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Tali orientamenti, sicuramente generati dalla incerta sistematica della disciplina positiva -
che alterna la ridotta e degradata efficacia dell’obbligazione alla piena tutela di determinate
fattispecie -, sono alimentati dallo sfavore che ha tradizionalmente circondato il gioco,
socialmente additato quale potente stimolo all’ozio, fonte di ingiustificati arricchimenti (e
sempre più spesso miserie) e causa di disordini sociali.
In ogni caso non si ritiene di poter condividere la posizione più intransigente assunta da
una certa dottrina, che considera il gioco come fatto ludico del tutto estraneo al diritto,
riducendolo a mero presupposto esterno del contratto di scommessa. Tale impostazione, pur se
sostenuta da autorevoli studiosi, è rimasta isolata, in quanto è impossibile negare i risvolti
giuridici del fatto di gioco. Essa infatti palesa il difetto di «confondere iocus e ludus» , accomunando
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lo scherzo alla gara. Si ritiene invece opportuno dare una valutazione sistematica alla materia
scevra da pregiudizi morali e «prendere atto della “neutralità del gioco”, che non può essere caricato di
valenze che gli sono estranee ».Per tali motivi si concorda nell’aderire alla posizione, oramai data per
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pacifica in dottrina, che riconosce piena rilevanza giuridica al gioco.
1.2 La definizione di gioco e scommessa
La distinzione tra gioco e scommessa rappresenta una vecchia e insolubile disputa cui
hanno preso parte vari giuristi in diverse epoche e con interpretazioni differenti. Senza
soffermarsi a riprodurre una disamina storica della materia, giova ricordare in questa sede
alcune soluzioni proposte dalla dottrina tradizionale e analizzate da Luca Buttaro , raggruppabili
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in base al diverso criterio:
- dell’intento perseguito , per cui si avrà gioco nel caso in cui lo scopo che le parti si
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prefigurano sia il divertimento o il guadagno, mentre si avrà scommessa nel caso in cui
si voglia dirimere o rafforzare un dissenso di opinioni caratterizzato «dallo spirito di
puntiglio, il desiderio cioè della soddisfazione derivante dall’aver avuto ragione »;
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- della natura dell’evento , per cui si avrà gioco se l’evento posto in condizione sia un
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gioco in senso tecnico, in caso contrario si avrà scommessa ;
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4 M. PARADISO, in op. cit., p. 43.
5 Ivi, p. 15.
6 L. BUTTARO, in op. cit., pp. 22 ss.
7 L. BOLAFFIO, Deposito preventivo delle poste nel giuoco o nella scommessa, in GIUR. IT., 1923, I, 1, p. 44.
8 A. FEDELE, Giuoco o scommessa?, in Rivista del diritto commerciale, Milano, 1948, cit., p. 2.
9 B. BELOTTI, Giuoco, in DIG. IT., Vol. VI, Torino, 1907, p. 402.
10 Tale teoria però, a ben vedere, si risolverebbe in una mera contrapposizione terminologica, definendo giochi
o scommesse eventi che poco o nulla hanno di differente, come una puntata sulla vittoria del Milan o una
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