Page 22 - Quaderno 2017-9
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4. I requisiti del contratto di gioco e scommessa
Appurata la natura sostanzialmente unitaria della fattispecie è opportuno dunque rilevare
come questa si presenti quale contratto aleatorio a titolo oneroso. Si procede ora ad analizzare
nello specifico tale contratto per individuare quali siano, in esso, i requisiti previsti dall’art. 1325
c.c.
4.1 La causa
Anche sulla individuazione della causa del contratto di gioco e scommessa esiste un
profondo disaccordo nella dottrina tradizionale, essendosi individuata tale funzione nella
«artificiale creazione del rischio », nel «conseguimento di un vantaggio aleatorio », o nella «assunzione
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reciproca di rischi contrapposti ». Tali impostazioni hanno destato non poche perplessità come
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ampiamente evidenziato dal Paradiso per cui si è andato a ricercare una nuova ragione pratica
del contratto in esame, identificandola con la competizione (causa ludendi) e lo scopo di lucro
(causa lucrandi). La prima è elemento connaturale a ogni tipo di contratto di gioco e scommessa,
ma può avere diverso peso o misura in ragione del casi concreti. La seconda appare anch’essa
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coessenziale alla prima e si sostanzia nel fine di collegare l’esito della gara o dell’evento di sorte
a uno spostamento patrimoniale. Si evidenzia poi come il dato normativo abbia posto un limite
generale di liceità alla causa lucrandi indicato al 2°comma dell’art. 1934 c.c. e identificato nella
«posta eccessiva». La disposizione infatti affida al giudice il potere di rigettare o ridurre la
domanda qualora il perdente non abbia già pagato e dunque convalidato l’impegno assunto .
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Ma ancora una volta, per riprendere il filo sul tema del fondamento della denegatio actionis,
se è pur vero che all’interno della causa di gioco e scommessa sia ravvisabile uno “spirito
ludico” definito causa ludendi, non si può certo giustificare in termini di assenza di serietà o di
improduttività del rapporto la ridotta tutela prevista dall’ordinamento. Invero «nessuno mai
dubiterebbe della “serietà” e della “meritevolezza” del contratto con cui taluno si obblighi a pagare una somma
37 C. A. FUNAIOLI, Il giuoco..., cit., p. 22, ma anche L. BUTTARO, Giuoco e scommessa, cit., p. 97. Si deve ritenere
tuttavia che l’artificialità dell’alea (intesa quale incertezza che influenzerà il patrimonio di un contraente che,
diversamente non vi sarebbe stato esposto) è invero comune a tutti i cosiddetti contratti aleatori. Ciò che in
realtà rende peculiare il gioco e la scommessa è propriamente l’estraneità del rischio di entrambi i contraenti
(nell’assicurazione ad esempio il rischio del sinistro ricade comunque su uno dei contraenti, mentre per l’altro
è artificialmente creato).
38 L. BUTTARO, Giuoco e scommessa, cit., p.66.
39 E. VALSECCHI, op. cit., p. 37.
40 È ad esempio la causa principale nei giochi con poste in palio irrisorie o sproporzionate rispetto al tempo e
all’impegno sostenuto nella parte ludica; ma a volte è la posta patrimoniale ad assumere un peso maggiore (ad
es. il caso delle estrazioni a sorte),dove tuttavia non è del tutto assente il fine ludico.
41 I parametri di riferimento per giudicare dell’eccessività o sopreccedenza della posta sono analizzati da M.
PARADISO, op. cit., p.73 e ss.
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