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Il Paradiso infatti identifica la loro stipulazione come una «fattispecie complessa o a formazione

            successiva », in quanto con l’accordo il contratto diviene efficace in ordine alla fase del gioco
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            ma è necessario, per la realizzazione piena degli effetti contrattuali, che il perdente confermi
            l’accordo con lo spontaneo pagamento.




            8.    Conseguenze del ritiro o del recesso nei contratti di gioco e scommessa



                  Una delle differenze maggiori che caratterizzano i contratti di gioco  e di scommessa è

            quella che inerisce alla cosiddetta “doppia causa”, ovvero alla compresenza nella scommessa sia
            della causa ludendi sia della causa lucrandi (assente invece nel gioco vero e proprio). Al riguardo è

            utile segnalare alcune  peculiarità rispetto alla  disciplina  generale dei contratti che  da  ciò

            derivano, avendo cura di distinguere, come si è detto, il gioco dalla scommessa in merito ad
            alcune fattispecie contrattuali di particolare rilevanza quali il ritiro o recesso. Nel gioco infatti,

            prevalendo talvolta esclusivamente la causa ludendi, c’è una partecipazione diretta dei contraenti

            che implica una attività non surrogabile. Nel silenzio della norma e secondo la disciplina che se

            ne deduce dai costumi sociali, deve ritenersi lecita la facoltà propria di ciascuno dei giocatori di

            ritirarsi prima dell’inizio della partita. Ritiro che non viene  considerato, nel  giudizio sociale,
            quale sconfitta. Regole diverse valgono invece per i campionati organizzati o le gare ufficiali,

            dove è d’uso la cosiddetta “sconfitta a tavolino” , che va a punire coloro che esercitano tale
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            ritiro. Nella scommessa invece, essendo preminente la causa lucrandi, non è consentita la facoltà
            di ritiro o recesso, dovendosi tutelare la patrimonialità del rapporto contrattuale venuto in

            essere. Nei casi in cui il recesso sia previsto bisogna considerarlo come un diritto potestativo

            della parte che lo effettua   e di conseguenza sarà insuscettibile di sindacato esterno. Un
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            problema potrebbe sorgere per quanto riguarda le spese affrontate in vista della gara, in tal caso

            la dottrina ha ritenuto doversi applicare l’art 1328 c.c., il quale dispone l’obbligo del revocante
            di indennizzare la controparte delle spese  e delle perdite  subite per l’iniziata esecuzione del

            contratto .
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            57   M. PARADISO, op. cit., p.150.
            58   E da esso nascono reciproche e puntuali obbligazioni quali lo svolgimento della gara, rispetto delle regole del
               gioco, dovere di cautela ecc.
            59   È necessario infatti in tal caso aver cura di tutelare anche le ragioni e gli interessi di varia natura dei terzi, i
               quali potrebbero essere lesi da un ritiro non altrimenti sanzionato.
            60   M. PARADISO, op. cit., p.138.
            61   Ivi, p. 139.

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