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23271 e 23273 tuttavia vengono stravolti i principi espressi in sede europea e i Giudici penali
fanno salva la normativa italiana in quanto giustificata da motivi di ordine pubblico. Essi pur
consapevoli della politica espansiva in materia di giochi dello Stato italiano affermano che «se
anche ciò contraddice lo scopo sociale di limitare la propensione al gioco, pur tuttavia - la normativa italiana -
non è incompatibile con quei motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica che ai sensi degli artt. 46 e 55 del
Trattato CE sono idonei a giustificare restrizioni ai principi di libertà di stabilimento e di prestazione di
servizi ». Di conseguenza, la Corte di Cassazione ritiene tale normativa «compatibile con i principi
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comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi in quanto giustificata e non
discriminatoria ». Infine, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvono l’accertamento dei
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profili di idoneità e proporzionalità facendo appello al potere discrezionale generalmente
riconosciuto dal giudice europeo ad ogni Stato membro.
La sentenza Placanica (2007) muta una volta per tutte il quadro normativo nazionale nel
senso della illegittimità della normativa penale. Fino al 2002 la normativa italiana prevedeva una
serie di limitazioni alla titolarità e alla circolazione delle azioni costituenti il capitale sociale dei
concessionari costituiti in forma di società di capitali, che rendevano praticamente impossibile
per tali forme di società - prevalentemente straniere - ottenere le concessioni . In forza di una
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modifica introdotta dall’art. 22 n. 11 l. 289/2002 (inserita dopo che la Corte era stata adita nel
caso Gambelli), tutte le società di capitali, senza limitazione alcuna relativamente alla loro forma,
erano state ammesse a partecipare alle gare per l’attribuzione delle concessioni. Nonostante la
riforma, però, la rinnovabilità delle concessioni sessennali rilasciate sulla base di un bando
ministeriale disposto nel 1999, bando cui non avevano potuto partecipare le società di capitali,
aveva comportato in pratica l’impossibilità per tali società di ottenere una concessione fino al
2011. I giudici di Lussemburgo furono chiamati a valutare se, nonostante le aperture , tale
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impossibilità de facto fosse in contrasto con le libertà di stabilimento e di prestazione di servizi e
se dunque le sanzioni penali fossero applicabili al titolare del CTD. La Corte ribadisce ancora
una volta che la controversa normativa italiana è causa di restrizioni alle libertà di stabilimento e
138 Cass. Pen. Sez. Un., 26 aprile 2004, n. 23273, Gesualdi ed altri.
139 F. FILPO, Il gioco d’azzardo tra la direttiva servizi e la sentenza Placanica, in CONTRATTO E IMPRESA. EUROPA,
2007, p. 1030.
140 Fino al 2002, nel caso in cui il concessionario fosse stato una società di capitali, le azioni aventi diritto di voto
dovevano essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice, e non
potevano essere trasferite per semplice girata.
141 Con il d. l. n. 223/2006 (cosiddetto decreto “Bersani”) il legislatore nazionale introdusse nel sistema qualche
cauta apertura alla concorrenza, disponendo il rilascio di nuove concessioni. Lo spirito liberalizzatore, però, si
mostrò particolarmente attento a non ledere gli interessi dei soggetti già titolari di concessioni, dal momento
che l’art. 38 del decreto prevedeva che le nuove concessioni fossero rilasciate tenendo conto, oltreché del
numero di abitanti di ciascun comune, anche del numero di concessioni già rilasciate negli stessi comuni, e
mantenendo una distanza minima dai soggetti già concessionari.
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