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autorità di giudicato e riguardante un delitto sufficientemente grave. Una legislazione che contempli, anche in

            modo temporaneo, l’esclusione di operatori dal mercato potrebbe essere considerata proporzionata unicamente a
            condizione di prevedere un’efficace possibilità di ricorso in sede giurisdizionale nonché un risarcimento del danno

            subìto nel caso in cui, in un momento successivo, tale esclusione si rivelasse ingiustificata ». Dunque la Corte
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            ribadisce come sia in contrasto con gli artt. 43 e 49 CE l’applicazione di sanzioni penali per

            l’esercizio in  forma abusiva dell’attività di  raccolta di  scommesse a  soggetti che siano stati
            illegittimamente esclusi dalla partecipazione ai bandi per il rilascio delle concessioni, se anche la

            nuova gara destinata a rimediare a tale violazione perpetui la violazione precedente.

                  Infine conclude affermando che «risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di

            trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal  principio di certezza del diritto che le  condizioni e le
            modalità di una gara, quale quella in questione negli odierni procedimenti principali, e in particolare le norme

            contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23,

            commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco».
                  Anche la sentenza  Biasci  (2013) concorre a colorare il quadro dipinto dalla Corte. La

            pronuncia ancora una volta verte sull’interpretazione degli artt. 43 TCE e 49 TCE, oggi artt. 49

            e 56 TFUE, in relazione  all’attività di intermediazione svolta dai CTD nel  settore delle

            scommesse sportive. La Corte stavolta muta parzialmente indirizzo in quanto appare sostenere

            pienamente la legittimità di una normativa nazionale che impedisce l’attività transfrontaliera nel
            settore del gioco pur in presenza di un contatto diretto fra il consumatore e l’operatore, «laddove

            però non sia possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica sicurezza», degli intermediari dell’impresa

            presenti sul  territorio, cosa  che spetta  al giudice del rinvio accertare. Inoltre i  giudici del
            Lussemburgo ribadiscono  la non applicazione del principio del  mutuo riconoscimento delle

            autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri, in considerazione dell’ampio margine

            discrezionale degli Stati membri riguardo agli obiettivi che essi intendono perseguire. Tuttavia la

            mancanza di autorizzazione di polizia non può essere addebitata a soggetti che  non  siano
            riusciti ad ottenere tali autorizzazioni per il fatto che il rilascio di tale titolo presupponeva

            l’attribuzione di una concessione, di cui detti soggetti non hanno potuto beneficiare in

            violazione del diritto dell’Unione.


            149   Nel quadro in esame tra l’altro giova ricordare che l’automatica decadenza dalla concessione sarebbe derivata,
               per operatori come la Stanley, dal fatto che i suoi rappresentanti, al momento dell’emissione dei bandi del
               2006, erano  soggetti a procedimento penale  per ipotesi delittuose (art. 4 l. 401/1989)  poi considerate in
               contrasto con il diritto comunitario dalla sentenza Placanica.
               Inoltre l’ipotesi di decadenza prevista dall’art. 23 comma 3  dello  schema di concessione (quando il
               concessionario gestisca attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto della concessione) aveva
               determinato l’impossibilità  per la Stanley, illegittimamente esclusa dai bandi  precedenti, di presentare la
               propria candidatura per ottenere le nuove concessioni.

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