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La sentenza Gambelli (2003) analizza per la prima volta invece l’aspetto penalistico della
normativa italiana .
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La Corte di giustizia sul punto afferma che qualora una società, con sede in uno Stato
membro, effettui un’attività di raccolta di scommesse con intermediazione di una
organizzazione di agenzie situate in altro Stato membro, le restrizioni imposte alle attività di tali
agenzie costituiscono ostacoli alla libertà di stabilimento oltre che alla libertà di prestazione
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dei servizi. Secondo la Corte infatti, le restrizioni imposte dal legislatore italiano non potevano
essere fatte rientrare nelle limitazioni alle libertà fondamentali ammissibili nel sistema dei
Trattati ovvero:
- nel caso si tratti di misure discriminatorie in una delle clausole previste dagli artt. 45 e
46 specificamente per le libertà di stabilimento e prestazione di servizi (motivi di ordine
pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica);
- nella categoria generale delle esigenze imperative connesse all’interesse generale che per
costante giurisprudenza della Corte di giustizia possono giustificare, invece,
misure indistintamente applicabili restrittive di qualsiasi libertà fondamentale.
I giudici dunque riconoscono sì la legittimità di talune deroghe, ma queste non sono
appellabili quando sia lo Stato stesso a promuovere i giochi oggetto di restrizione dando luogo a
una palese contraddizione . La sentenza Gambelli dunque indica con chiarezza che il giudice
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italiano non può esimersi dal dichiarare non applicabile la normativa interna per contrasto ai
principi indicati . I giudici europei demandano quindi al giudice nazionale la verifica in
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concreto della necessità, proporzionalità e non discriminatorietà delle misure. Vengono così
chiamate a pronunciarsi le sezioni unite della Cassazione penale. Con le sentenze “gemelle”
134 Nella sentenza Gambelli venivano in rilievo in modo particolare le sanzioni penali previste per l’esercizio
abusivo dell’attività di raccolta di scommesse in via telematica. L’introduzione di tali fattispecie nel 2000 aveva
comportato la penalizzazione della costituzione da parte di operatori economici stranieri - tra cui la StanleyBet
- dei CTD.
135 La normativa italiana in materia di bandi di gara escludeva all’epoca che le società di capitali quotate sui
mercati regolamentati esteri potessero ottenere concessioni, di conseguenza tale normativa sarebbe in
contrasto con l’art. 43 TCE e quindi illegittima.
136 In sostanza l’argomento addotto dalla Corte per sostenere che le limitazioni statali non potessero essere fatte
rientrare in motivi imperativi d’interesse generale, quali la tutela del consumatore, la prevenzione della frode e
dell’incitazione dei cittadini ad una spesa eccessiva collegata al gioco (che, sulla base della giurisprudenza
europea, ben possono legittimare tali restrizioni), era l’incoerenza manifestata dal legislatore italiano, che da
un lato incoraggiava per finalità fiscali il gioco d’azzardo se gestito da concessionari nazionali, dall’altro lo
rendeva praticamente impossibile per gli operatori stranieri sia in forma stabile sia in forma transfrontaliera.
137 Se, infatti, è innegabile che lo Stato italiano persegua una politica attiva in materia di lotterie e di scommesse,
organizzando ogni anno lotterie nazionali, concorsi a pronostici, gioco del lotto e così via, al fine proprio di
beneficiarne sul piano erariale, dall’altro lato è impossibile allora invocare la tutela dell’ordine pubblico come
causa di giustificazione della normativa italiana che faccia superare il problema della contrarietà alle libertà di
cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE.
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