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Infatti le incongruenze manifestate da alcune teorie sono dovute all’uso indistinto (o
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promiscuo) di alea e rischio per riferirsi a cose parzialmente diverse e si superano quando si
convenga di designare con alea una situazione, creata o evocata, caratterizzata da una
condizione di incertezza e con rischio, invece, l’influenza negativa che un evento futuro ed
incerto (che si darà in esito ad una situazione di incertezza di per sé esistente o artificialmente
creata) potrà esercitare sulla sfera giuridico-patrimoniale di un soggetto . In questo senso a
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caratterizzare il contratto di gioco e scommessa rispetto agli altri sarà il fatto che il rischio
nascente dall’accordo delle parti è ab origine estraneo ad entrambi i contraenti.
6. Le scommesse sportive e quelle non sportive
Si è visto come il legislatore a norma dell’art. 1934 c.c. conferisca tutele maggiori ai giochi
e alle scommesse collegati ad un evento sportivo, rispetto a quelli che fanno riferimento ad
eventi di altro natura (salvo che la legge garantisca loro piena tutela, come ad esempio per le
lotterie autorizzate). La ragione che veniva indicata dai primi studiosi in materia era legata
all’esigenza, da parte dello Stato, di incentivare le attività che sviluppano le doti atletiche e lo
spirito agonistico , dunque che avevano dei risvolti sociali positivi. Tale impostazione non
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manca di presentare alcune perplessità di natura metodologica, che hanno portato la dottrina a
ricercare motivazioni di base più aderenti, che possano giustificare in maniera coerente e
razionale il diverso regime stabilito dal codice civile. Una soluzione interessante viene
prospettata da Paradiso, secondo il quale la spiegazione va trovata ragionando in negativo sulla
fattispecie. Infatti la ratio legislativa non va ricercata sul perché il legislatore abbia voluto tutelare
maggiormente le scommesse collegate ad eventi sportivi ma piuttosto nell’intenzione, da parte
del legislatore, di accordare una ridotta tutela agli altri tipi di giochi al fine di sfavorirli dal punto
di vista giuridico. Infatti, mentre nei primi risulta essere indispensabile l’abilità del giocatore, nei
secondi è fondamentale la sorte, che può portare il giocatore a esporsi a un rischio di poste
sempre più alte ed eccessive ripetizioni (magari per cercare di rifarsi sulle perdite passate) senza
quel controllo psicologico e quei limiti di natura fisica (ad esempio la stanchezza) che derivano
dal fare affidamento sulla propria abilità.
53 Si v. al riguardo le perplessità di M. PARADISO, op. cit., 60 ss.
54 M. BARCELLONA, in op. cit. pag. 431.
55 C. A. FUNAIOLI, Debiti di giuoco o di scommessa, cit., p 170, parla solennemente di “sanità della stirpe”.
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