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23271 e 23273 tuttavia vengono stravolti i principi espressi in sede europea e i Giudici penali

            fanno salva la normativa italiana in quanto giustificata da motivi di ordine pubblico. Essi pur
            consapevoli della politica espansiva in materia di giochi dello Stato italiano affermano che «se

            anche ciò contraddice lo scopo sociale di limitare la propensione al gioco, pur tuttavia - la normativa italiana -

            non è incompatibile con quei motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica che ai sensi degli artt. 46 e 55 del

            Trattato CE  sono idonei  a giustificare restrizioni ai principi di libertà di stabilimento e di prestazione di
            servizi ». Di conseguenza, la Corte di Cassazione ritiene tale normativa «compatibile con i principi
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            comunitari  della  libertà  di  stabilimento  e  della  libera  prestazione  di  servizi  in  quanto  giustificata  e  non

            discriminatoria ». Infine, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvono l’accertamento dei
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            profili di  idoneità e  proporzionalità facendo appello al potere discrezionale  generalmente
            riconosciuto dal giudice europeo ad ogni Stato membro.

                  La sentenza Placanica (2007) muta una volta per tutte il quadro normativo nazionale nel

            senso della illegittimità della normativa penale. Fino al 2002 la normativa italiana prevedeva una
            serie di limitazioni alla titolarità e alla circolazione delle azioni costituenti il capitale sociale dei

            concessionari costituiti in forma di società di capitali, che rendevano praticamente impossibile

            per tali forme di società - prevalentemente straniere - ottenere le concessioni . In forza di una
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            modifica introdotta dall’art. 22 n. 11 l. 289/2002 (inserita dopo che la Corte era stata adita nel

            caso Gambelli), tutte le società di capitali, senza limitazione alcuna relativamente alla loro forma,
            erano state ammesse a partecipare alle gare per l’attribuzione delle concessioni. Nonostante la

            riforma, però, la rinnovabilità delle concessioni sessennali rilasciate  sulla base di un bando

            ministeriale disposto nel 1999, bando cui non avevano potuto partecipare le società di capitali,
            aveva comportato in pratica l’impossibilità per tali società di ottenere una concessione fino al

            2011. I giudici di Lussemburgo furono chiamati a valutare se, nonostante le aperture , tale
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            impossibilità de facto fosse in contrasto con le libertà di stabilimento e di prestazione di servizi e

            se dunque le sanzioni penali fossero applicabili al titolare del CTD. La Corte ribadisce ancora

            una volta che la controversa normativa italiana è causa di restrizioni alle libertà di stabilimento e

            138   Cass. Pen. Sez. Un., 26 aprile 2004, n. 23273, Gesualdi ed altri.
            139   F. FILPO, Il gioco d’azzardo tra la direttiva servizi e la sentenza Placanica, in CONTRATTO E IMPRESA. EUROPA,
               2007, p. 1030.
            140   Fino al 2002, nel caso in cui il concessionario fosse stato una società di capitali, le azioni aventi diritto di voto
               dovevano essere intestate a persone  fisiche,  società in nome collettivo  o in accomandita semplice, e non
               potevano essere trasferite per semplice girata.
            141   Con il d. l. n. 223/2006 (cosiddetto decreto “Bersani”) il legislatore nazionale introdusse nel sistema qualche
               cauta apertura alla concorrenza, disponendo il rilascio di nuove concessioni. Lo spirito liberalizzatore, però, si
               mostrò particolarmente attento a non ledere gli interessi dei soggetti già titolari di concessioni, dal momento
               che l’art. 38 del decreto prevedeva che le nuove concessioni fossero rilasciate tenendo conto, oltreché del
               numero di abitanti di ciascun comune, anche del numero di concessioni già rilasciate negli stessi comuni, e
               mantenendo una distanza minima dai soggetti già concessionari.

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