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In particolare i motivi del monopolio statale in materia di giochi sono da ricercare su
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alcuni temi fondamentali:
- la tutela dell’ordine , della sicurezza pubblica e del buon costume ;
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- il contrasto all’infiltrazione di organizzazioni criminali nel settore e nella lotta all’offerta
di gioco illegale ;
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- la salvaguardia di cospicue entrate finanziarie per lo Stato ;
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- il perseguimento della tutela dei consumatori ;
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- la tutela dei minori e nella lotta al gioco minorile .
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69 Per quel che concerne le motivazioni per i quali lo Stato autorizza il gioco d’azzardo si richiama l’analisi
effettuata da P. TORRE, Teoria dell’imposta sul giuoco, Roma, 1950, p. 7, il quale afferma che è storicamente
provato che lo Stato non si è fatto mai iniziatore di attività di gioco, ma è stato costretto ad intervenire, anche
assumendo in proprio il gioco stesso, quando, dimostrandosi praticamente insopprimibile l’attività ad esso
connessa, si è reso necessario l’intervento statale per evitare le peggiori conseguenze del gioco lasciato a libera
speculazione.
70 La Corte Cost. 21 giugno 2004, n. 185 sulle norme di cui agli artt. 718 e ss del c.p. afferma che tali articoli
«[…] rispondono invece all’interesse della collettività a veder tutelati la sicurezza e l’ordine pubblico in presenza di un fenomeno
che si presta a fornire l’habitat ad attività criminali. La stessa preoccupazione è stata del resto avvertita anche a livello
comunitario: la Corte di giustizia, in più di una occasione (sentenza 21 ottobre 1999, causa C-67/98 e sentenza 24 marzo
1994, causa C-275/92), ha affermato che spetta agli Stati membri determinare l’ampiezza della tutela dell’impresa con
riferimento al gioco d’azzardo ed ha fondato la discrezionalità di cui devono godere le autorità nazionali, oltre che sulle sue
dannose conseguenze individuali e sociali, proprio sugli elevati rischi di criminalità e di frode che ad esso si accompagnano».
71 Il T.A.R Lazio, Sez. II, 31 maggio 2005, n. 4296 sottolinea che la ratio storica di cui alla riserva dell’art. 1 del
d.lgs. n. 496/48 risiede nei rilevanti interessi coinvolti nel gioco, quali le esigenze di contrasto del crimine e,
più in generale, di ordine pubblico, di fede pubblica, la necessità di tutela dei giocatori, di controllo di un
fenomeno che è suscettibile di coinvolgere flussi cospicui di denaro a volte di provenienza illecita e non a
caso le norme sul gioco sono inserite nel R.D. n. 773 del 1931.
72 T. DI NITTO, op. cit., p. 2666.
73 La Cass. SS.UU. 26 aprile - 18 maggio 2004, n. 23272, rileva che «la legislazione italiana, volta com’è a sottoporre a
controllo preventivo e successivo la gestione delle lotterie, delle scommesse e dei giochi d’azzardo, si propone non già di contenere la
domanda e l’offerta del gioco, ma di canalizzarla in circuiti controllabili al fine di prevenirne la possibile degenerazione criminale,
sicché tale legislazione risulta compatibile con il diritto comunitario. Questa finalità è ben individuata nella relazione conclusiva
della Commissione parlamentare di indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse, recentemente approvata il
26.03.2003, laddove sottolinea che “le esigenze di bilancio che ispirano la politica espansiva: n.d.r. devono trovare un rigoroso
limite nella conferma dei compiti di tutela dell’ordine pubblico e della salute dei cittadini, che potrebbero essere messi in pericolo da
una diffusione incontrollata, indiscriminata e senza regole di tipologie di giochi e scommesse”, (Senato, 14^ Legislatura, Doc.
17^ n. 10, pag. 3)». La Corte rileva anche il fatto che il sistema così posto «appare idoneo a soddisfare quella
imperativa esigenza di ordine pubblico che tende a contrastare le possibili degenerazioni criminali del settore, quali frodi,
riciclaggio del denaro sporco, usura e simili».
74 T. DI NITTO, in op. cit., p. 2666.
75 Il Cons. Stato Sez. IV 1 marzo 2006, n. 962, con riferimento all’esercizio delle scommesse ippiche ha sancito
che «l’attività di raccolta scommesse e di organizzazione/esercizio di concorsi pronostici, riservata allo Stato e ad altre
amministrazioni, integra, alla stregua dell’ordinamento vigente, un servizio pubblico suscettibile di concessione in gestione a terzi
(Cassazione, sezioni unite, Ordinanza 1° aprile 2003, n. 4994; Cons. St., VI, 22 aprile 2004, n. 2330), in relazione al
quale la causa del potere riconosciuto alla pubblica amministrazione persegue non solo (e non tanto) lo scopo di assicurare un
congruo flusso di entrate all’erario, quanto piuttosto quello di garantire, a fronte della espansione del settore, l’interesse pubblico
alla regolarità e moralità del servizio e, in particolare, la prevenzione della sua possibile degenerazione criminale (Cass. Pen., sez.
un., 26 aprile 2004, n. 3272)».
76 In tal senso va letto l’art. 24, comma 11, della L. 88/09 che disciplina i giochi a distanza «al fine di … perseguire
… la tutela dei minori … tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi».
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