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Infatti le incongruenze manifestate da alcune teorie   sono dovute all’uso indistinto (o
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            promiscuo) di alea e rischio per riferirsi a cose parzialmente diverse e si superano quando si
            convenga di designare con  alea  una situazione, creata o evocata, caratterizzata  da una

            condizione di incertezza e con  rischio, invece, l’influenza negativa che un evento futuro ed

            incerto (che si darà in esito ad una situazione di incertezza di per sé esistente o artificialmente

            creata) potrà esercitare sulla sfera giuridico-patrimoniale di un soggetto . In questo senso a
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            caratterizzare il contratto di gioco e  scommessa rispetto agli altri sarà il fatto che il rischio

            nascente dall’accordo delle parti è ab origine estraneo ad entrambi i contraenti.




            6.    Le scommesse sportive e quelle non sportive



                  Si è visto come il legislatore a norma dell’art. 1934 c.c. conferisca tutele maggiori ai giochi
            e alle scommesse collegati ad un evento sportivo, rispetto a quelli che fanno riferimento ad

            eventi di altro natura (salvo che la legge garantisca loro piena tutela, come ad esempio per le

            lotterie autorizzate). La ragione che veniva indicata dai primi studiosi in  materia era legata

            all’esigenza, da parte dello Stato, di incentivare le attività che sviluppano le doti atletiche e lo

            spirito agonistico , dunque che avevano dei risvolti sociali positivi. Tale impostazione non
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            manca di presentare alcune perplessità di natura metodologica, che hanno portato la dottrina a

            ricercare motivazioni di base più aderenti, che possano  giustificare in maniera coerente e

            razionale il diverso regime  stabilito dal codice civile. Una soluzione interessante viene
            prospettata da Paradiso, secondo il quale la spiegazione va trovata ragionando in negativo sulla

            fattispecie. Infatti la ratio legislativa non va ricercata sul perché il legislatore abbia voluto tutelare

            maggiormente le scommesse collegate ad eventi sportivi ma piuttosto nell’intenzione, da parte

            del legislatore, di accordare una ridotta tutela agli altri tipi di giochi al fine di sfavorirli dal punto
            di vista giuridico. Infatti, mentre nei primi risulta essere indispensabile l’abilità del giocatore, nei

            secondi è fondamentale la sorte, che può portare il giocatore a esporsi a un rischio di poste

            sempre più alte ed eccessive ripetizioni (magari per cercare di rifarsi sulle perdite passate) senza

            quel controllo psicologico e quei limiti di natura fisica (ad esempio la stanchezza) che derivano
            dal fare affidamento sulla propria abilità.





            53   Si v. al riguardo le perplessità di M. PARADISO, op. cit., 60 ss.
            54   M. BARCELLONA, in op. cit. pag. 431.
            55   C. A. FUNAIOLI, Debiti di giuoco o di scommessa, cit., p 170, parla solennemente di “sanità della stirpe”.

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