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-  della partecipazione o meno dei contraenti al verificarsi del risultato. In tal caso il gioco

                     sarà rappresentato da una attività di tipo competitivo a carattere sportivo o ricreativo in
                     cui due o più persone  si impegnano fattivamente puntando sull’esito della gara una

                     somma di denaro, mentre la scommessa consisterà in una sfida sulla verità di un fatto o

                     di una affermazione in ordine alla quale le parti pattuiscono una posta patrimoniale.

                  Quest’ultimo approccio appare sicuramente più convincente a livello logico e interessante
            a livello giuridico . In base a questa teoria  «quando sono le stesse parti che, scendendo in campo e
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            sedendosi intorno a un tavolo di gioco, creano la possibilità di una vincita o di una perdita e che subordinano

            all’esito della gara o della  partita l’esecuzione di una prestazione, si è di fronte ad un gioco. Si ha invece

            scommessa ogni qual volta ricorre solo la seconda circostanza, e cioè l’artificiale creazione del rischio consiste
            unicamente nell’avere subordinato l’esecuzione della prestazione pattuita ad un evento naturale ed umano, che

            non è di per sé destinato ad incidere direttamente sul loro patrimonio e che viene considerato solo come il termine

            di riferimento per determinare il vincitore ». Aderendo all’impostazione in oggetto è necessario poi
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            constatare come la disciplina indicata dal codice civile (art. 1933 e ss.) attribuisca rilevanza solo

            a quei giochi cosiddetti “interessati “ e a quelle scommesse per i quali sia prevista una posta
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            patrimoniale, sebbene  come  giustamente fa  notare il Paradiso «è  ormai un dato acquisito

            l’indipendenza dell’estremo della giuridicità da quello della patrimonialità delle prestazioni ».
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            2.    Sulla natura contrattuale del gioco e della scommessa


                  A fronte di quanto detto,  la dottrina  tradizionale è prevalentemente  orientata verso la

            distinzione suindicata, riconoscendo una limitatissima rilevanza all’attività del gioco e alle sue

            regole. Quest’ultimo infatti si  ridurrebbe a mero presupposto esterno del contratto  -la

            scommessa- utile semplicemente per il proprio esito o risultato inteso come “evento”, e dunque
            per l’individuazione del vincitore.


               puntata sulla vittoria di un politico alle elezioni. Nel primo caso, essendovi ludus in senso tecnico, si parlerà di
               gioco, nel secondo di scommessa sebbene non vi sia alcuna differenza tra le due puntate.
            11   M. PARADISO, in op. cit., p. 47, osserva come la maggior parte della dottrina concordi sulla bontà di tale
               distinzione tra gioco e scommessa.
            12   I pregi di questa terza ipotesi vanno rimarcati, venendo qui meno sia fattori extragiuridici (i motivi della prima
               teoria), sia distinzioni di lana caprina (come il ludus in senso tecnico della seconda teoria), basandosi quindi su
               fatti chiari ed oggettivi di cui troppo spesso il diritto fa a meno, creando confusione ed ambiguità.
            13   L. BUTTARO, in op. cit., pagg. 28-29
            14   Definiti da T. DI NITTO, in GIOCHI E SCOMMESSE, in DIZ. DI DIR. PUBBL., III, Milano, 2006, p. 2665, come
               «l’attività esercitata non già per mero svago, ma piuttosto, per ottenere un’attribuzione patrimoniale, collegata dai giocatori al
               risultato del gioco».
            15   M. PARADISO, op. cit., p. 47.

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