Page 51 - Quaderno 2017-9
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rappresenterebbe per i giudici una violazione dei trattati. Infatti se dal un lato siffatte misure
possono rappresentare una esigenza imperativa di limitare le occasioni di gioco, d’altro canto
non sono invocabili dallo Stato italiano che, con gli stessi bandi del 2006, adottava una politica
di espansione nel settore dei giochi d’azzardo per finalità prevalentemente fiscali, dal momento
che ciò sarebbe incoerente, come tra l’altro la Corte ebbe già modo di rilevare in precedenza.
Secondo la Corte quindi, gli artt. 43 e 49 CE nonché il principio di effettività e di parità di
trattamento ostano a una normativa nazionale, come quella italiana, che cercando di rimediare
all’illegittima esclusione dallo svolgimento di un’attività economica di una determinata categoria
di operatori economici, preveda il rilascio di nuove concessioni con modalità intese a favorire i
soggetti che già svolgono quell’attività sulla base dei bandi dai quali la prima categoria di
soggetti è stata illegittimamente esclusa. Il nuovo schema di convenzione inoltre introdusse
delle ipotesi di decadenza unicamente all’incameramento della cauzione da parte dell’AAMS, le
quali, secondo la Corte, costituivano anch’esse un ostacolo alla libertà di stabilimento e di
prestazione di servizi. Anche tali restrizioni astrattamente potrebbero rientrare nei motivi
imperativi d’interesse generale purché l’autorità concedente, nel delineare le cause di
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decadenza, consenta agli operatori economici di conoscere con completezza tutte le condizioni,
rispettando così fedelmente il dovere di trasparenza, corollario del principio di uguaglianza. In
particolare l’ipotesi di decadenza prevista dall’art. 23, co. 2 lett. a) soddisfa tali requisiti nella
parte in cui si riferisce alle ipotesi di reato previste dalla l. 55/90 (delitti di mafia e altre forme di
criminalità particolarmente gravi); per contro, il vago riferimento a «ogni altra ipotesi di reato
suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con AAMS», a detta dei giudici non assicura il
rispetto della certezza del diritto. In ogni caso spetta al giudice del rinvio valutare se la
previsione normativa sia conforme al principio di trasparenza. Una ulteriore valutazione
effettuata dalla Corte riguarda il fatto che, anche qualora le restrizioni imposte dalla normativa
nazionale siano legittime in forza dei trattati, in ogni caso queste devono rispettare il principio
di proporzionalità, ovvero non devono travalicare quanto strettamente necessario per il
raggiungimento dell’obiettivo perseguito; pertanto, secondo la Corte, «sebbene in determinate
circostanze possa rivelarsi giustificato adottare misure preventive nei confronti di un operatore di giochi d’azzardo
sospettato, sulla base di indizi concludenti, di essere implicato in attività criminali, un’esclusione dal mercato in
virtù della decadenza della concessione dovrebbe, in linea di principio, essere considerata proporzionata
all’obiettivo della lotta contro la criminalità unicamente nel caso in cui fosse fondata su una sentenza avente
148 I motivi di solito addotti dagli Stati e riconosciuti come legittimi dalla Corte principalmente riguardano la
tutela dei consumatori, la prevenzione delle frodi e dell’incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata
al gioco, la prevenzione di turbative dell’ordine sociale in generale.
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