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In sostanza il regime dell’art 1934 c.c. privilegia i giochi collegati ad eventi sportivi per

            l’assenza dei pericoli connessi agli altri tipi di giochi. Dunque ancorché si attesti che non si può
            arginare efficacemente  il fenomeno sociale riguardante i giochi tollerati, allo stesso  tempo il

            legislatore non li promuove, anzi cerca di disincentivarli indirettamente.




            7.    Scommesse occasionali e scommesse organizzate



                  Una ulteriore distinzione dogmatica operata dalla migliore dottrina, sulla categoria unitaria

            dei contratti di gioco e scommessa, è quella che differenzia i giochi e le scommesse occasionali
            da quelli organizzati . I primi sono caratterizzati dal fatto che, stante la loro indiscussa natura
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            contrattuale, sono stipulati tra privati giocatori (singoli  o associati),  mentre i secondi sono

            stipulati dai giocatori  con un gestore professionale. L’elemento qualificante la distinzione
            riguarda la diversa disciplina applicabile alle due fattispecie. Infatti per quel che concerne la

            tutela delle scommesse aventi carattere episodico, andrà operata la distinzione inerente il tipo di

            gioco o evento sotteso (se sportivo o non) di cui si è parlato nei capitoli precedenti, mentre il

            regime previsto per le scommesse organizzate è quello di piena tutela ex art. 1934 c.c., senza

            distinzioni in merito al tipo di evento sotteso. Il perché di questa ripartizione è individuabile
            nella previsione normativa della necessità di una “autorizzazione”, che costituisce condizione di

            liceità, per l’attività di organizzazione di gioco, la quale autorizzazione rappresenta dunque un

            controllo statale particolarmente incisivo sulla genuinità e meritevolezza di tutte le operazioni
            connesse coi giochi, e che per tali motivi godono di piena tutela.

                  Una ulteriore differenza va riscontrata  nell’elemento che  perfeziona la conclusione  del

            contratto ovvero nelle modalità di stipulazione. In genere infatti i contratti conclusi con gestori

            professionali sono da considerarsi di tipo reale in quanto, per esigenze di celerità e certezza
            nella definizione dei rapporti, è richiesto il pagamento anticipato della quota o almeno il suo

            deposito o esposizione sul tavolo. È quindi esclusa ogni facoltà di recesso a contratto stipulato.

            Nelle scommesse ingaggiate nei casinò poi è ammesso recedere o modificare la puntata fino al

            rien ne va plus.  I contratti di scommessa occasionale invece sono da ritenersi in genere
            consensuali, tuttavia con alcune particolarità.






            56   L’intuizione è  stata di C.A. FUNAIOLI,  Il  giuoco e  la scommessa,  cit.,  p 78, il quale distingue  tra contratti
               «semplici» o «individuali» e contratti «organizzati» o «collettivi».

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