Page 22 - Quaderno 2017-9
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4. I requisiti del contratto di gioco e scommessa

                  Appurata la natura sostanzialmente unitaria della fattispecie è opportuno dunque rilevare
            come questa si presenti quale contratto aleatorio a titolo oneroso. Si procede ora ad analizzare

            nello specifico tale contratto per individuare quali siano, in esso, i requisiti previsti dall’art. 1325

            c.c.


            4.1  La causa

                  Anche sulla individuazione della causa del contratto di  gioco  e scommessa esiste un

            profondo disaccordo  nella dottrina  tradizionale, essendosi individuata tale funzione nella

            «artificiale  creazione del  rischio », nel «conseguimento di un vantaggio  aleatorio »,  o nella «assunzione
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            reciproca di rischi contrapposti ».  Tali impostazioni hanno destato  non  poche perplessità come
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            ampiamente evidenziato dal Paradiso per cui si è andato a ricercare una nuova ragione pratica

            del contratto in esame, identificandola con la competizione (causa ludendi) e lo scopo di lucro
            (causa lucrandi). La prima è elemento connaturale a ogni tipo di contratto di gioco e scommessa,

            ma può avere diverso peso o misura in ragione del casi concreti.  La seconda appare anch’essa
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            coessenziale alla prima e si sostanzia nel fine di collegare l’esito della gara o dell’evento di sorte

            a uno spostamento patrimoniale. Si evidenzia poi come il dato normativo abbia posto un limite

            generale di liceità alla causa lucrandi indicato al 2°comma dell’art. 1934 c.c. e identificato nella
            «posta eccessiva». La disposizione infatti affida al giudice il potere  di rigettare o ridurre la

            domanda qualora il perdente non abbia già pagato e dunque convalidato l’impegno assunto .
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                  Ma ancora una volta, per riprendere il filo sul tema del fondamento della denegatio actionis,
            se è pur vero che all’interno della causa di gioco e scommessa sia ravvisabile uno  “spirito

            ludico” definito causa ludendi, non si può certo giustificare in termini di assenza di serietà o di

            improduttività del rapporto la ridotta tutela prevista dall’ordinamento.  Invero «nessuno mai

            dubiterebbe della “serietà” e della “meritevolezza” del contratto con cui taluno si obblighi a pagare una somma


            37   C. A. FUNAIOLI, Il giuoco..., cit., p. 22, ma anche L. BUTTARO, Giuoco e scommessa, cit., p. 97. Si deve ritenere
               tuttavia che l’artificialità dell’alea (intesa quale incertezza che influenzerà il patrimonio di un contraente che,
               diversamente non vi sarebbe stato esposto) è invero comune a tutti i cosiddetti contratti aleatori. Ciò che in
               realtà rende peculiare il gioco e la scommessa è propriamente l’estraneità del rischio di entrambi i contraenti
               (nell’assicurazione ad esempio il rischio del sinistro ricade comunque su uno dei contraenti, mentre per l’altro
               è artificialmente creato).
            38   L. BUTTARO, Giuoco e scommessa, cit., p.66.
            39   E. VALSECCHI, op. cit., p. 37.
            40   È ad esempio la causa principale nei giochi con poste in palio irrisorie o sproporzionate rispetto al tempo e
               all’impegno sostenuto nella parte ludica; ma a volte è la posta patrimoniale ad assumere un peso maggiore (ad
               es. il caso delle estrazioni a sorte),dove tuttavia non è del tutto assente il fine ludico.
            41   I parametri di riferimento per giudicare dell’eccessività o sopreccedenza della posta sono analizzati da M.
               PARADISO, op. cit., p.73 e ss.

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