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probabilistico delle quote da attribuire o ancora alle nuove sfide  del più ampio mercato

            europeo; la seconda, poi concretamente praticata, riguarda l’utilizzo dell’ istituto giuridico della
            concessione amministrativa. Essa rappresenta quel provvedimento amministrativo con il quale

            vengono  conferiti  a  soggetti  privati,  con  procedure  ad  evidenza  pubblica,  nuove  posizioni

            giuridiche attive, ampliando così la sfera giuridica dei destinatari e garantendo ai concessionari il

            diritto  esclusivo ad esercitare quel determinato tipo  di attività per la quale essa è prevista.
            Secondo tale impostazione dunque il concessionario dell’attività di organizzazione di giochi e

            scommesse agisce come un incaricato di pubblico servizio e, stante la sua funzione, è soggetto a

            penetranti controlli della Pubblica Amministrazione concedente.  Al concessionario inoltre, a

            differenza che all’appaltatore, non solo viene chiesto di farsi carico, in tutto o in parte, del peso
            dell’intervento nel settore, ma si trasferisce anche il rischio finanziario dell’investimento

            derivante dallo sfruttamento della gestione, per un determinato periodo di tempo, del business

            connesso alla concessione, con evidenti vantaggi per l’amministrazione statale.
                  La stessa privativa pubblica veniva disposta inoltre anche in favore del CONI (Comitato

            olimpico nazionale italiano) e dell’UNIRE (Unione nazionale incremento razze equine) per le

            scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi sportivi organizzati dalle federazioni

            rientranti all’interno di tali istituzioni  (art. 6). Unica eccezione al sistema delineato era

            rappresentata dagli enti privati  cosiddetti “morali”  senza fini di lucro legittimati
            all’organizzazione  di  manifestazioni  di  sorte  locali  ovvero  di  lotterie,  tombole  e  pesche  di

            beneficenza.

                  L’impianto  così  strutturato rimase  sostanzialmente invariato per quaranta anni,
            confermato anche dall’art. 3, comma 229, della legge n. 549/1995 e dall’art. 3, comma 78, della

            legge  n. 662/1996 . Tuttavia oggi il quadro  normativo risulta  profondamente mutato in
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            conseguenza di una serie di provvedimenti, spesso confusi e farraginosi di cui si farà una breve

            disamina. Inizialmente  con il decreto presidenziale n. 33/2002  si avviano i primi importanti

            cambiamenti del settore a livello centrale . Si trasferiscono infatti le competenze di CONI e
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            UNIRE a favore di AAMS «al fine di eliminare sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi

            informatici esistenti e di ottimizzare il gettito erariale ».
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            78   Si ricorda, a titolo di esempio, che sono stati affidati in concessione nel corso degli anni: il gioco del lotto (dal
               1993 a Lottomatica); il gratta e vinci (dal 2004 a Lottomatica), il Super Enalotto (dal 1979 a Sisal), il
               Totocalcio (dal 2003 alla Sisal) ecc.
            79   Tra l’altro già delineati in precedenza con la L. 18 ottobre  2001,  n. 383,  (Primi interventi per il rilancio
               dell’economia) e l’art. 4 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di
               contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate).
            80   Art. 4, Unificazione in materia di giochi, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

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