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rappresenterebbe per i giudici una violazione dei trattati. Infatti se dal un lato siffatte misure

            possono rappresentare una esigenza imperativa di limitare le occasioni di gioco, d’altro canto
            non sono invocabili dallo Stato italiano che, con gli stessi bandi del 2006, adottava una politica

            di espansione nel settore dei giochi d’azzardo per finalità prevalentemente fiscali, dal momento

            che ciò sarebbe incoerente, come tra l’altro la Corte ebbe già modo di rilevare in precedenza.

            Secondo la Corte quindi, gli artt. 43 e 49 CE nonché il principio di effettività e di parità di
            trattamento ostano a una normativa nazionale, come quella italiana, che cercando di rimediare

            all’illegittima esclusione dallo svolgimento di un’attività economica di una determinata categoria

            di operatori economici, preveda il rilascio di nuove concessioni con modalità intese a favorire i

            soggetti che  già svolgono quell’attività  sulla base dei  bandi  dai quali la prima categoria di
            soggetti è  stata illegittimamente esclusa.  Il nuovo schema di convenzione inoltre introdusse

            delle ipotesi di decadenza unicamente all’incameramento della cauzione da parte dell’AAMS, le

            quali, secondo la Corte, costituivano anch’esse un ostacolo alla libertà di stabilimento e di
            prestazione  di servizi.  Anche tali  restrizioni astrattamente  potrebbero  rientrare nei motivi

            imperativi d’interesse generale   purché l’autorità concedente, nel delineare le cause di
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            decadenza, consenta agli operatori economici di conoscere con completezza tutte le condizioni,

            rispettando così fedelmente il dovere di trasparenza, corollario del principio di uguaglianza. In

            particolare l’ipotesi di decadenza prevista dall’art. 23, co. 2 lett. a) soddisfa tali requisiti nella
            parte in cui si riferisce alle ipotesi di reato previste dalla l. 55/90 (delitti di mafia e altre forme di

            criminalità particolarmente gravi); per contro, il vago riferimento a «ogni altra ipotesi di reato

            suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario  con AAMS», a detta dei giudici non assicura il
            rispetto della certezza  del diritto. In ogni caso  spetta al giudice del rinvio valutare se la

            previsione normativa sia conforme al principio di trasparenza.  Una ulteriore valutazione

            effettuata dalla Corte riguarda il fatto che, anche qualora le restrizioni imposte dalla normativa

            nazionale siano legittime in forza dei trattati, in ogni caso queste devono rispettare il principio
            di proporzionalità, ovvero non devono travalicare quanto  strettamente necessario  per  il

            raggiungimento dell’obiettivo perseguito; pertanto, secondo la Corte, «sebbene in determinate

            circostanze possa rivelarsi giustificato adottare misure preventive nei confronti di un operatore di giochi d’azzardo

            sospettato, sulla base di indizi concludenti, di essere implicato in attività criminali, un’esclusione dal mercato in
            virtù della decadenza della concessione dovrebbe, in linea di principio, essere considerata proporzionata

            all’obiettivo della lotta contro la criminalità unicamente nel caso in cui fosse fondata su una sentenza avente


            148   I motivi di solito addotti dagli Stati e riconosciuti come legittimi dalla Corte principalmente riguardano la
               tutela dei consumatori, la prevenzione delle frodi e dell’incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata
               al gioco, la prevenzione di turbative dell’ordine sociale in generale.

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