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5. L’alea nel contratto di gioco e scommessa. Differenze con i contratti aleatori
tradizionali
«La scommessa è essenzialmente aleatoria ». Funaioli inserisce il contratto di scommessa
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all’interno della categoria dei contratti aleatori, pur specificando immediatamente che «si fonda
più o meno su un gioco di abilità e non di mero azzardo». Il carattere aleatorio del contratto deriva dal
condizionamento del diritto a ricevere la posta ad un evento causale che può incidere sull’an
e/o sul quantum, ma non rappresenta certamente il suo scopo. Infatti l’artificiale creazione
dell’alea rappresenterebbe unicamente il mezzo per conseguire il fine diverso (di lucro e di
gioco) che esso si ripropone. L’alea inoltre può essere essenziale (cioè inerire alla struttura stessa
del contratto) o accidentale (cioè voluta dalle parti) ma non per questo è idonea a rappresentare
una autonoma funzione socio-economica. Inutile rimarcare come l’alea bilaterale sia essenziale,
altrimenti si avrebbe nullità del contratto . L’essenzialità dell’alea comporta il fatto che la sua
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mancanza o grave alterazione implicherà la nullità del contratto. Ampio è stato il dibattito in
dottrina su come l’alea inciderebbe nel contratto di gioco e scommessa, caratterizzandolo
rispetto ai restanti contratti aleatori. L’attenzione va posta invece su un diverso punto di vista,
ovvero sulle circostanze che differenziano questa tipologia dagli altri contratti aleatori, in modo
da evidenziarne le peculiarità. In primis, nel contratto di scommessa le parti sono indotte alla
conclusione del contratto dalla speranza di un guadagno futuro, legato all’esito del gioco posto
come condizione, a differenza di quanto avviene ad esempio nel contratto di assicurazione.
Altra peculiarità, secondo una certa dottrina, riguarda la natura del bisogno: nella scommessa
mancherebbe una seria funzione economica rispetto agli altri contratti aleatori nei quali ben
giustificata è la tutela dell’interesse perseguito dalle parti . Inoltre, una differenza fondamentale
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tra la scommessa e gli altri contratti aleatori va ricercata nella presenza della causa ludendi come
causa necessaria di tale contratto . Ma quanto detto non basta a configurare il contratto in
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oggetto rispetto agli altri. Secondo il Barcellona infatti, il vero elemento caratterizzante è da
ricercarsi non nell’artificialità del rischio, comune anche agli altri contratti, quanto piuttosto nel
modo tramite il quale l’alea nel regolamento negoziale fa circolare la ricchezza tra le parti.
49 C.A. FUNAIOLI, Debiti di giuoco o di scommessa, cit., p. 167.
50 Sul punto concordano A. BOSELLI, Rischio, alea e alea normale del contratto, in RIV. TRIM. DIR. PROC. CIV., 1948,
p. 776; E. VALSECCHI, Giuoco e scommessa, cit., p.38.
51 C. MANENTI, op. cit., p. 637, come citato da E. VALSECCHI, Giuoco e scommessa, cit., p. 41.
52 Questa considerazione è sostenuta dal fatto che nel contratto di scommessa, pur essendo l’alea un elemento
necessario e determinante, quest’ultima non è in grado di integrare una propria o autonoma causa del
contratto, «essendo del tutto divergente la funzione indennitario-previdenziale delle assicurazioni e della rendita e la funzione
lucrativa di gioco e scommessa e dei contratti di borsa». M. PARADISO, I contratti di gioco e scommessa, cit., p. 78.
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