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CAPITOLO II
GIOCO D’AZZARDO E REGOLE DI MERCATO
1. Il regime monopolistico del gioco pubblico
Da sempre la maggior parte degli Stati europei, ma in particolare quello italiano, hanno
mantenuto un approccio di tipo paternalistico nei confronti dei rapporti tra cittadini, attività ed
esercizio dell’impresa di gioco. Se inizialmente infatti il nostro impianto legislativo era
caratterizzato da una marcata impronta proibizionista, successivamente si sono operate notevoli
aperture al riguardo. La stessa Costituzione, agli artt. 41 e 43 , pone le basi del sistema
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concessorio italiano indicando, come limiti alla libertà d’iniziativa economica privata, dei
parametri valoriali quali l’utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Allo stesso
modo prevede poi la possibilità per lo Stato di riservarsi o di cedere in concessione determinate
attività imprenditoriali il cui esercizio indiscriminato potrebbe andare a ledere i preminenti
interessi generali, operando in tal modo un penetrante controllo su dette attività. In altri
termini, secondo quanto indicato dalla autorevole giurisprudenza della Corte costituzionale i
divieti penalmente sanzionati inerenti il gioco d’azzardo (nel caso specifico gli artt. 718 e 720
c.p.) rientrano legittimamente nei limiti dell’art. 41, in quanto «concorrono a far sì che l’iniziativa
economica privata non si svolga in contrasto con quella utilità sociale che sta a fondamento del precetto
costituzionale ».
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1.1 Il mercato del gioco: la terza industria del paese
Oggi il peso economico delle attività collegate ai giochi ha assunto una particolare
rilevanza. Il settore invero viene definito quale la terza industria del paese . Attualmente si
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stima che le aziende operanti nel settore dei giochi e delle scommesse siano oltre 150mila,
annoverando tra queste anche quelle che hanno nel gioco una forma complementare di attività
62 L’articolo 41 della Costituzione Italiana recita: «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto
con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e
i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».
L’articolo 43 della Costituzione Italiana recita: «A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o
trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti
determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di
monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale».
63 Corte cost. 30 ottobre 1975, n. 237.
64 Repubblica.it, Alberto Custodero, I dieci padroni del gioco d’azzardo; la terza industria dopo Eni e Fiat, 2011.
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