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- idoneità, ovvero «la capacità intrinseca della misura a perseguire l’obiettivo» che si prefigge .
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In Gambelli i concetto viene arricchito dagli attributi della coerenza e della sistematicità.
Infatti i giudici europei riterranno tale requisito soddisfatto alla sola condizione che la
normativa nazionale risponda effettivamente all’intento di conseguire l’obiettivo
invocato in modo coerente e sistematico. Entrambe definibili come mancanza di
contraddizioni, coerenza e sistematicità si differenziano per il contesto all’interno del
quale vanno ad appuntarsi le rispettive analisi. La coerenza indaga l’esatto contenuto
della misura al fine di verificarne l’assenza di contraddizioni. La sistematicità, invece, è
diretta ad accertare l’assenza di contraddizioni nel modo in cui la misura esaminata si
collega alle altre politiche che colpiscono il medesimo legittimo obiettivo.
- Necessità, ovvero il fatto che la misura «non vada oltre quanto è necessario per il suo
raggiungimento ». Dunque la misura considerata deve essere quella meno restrittiva per
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la libera circolazione tra le misure parimenti idonee al conseguimento degli obiettivi
desiderati (criterio della cosiddetta least restrictive measure).
- Proporzionalità in senso stretto, infine, si concentra sugli effetti prodotti, prescrivendo
alla misura di non essere eccessiva rispetto agli scopi perseguiti , valutando nel caso la
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possibilità di conseguire il medesimo livello di tutela con misure meno restrittive ma
più efficaci.
I principi così delineati subiscono tuttavia un graduale riequilibrio a causa di diversi
fattori. Uno di questi è il riconoscimento di un potere apparentemente esclusivo degli Stati in
ordine alla scelta del sistema di protezione da adottare. Un altro è certamente rappresentato dal
ruolo dei giudici nazionali. Infatti nella maggior parte dei casi è al giudice del rinvio che viene
richiesto, a seguito della questione pregiudiziale, di valutare l’idoneità delle misure e degli
interessi pubblici perseguiti. Non mancano poi differenze di trattamento tra giochi tradizionali e
i nuovi giochi d’azzardo online. Per questi ultimi infatti la Corte si astiene in genere
dall’indirizzare il giudice nazionale nella valutazione della proporzionalità della misura in quanto
la mancanza di un contatto diretto tra prestatore del servizio e consumatore in questi casi fa
venire in considerazione nuove tipologie di rischio che si sostanziano in valutazioni diverse
rispetto ai giochi dei canali tradizionali, circostanza confermata in Biasci. L’argomento del
diverso grado di rischio cui i giocatori online sarebbero esposti rispetto ai giocatori offline si rivela
157 F. MARTINES, Il gioco d’azzardo e il mercato comune in RIV. DIR. PUBB., comparato ed europeo, IV, 2012, p. 858.
158 Sentenza Gambelli, cit., punto 65.
159 Placanica resta l’unico precedente in cui la Corte mostra fermezza nell’applicazione della necessità, spingendosi
fino all’individuazione di strumenti meno restrittivi.
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