Page 47 - Quaderno 2017-9
P. 47

La sentenza Gambelli (2003) analizza per la prima volta invece l’aspetto penalistico della

            normativa italiana .
                              134
                  La Corte di giustizia sul punto afferma che qualora una società, con sede in uno Stato

            membro, effettui un’attività di raccolta di scommesse con intermediazione di una

            organizzazione di agenzie situate in altro Stato membro, le restrizioni imposte alle attività di tali

            agenzie costituiscono ostacoli alla libertà di stabilimento  oltre che alla libertà di prestazione
                                                                      135
            dei servizi. Secondo la Corte infatti, le restrizioni imposte dal legislatore italiano non potevano

            essere fatte  rientrare nelle limitazioni alle libertà fondamentali ammissibili  nel sistema dei

            Trattati ovvero:

                  -  nel caso si tratti di misure discriminatorie in una delle clausole previste dagli artt. 45 e
                     46 specificamente per le libertà di stabilimento e prestazione di servizi (motivi di ordine

                     pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica);

                  -  nella categoria generale delle esigenze imperative connesse all’interesse generale che per
                     costante giurisprudenza della  Corte di giustizia  possono  giustificare, invece,

                     misure indistintamente applicabili restrittive di qualsiasi libertà fondamentale.

                  I giudici dunque  riconoscono sì la legittimità di talune deroghe, ma queste non sono

            appellabili quando sia lo Stato stesso a promuovere i giochi oggetto di restrizione dando luogo a

            una palese contraddizione . La sentenza Gambelli dunque indica con chiarezza che il giudice
                                       136
            italiano non può esimersi dal dichiarare non applicabile la normativa interna per contrasto ai

            principi indicati . I giudici europei  demandano quindi al  giudice nazionale la verifica in
                             137
            concreto della necessità, proporzionalità e non discriminatorietà delle misure.  Vengono così
            chiamate a  pronunciarsi le sezioni unite della Cassazione penale. Con le sentenze  “gemelle”




            134   Nella  sentenza Gambelli venivano in  rilievo  in  modo  particolare  le  sanzioni penali previste  per  l’esercizio
               abusivo dell’attività di raccolta di scommesse in via telematica. L’introduzione di tali fattispecie nel 2000 aveva
               comportato la penalizzazione della costituzione da parte di operatori economici stranieri - tra cui la StanleyBet
               - dei CTD.
            135   La normativa italiana in  materia di bandi di gara escludeva all’epoca che le società di capitali quotate  sui
               mercati regolamentati esteri potessero ottenere concessioni, di conseguenza tale normativa sarebbe in
               contrasto con l’art. 43 TCE e quindi illegittima.
            136   In sostanza l’argomento addotto dalla Corte per sostenere che le limitazioni statali non potessero essere fatte
               rientrare in motivi imperativi d’interesse generale, quali la tutela del consumatore, la prevenzione della frode e
               dell’incitazione dei cittadini ad una spesa eccessiva collegata al gioco (che, sulla base della giurisprudenza
               europea, ben possono legittimare tali restrizioni), era l’incoerenza manifestata dal legislatore italiano, che da
               un lato incoraggiava per finalità fiscali il gioco d’azzardo se gestito da concessionari nazionali, dall’altro lo
               rendeva praticamente impossibile per gli operatori stranieri sia in forma stabile sia in forma transfrontaliera.
            137   Se, infatti, è innegabile che lo Stato italiano persegua una politica attiva in materia di lotterie e di scommesse,
               organizzando ogni anno lotterie nazionali, concorsi a pronostici, gioco del lotto e così via, al fine proprio di
               beneficiarne sul piano erariale, dall’altro lato è impossibile allora invocare la tutela dell’ordine pubblico come
               causa di giustificazione della normativa italiana che faccia superare il problema della contrarietà alle libertà di
               cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE.

                                                           - 45 -
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52