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In sostanza il regime dell’art 1934 c.c. privilegia i giochi collegati ad eventi sportivi per
l’assenza dei pericoli connessi agli altri tipi di giochi. Dunque ancorché si attesti che non si può
arginare efficacemente il fenomeno sociale riguardante i giochi tollerati, allo stesso tempo il
legislatore non li promuove, anzi cerca di disincentivarli indirettamente.
7. Scommesse occasionali e scommesse organizzate
Una ulteriore distinzione dogmatica operata dalla migliore dottrina, sulla categoria unitaria
dei contratti di gioco e scommessa, è quella che differenzia i giochi e le scommesse occasionali
da quelli organizzati . I primi sono caratterizzati dal fatto che, stante la loro indiscussa natura
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contrattuale, sono stipulati tra privati giocatori (singoli o associati), mentre i secondi sono
stipulati dai giocatori con un gestore professionale. L’elemento qualificante la distinzione
riguarda la diversa disciplina applicabile alle due fattispecie. Infatti per quel che concerne la
tutela delle scommesse aventi carattere episodico, andrà operata la distinzione inerente il tipo di
gioco o evento sotteso (se sportivo o non) di cui si è parlato nei capitoli precedenti, mentre il
regime previsto per le scommesse organizzate è quello di piena tutela ex art. 1934 c.c., senza
distinzioni in merito al tipo di evento sotteso. Il perché di questa ripartizione è individuabile
nella previsione normativa della necessità di una “autorizzazione”, che costituisce condizione di
liceità, per l’attività di organizzazione di gioco, la quale autorizzazione rappresenta dunque un
controllo statale particolarmente incisivo sulla genuinità e meritevolezza di tutte le operazioni
connesse coi giochi, e che per tali motivi godono di piena tutela.
Una ulteriore differenza va riscontrata nell’elemento che perfeziona la conclusione del
contratto ovvero nelle modalità di stipulazione. In genere infatti i contratti conclusi con gestori
professionali sono da considerarsi di tipo reale in quanto, per esigenze di celerità e certezza
nella definizione dei rapporti, è richiesto il pagamento anticipato della quota o almeno il suo
deposito o esposizione sul tavolo. È quindi esclusa ogni facoltà di recesso a contratto stipulato.
Nelle scommesse ingaggiate nei casinò poi è ammesso recedere o modificare la puntata fino al
rien ne va plus. I contratti di scommessa occasionale invece sono da ritenersi in genere
consensuali, tuttavia con alcune particolarità.
56 L’intuizione è stata di C.A. FUNAIOLI, Il giuoco e la scommessa, cit., p 78, il quale distingue tra contratti
«semplici» o «individuali» e contratti «organizzati» o «collettivi».
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