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autorità di giudicato e riguardante un delitto sufficientemente grave. Una legislazione che contempli, anche in
modo temporaneo, l’esclusione di operatori dal mercato potrebbe essere considerata proporzionata unicamente a
condizione di prevedere un’efficace possibilità di ricorso in sede giurisdizionale nonché un risarcimento del danno
subìto nel caso in cui, in un momento successivo, tale esclusione si rivelasse ingiustificata ». Dunque la Corte
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ribadisce come sia in contrasto con gli artt. 43 e 49 CE l’applicazione di sanzioni penali per
l’esercizio in forma abusiva dell’attività di raccolta di scommesse a soggetti che siano stati
illegittimamente esclusi dalla partecipazione ai bandi per il rilascio delle concessioni, se anche la
nuova gara destinata a rimediare a tale violazione perpetui la violazione precedente.
Infine conclude affermando che «risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di
trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le
modalità di una gara, quale quella in questione negli odierni procedimenti principali, e in particolare le norme
contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23,
commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco».
Anche la sentenza Biasci (2013) concorre a colorare il quadro dipinto dalla Corte. La
pronuncia ancora una volta verte sull’interpretazione degli artt. 43 TCE e 49 TCE, oggi artt. 49
e 56 TFUE, in relazione all’attività di intermediazione svolta dai CTD nel settore delle
scommesse sportive. La Corte stavolta muta parzialmente indirizzo in quanto appare sostenere
pienamente la legittimità di una normativa nazionale che impedisce l’attività transfrontaliera nel
settore del gioco pur in presenza di un contatto diretto fra il consumatore e l’operatore, «laddove
però non sia possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica sicurezza», degli intermediari dell’impresa
presenti sul territorio, cosa che spetta al giudice del rinvio accertare. Inoltre i giudici del
Lussemburgo ribadiscono la non applicazione del principio del mutuo riconoscimento delle
autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri, in considerazione dell’ampio margine
discrezionale degli Stati membri riguardo agli obiettivi che essi intendono perseguire. Tuttavia la
mancanza di autorizzazione di polizia non può essere addebitata a soggetti che non siano
riusciti ad ottenere tali autorizzazioni per il fatto che il rilascio di tale titolo presupponeva
l’attribuzione di una concessione, di cui detti soggetti non hanno potuto beneficiare in
violazione del diritto dell’Unione.
149 Nel quadro in esame tra l’altro giova ricordare che l’automatica decadenza dalla concessione sarebbe derivata,
per operatori come la Stanley, dal fatto che i suoi rappresentanti, al momento dell’emissione dei bandi del
2006, erano soggetti a procedimento penale per ipotesi delittuose (art. 4 l. 401/1989) poi considerate in
contrasto con il diritto comunitario dalla sentenza Placanica.
Inoltre l’ipotesi di decadenza prevista dall’art. 23 comma 3 dello schema di concessione (quando il
concessionario gestisca attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto della concessione) aveva
determinato l’impossibilità per la Stanley, illegittimamente esclusa dai bandi precedenti, di presentare la
propria candidatura per ottenere le nuove concessioni.
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