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In particolare i motivi  del monopolio statale in materia di giochi sono da ricercare su
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            alcuni temi fondamentali:
                  -  la tutela dell’ordine  , della sicurezza  pubblica e del buon costume ;
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                  -  il contrasto all’infiltrazione di organizzazioni criminali nel settore e nella lotta all’offerta
                     di gioco illegale ;
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                  -   la salvaguardia di cospicue entrate finanziarie per lo Stato ;
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                  -  il perseguimento della tutela dei consumatori ;
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                  -  la tutela dei minori e nella lotta al gioco minorile .
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            69   Per quel che concerne le motivazioni per i quali lo Stato autorizza il gioco d’azzardo si richiama l’analisi
               effettuata da P. TORRE, Teoria dell’imposta sul giuoco, Roma, 1950, p. 7, il quale afferma che è storicamente
               provato che lo Stato non si è fatto mai iniziatore di attività di gioco, ma è stato costretto ad intervenire, anche
               assumendo in proprio il gioco stesso, quando, dimostrandosi praticamente insopprimibile l’attività ad esso
               connessa, si è reso necessario l’intervento statale per evitare le peggiori conseguenze del gioco lasciato a libera
               speculazione.
            70   La Corte Cost. 21 giugno 2004, n. 185 sulle norme di cui agli artt. 718 e ss del c.p. afferma che tali articoli
               «[…] rispondono invece all’interesse della collettività a veder tutelati la sicurezza e l’ordine pubblico in presenza di un fenomeno
               che si presta a fornire l’habitat ad attività criminali. La stessa preoccupazione è  stata del resto avvertita anche a livello
               comunitario: la Corte di giustizia, in più di una occasione (sentenza 21 ottobre 1999, causa C-67/98 e sentenza 24 marzo
               1994, causa C-275/92), ha affermato che spetta agli Stati  membri determinare l’ampiezza della tutela dell’impresa con
               riferimento al gioco d’azzardo ed ha fondato la discrezionalità di cui devono godere le autorità nazionali, oltre che sulle sue
               dannose conseguenze individuali e sociali, proprio sugli elevati rischi di criminalità e di frode che ad esso si accompagnano».
            71   Il T.A.R Lazio, Sez. II, 31 maggio 2005, n. 4296 sottolinea che la ratio storica di cui alla riserva dell’art. 1 del
               d.lgs. n. 496/48 risiede nei rilevanti interessi coinvolti nel gioco, quali le esigenze di contrasto del crimine e,
               più in generale, di ordine pubblico, di fede pubblica, la necessità di tutela dei giocatori, di controllo di un
               fenomeno che è suscettibile di coinvolgere flussi cospicui di denaro a volte di provenienza illecita e non a
               caso le norme sul gioco sono inserite nel R.D. n. 773 del 1931.
            72   T. DI NITTO, op. cit., p. 2666.
            73   La Cass. SS.UU. 26 aprile - 18 maggio 2004, n. 23272, rileva che «la legislazione italiana, volta com’è a sottoporre a
               controllo preventivo e successivo la gestione delle lotterie, delle scommesse e dei giochi d’azzardo, si propone non già di contenere la
               domanda e l’offerta del gioco, ma di canalizzarla in circuiti controllabili al fine di prevenirne la possibile degenerazione criminale,
               sicché tale legislazione risulta compatibile con il diritto comunitario. Questa finalità è ben individuata nella relazione conclusiva
               della Commissione parlamentare di indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse, recentemente approvata il
               26.03.2003, laddove sottolinea che “le esigenze di bilancio che ispirano la politica espansiva: n.d.r. devono trovare un rigoroso
               limite nella conferma dei compiti di tutela dell’ordine pubblico e della salute dei cittadini, che potrebbero essere messi in pericolo da
               una diffusione incontrollata, indiscriminata e senza regole di tipologie di giochi e scommesse”, (Senato, 14^ Legislatura, Doc.
               17^ n. 10, pag. 3)».  La Corte rileva  anche il fatto che il sistema così posto «appare idoneo a soddisfare quella
               imperativa  esigenza  di  ordine  pubblico  che  tende a contrastare  le  possibili degenerazioni  criminali  del settore,  quali  frodi,
               riciclaggio del denaro sporco, usura e simili».
            74   T. DI NITTO, in op. cit., p. 2666.
            75   Il Cons. Stato Sez. IV 1 marzo 2006, n. 962, con riferimento all’esercizio delle scommesse ippiche ha sancito
               che «l’attività di raccolta scommesse e di organizzazione/esercizio di concorsi pronostici,  riservata allo Stato e ad altre
               amministrazioni, integra, alla stregua dell’ordinamento vigente, un servizio pubblico suscettibile di concessione in gestione a terzi
               (Cassazione, sezioni unite, Ordinanza 1° aprile 2003, n. 4994; Cons. St., VI, 22 aprile 2004, n. 2330), in relazione al
               quale la causa del potere riconosciuto alla pubblica amministrazione persegue non solo (e non tanto) lo scopo di assicurare un
               congruo flusso di entrate all’erario, quanto piuttosto quello di garantire, a fronte della espansione del settore, l’interesse pubblico
               alla regolarità e moralità del servizio e, in particolare, la prevenzione della sua possibile degenerazione criminale (Cass. Pen., sez.
               un., 26 aprile 2004, n. 3272)».
            76   In tal senso va letto l’art. 24, comma 11, della L. 88/09 che disciplina i giochi a distanza «al fine di … perseguire
               … la tutela dei minori … tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi».

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