente attività transfrontaliere di  gioco  assimilabili  a  quelle
               oggetto della concessione.
            147   Le società di capitali straniere.

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