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Tali orientamenti, sicuramente generati dalla incerta sistematica della disciplina positiva -

            che alterna la ridotta e degradata efficacia dell’obbligazione alla  piena tutela di determinate
            fattispecie  -, sono alimentati dallo  sfavore  che ha  tradizionalmente circondato il gioco,

            socialmente additato quale potente stimolo all’ozio, fonte di ingiustificati arricchimenti  (e

            sempre più spesso miserie) e causa di disordini sociali.

                  In ogni caso non si ritiene di poter condividere la posizione più intransigente assunta da
            una certa dottrina, che considera il  gioco come fatto ludico del tutto estraneo al diritto,

            riducendolo a mero presupposto esterno del contratto di scommessa. Tale impostazione, pur se

            sostenuta  da autorevoli studiosi, è rimasta isolata, in quanto è impossibile  negare i risvolti

            giuridici del fatto di gioco. Essa infatti palesa il difetto di «confondere iocus e ludus» , accomunando
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            lo scherzo alla gara. Si ritiene invece opportuno dare una valutazione sistematica alla materia

            scevra da pregiudizi morali e «prendere atto della “neutralità del gioco”, che non può essere caricato di

            valenze che gli sono estranee ».Per tali motivi si concorda nell’aderire alla posizione, oramai data per
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            pacifica in dottrina, che riconosce piena rilevanza giuridica al gioco.



            1.2  La definizione di gioco e scommessa

                  La distinzione tra gioco e  scommessa  rappresenta una vecchia e insolubile disputa cui

            hanno preso  parte vari giuristi in  diverse epoche e  con  interpretazioni  differenti.  Senza
            soffermarsi a riprodurre una disamina  storica della materia, giova ricordare in questa  sede

            alcune soluzioni proposte dalla dottrina tradizionale e analizzate da Luca Buttaro , raggruppabili
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            in base al diverso criterio:
                  -  dell’intento perseguito , per cui si avrà gioco nel caso in cui lo scopo che le parti si
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                     prefigurano sia il divertimento o il guadagno, mentre si avrà scommessa nel caso in cui

                     si voglia dirimere o rafforzare un dissenso di opinioni  caratterizzato «dallo spirito di

                     puntiglio, il desiderio cioè della soddisfazione derivante dall’aver avuto ragione »;
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                  -  della natura dell’evento , per cui si avrà gioco se l’evento posto in condizione sia un
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                     gioco in senso tecnico, in caso contrario si avrà scommessa ;
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            4   M. PARADISO, in op. cit., p. 43.
            5   Ivi, p. 15.
            6   L. BUTTARO, in op. cit., pp. 22 ss.
            7   L. BOLAFFIO, Deposito preventivo delle poste nel giuoco o nella scommessa, in GIUR. IT., 1923, I, 1, p. 44.
            8   A. FEDELE, Giuoco o scommessa?, in Rivista del diritto commerciale, Milano, 1948, cit., p. 2.
            9   B. BELOTTI, Giuoco, in DIG. IT., Vol. VI, Torino, 1907, p. 402.
            10   Tale teoria però, a ben vedere, si risolverebbe in una mera contrapposizione terminologica, definendo giochi
               o scommesse eventi che poco o nulla hanno di differente, come una puntata sulla vittoria del Milan o una

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