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CAPITOLO II

                                GIOCO D’AZZARDO E REGOLE DI MERCATO




            1.    Il regime monopolistico del gioco pubblico


                  Da sempre la maggior parte degli Stati europei, ma in particolare quello italiano, hanno

            mantenuto un approccio di tipo paternalistico nei confronti dei rapporti tra cittadini, attività ed

            esercizio dell’impresa  di gioco. Se inizialmente infatti il nostro impianto legislativo era

            caratterizzato da una marcata impronta proibizionista, successivamente si sono operate notevoli
            aperture al riguardo.  La stessa Costituzione,  agli artt. 41 e 43 , pone le basi del  sistema
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            concessorio italiano indicando, come  limiti  alla  libertà  d’iniziativa  economica  privata, dei

            parametri valoriali quali l’utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Allo stesso
            modo prevede poi la possibilità per lo Stato di riservarsi o di cedere in concessione determinate

            attività imprenditoriali  il cui esercizio indiscriminato potrebbe andare a ledere i  preminenti

            interessi generali, operando in tal modo un  penetrante controllo su dette attività. In altri

            termini,  secondo  quanto indicato dalla autorevole giurisprudenza della Corte  costituzionale  i

            divieti penalmente sanzionati inerenti il gioco d’azzardo (nel caso specifico gli artt. 718 e 720
            c.p.) rientrano legittimamente nei limiti dell’art. 41, in quanto «concorrono a far sì che l’iniziativa

            economica  privata  non  si  svolga  in  contrasto  con  quella  utilità  sociale  che  sta  a  fondamento  del  precetto

            costituzionale ».
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            1.1  Il mercato del gioco: la terza industria del paese

                  Oggi il peso economico delle attività  collegate ai  giochi ha assunto una  particolare

            rilevanza. Il settore invero viene definito quale la terza industria del paese .  Attualmente si
                                                                                          64
            stima che le aziende operanti  nel settore  dei  giochi e  delle scommesse siano oltre 150mila,
            annoverando tra queste anche quelle che hanno nel gioco una forma complementare di attività



            62   L’articolo 41 della Costituzione Italiana recita: «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto
               con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e
               i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».
               L’articolo 43  della Costituzione Italiana recita:  «A fini di utilità generale la legge può  riservare originariamente o
               trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti
               determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di
               monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale».
            63   Corte cost. 30 ottobre 1975, n. 237.
            64   Repubblica.it, Alberto Custodero, I dieci padroni del gioco d’azzardo; la terza industria dopo Eni e Fiat, 2011.

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