Page 24 - Quaderno 2017-9
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4.2 L’oggetto
Per quanto riguarda l’oggetto del contratto di gioco e scommessa deve ritenersi che
questo si sostanzi nel pagamento di una somma di denaro o nella consegna di un determinato
bene . Tale oggetto può essere determinato anticipatamente al momento della conclusione del
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contratto, ovvero è facilmente determinabile in quelle scommesse definite a totalizzatore in cui
il montepremi dipende dall’entità delle giocate (sistema diffuso soprattutto negli ippodromi) o
dalle somme man mano versate nel corso della partita (es. poker).
4.3 La forma
In via generale, per le scommesse private, l’ordinamento non prevede alcun particolare
requisito di forma, eccezion fatta dal caso in cui vi sia un obbligo derivante dalla particolare
posta oggetto di vincita (ad esempio nel caso ci si giochi un bene immobile). Tuttavia per le
scommesse cosiddette organizzate sono previste determinate forme a pena di nullità, ad
esempio la schedina del vecchio totocalcio o la bolletta delle nuove scommesse sportive, che
vanno compilate per iscritto e su appositi moduli. Tutto ciò è dovuto ad esigenze di prova e
trasparenza delle operazioni al fine di ridurre le truffe, tra l’altro sempre più rare, grazie
all’automazione che ormai caratterizza la materia e che impedisce eventuali frodi tra gestore e
cliente ai danni del concessionario.
4.4 L’accordo
I contratti di gioco e scommessa, secondo un consolidato orientamento, vengono di solito
distinti in contratti bilaterali e plurilaterali in relazione non al numero di soggetti bensì delle
parti, ovvero dei centri di interesse che insistono sul contratto stesso . Per tali motivi vengono
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definiti plurilaterali quei contratti nei quali le poste dei giocatori formano un unico montepremi
e la vincita dipende dunque dal suo ammontare complessivo nonché dal numero dei vincitori. Il
gestore in tal caso rimarrebbe fuori dal contratto limitandosi a gestire le operazioni di gioco e
pagamento al fine di garantirne la neutralità e la bontà delle stesse. Sono bilaterali invece quei
contratti nei quali l’ammontare della vincita è prefissato e nei quali i singoli giocatori
contrattano direttamente con l’organizzatore o il gestore del banco, sul quale grava il rischio
dell’operazione economica e l’alea propria di tali contratti.
47 Il punto, introdotto da L. BUTTARO, Giuoco e scommessa, cit., p.66, non è stato mai messo in dubbio dalla
susseguente dottrina.
48 M. PARADISO, op. cit., p.106.
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