Page 33 - Quaderno 2017-9
P. 33
probabilistico delle quote da attribuire o ancora alle nuove sfide del più ampio mercato
europeo; la seconda, poi concretamente praticata, riguarda l’utilizzo dell’ istituto giuridico della
concessione amministrativa. Essa rappresenta quel provvedimento amministrativo con il quale
vengono conferiti a soggetti privati, con procedure ad evidenza pubblica, nuove posizioni
giuridiche attive, ampliando così la sfera giuridica dei destinatari e garantendo ai concessionari il
diritto esclusivo ad esercitare quel determinato tipo di attività per la quale essa è prevista.
Secondo tale impostazione dunque il concessionario dell’attività di organizzazione di giochi e
scommesse agisce come un incaricato di pubblico servizio e, stante la sua funzione, è soggetto a
penetranti controlli della Pubblica Amministrazione concedente. Al concessionario inoltre, a
differenza che all’appaltatore, non solo viene chiesto di farsi carico, in tutto o in parte, del peso
dell’intervento nel settore, ma si trasferisce anche il rischio finanziario dell’investimento
derivante dallo sfruttamento della gestione, per un determinato periodo di tempo, del business
connesso alla concessione, con evidenti vantaggi per l’amministrazione statale.
La stessa privativa pubblica veniva disposta inoltre anche in favore del CONI (Comitato
olimpico nazionale italiano) e dell’UNIRE (Unione nazionale incremento razze equine) per le
scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi sportivi organizzati dalle federazioni
rientranti all’interno di tali istituzioni (art. 6). Unica eccezione al sistema delineato era
rappresentata dagli enti privati cosiddetti “morali” senza fini di lucro legittimati
all’organizzazione di manifestazioni di sorte locali ovvero di lotterie, tombole e pesche di
beneficenza.
L’impianto così strutturato rimase sostanzialmente invariato per quaranta anni,
confermato anche dall’art. 3, comma 229, della legge n. 549/1995 e dall’art. 3, comma 78, della
legge n. 662/1996 . Tuttavia oggi il quadro normativo risulta profondamente mutato in
78
conseguenza di una serie di provvedimenti, spesso confusi e farraginosi di cui si farà una breve
disamina. Inizialmente con il decreto presidenziale n. 33/2002 si avviano i primi importanti
cambiamenti del settore a livello centrale . Si trasferiscono infatti le competenze di CONI e
79
UNIRE a favore di AAMS «al fine di eliminare sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi
informatici esistenti e di ottimizzare il gettito erariale ».
80
78 Si ricorda, a titolo di esempio, che sono stati affidati in concessione nel corso degli anni: il gioco del lotto (dal
1993 a Lottomatica); il gratta e vinci (dal 2004 a Lottomatica), il Super Enalotto (dal 1979 a Sisal), il
Totocalcio (dal 2003 alla Sisal) ecc.
79 Tra l’altro già delineati in precedenza con la L. 18 ottobre 2001, n. 383, (Primi interventi per il rilancio
dell’economia) e l’art. 4 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di
contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate).
80 Art. 4, Unificazione in materia di giochi, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.
- 31 -

