Page 55 - Quaderno 2017-9
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-  idoneità, ovvero «la capacità intrinseca della misura a perseguire l’obiettivo» che si prefigge .
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                     In Gambelli i concetto viene arricchito dagli attributi della coerenza e della sistematicità.
                     Infatti i giudici europei riterranno tale requisito soddisfatto alla sola condizione che la

                     normativa nazionale risponda effettivamente all’intento di  conseguire l’obiettivo

                     invocato  in  modo coerente  e sistematico.  Entrambe  definibili come  mancanza di

                     contraddizioni, coerenza e sistematicità si differenziano per il contesto all’interno del
                     quale vanno ad appuntarsi le rispettive analisi. La coerenza indaga l’esatto contenuto

                     della misura al fine di verificarne l’assenza di contraddizioni. La sistematicità, invece, è

                     diretta ad accertare l’assenza di contraddizioni nel modo in cui la misura esaminata si

                     collega alle altre politiche che colpiscono il medesimo legittimo obiettivo.
                  -  Necessità,  ovvero il fatto che la misura  «non vada oltre quanto è necessario per il  suo

                     raggiungimento ». Dunque la misura considerata deve essere quella meno restrittiva per
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                     la libera circolazione tra le misure parimenti idonee al conseguimento degli obiettivi
                     desiderati (criterio della cosiddetta least restrictive measure).

                  -  Proporzionalità in senso stretto, infine, si concentra sugli effetti prodotti, prescrivendo

                     alla misura di non essere eccessiva rispetto agli scopi perseguiti , valutando nel caso la
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                     possibilità di conseguire il medesimo livello di tutela con misure meno restrittive ma

                     più efficaci.
                  I principi così delineati subiscono tuttavia un graduale riequilibrio a causa di diversi

            fattori. Uno di questi è il riconoscimento di un potere apparentemente esclusivo degli Stati in

            ordine alla scelta del sistema di protezione da adottare. Un altro è certamente rappresentato dal
            ruolo dei giudici nazionali. Infatti nella maggior parte dei casi è al giudice del rinvio che viene

            richiesto, a seguito della questione pregiudiziale, di valutare l’idoneità delle misure e degli

            interessi pubblici perseguiti. Non mancano poi differenze di trattamento tra giochi tradizionali e

            i nuovi giochi d’azzardo  online. Per questi  ultimi infatti la Corte si astiene in genere
            dall’indirizzare il giudice nazionale nella valutazione della proporzionalità della misura in quanto

            la mancanza di un contatto diretto tra prestatore del servizio e consumatore in questi casi fa

            venire in considerazione nuove tipologie di rischio che si sostanziano in valutazioni diverse

            rispetto ai giochi dei  canali tradizionali, circostanza confermata in  Biasci.  L’argomento del
            diverso grado di rischio cui i giocatori online sarebbero esposti rispetto ai giocatori offline si rivela



            157   F. MARTINES, Il gioco d’azzardo e il mercato comune in RIV. DIR. PUBB., comparato ed europeo, IV, 2012, p. 858.
            158   Sentenza Gambelli, cit., punto 65.
            159   Placanica resta l’unico precedente in cui la Corte mostra fermezza nell’applicazione della necessità, spingendosi
               fino all’individuazione di strumenti meno restrittivi.

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