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CAPITOLO I
INQUADRAMENTO CIVILISTICO
1. Il gioco e la scommessa, introduzione
Da sempre l’uomo ha manifestato una tendenza verso l’attività ludica. Sono numerose le
testimonianze a noi giunte di come l’essere umano, anche all’interno di società organizzate,
abbia cercato di ritagliarsi dei momenti da dedicare al gioco. Sono stati scoperti infatti numerosi
manoscritti che testimoniano come il gioco dei dadi e le scommesse sulle corse dei cavalli
fossero attività diffuse già nel 4000 a.C. in Egitto, India e Cina. Nella stessa Roma sono state
rinvenute antiche insegne recanti la dicitura “Scommesse e cibo”. La passione per il
divertimento dunque è una costante che accomuna tutti, dal bambino al professionista del poker,
rappresentando un fenomeno sociale nei cui confronti il diritto non poteva mostrarsi
indifferente.
1.1 La rilevanza giuridica del fatto ludico
Per decenni la dottrina ha mostrato delle posizioni divergenti in merito alla rilevanza
giuridica del fatto ludico, manifestando in particolare tre grandi filoni di pensiero:
- una posizione più intransigente che ascrive il gioco alla sfera del divertimento
disinteressato e quindi ne afferma l’«intrinseca e totale incompatibilità» con il mondo del
diritto, qualificando come contratto la sola scommessa ;
1
- una più corposa dottrina che, pur riconoscendo che non è la sola scommessa ad avere
rilevanza giuridica, persevera nel negare al gioco un qualsiasi effetto contrattuale ;
2
- infine una soluzione divenuta ora pacifica in dottrina a sostegno del gioco come fonte
3
di obbligazioni giuridiche.
1 Primo promotore dell’irrilevanza giuridica del gioco è C. FURNO, Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi
sportivi, in RIV. TRIM. DIR. PROC. CIV., 1952, 619 ss., impostazione poi accolta da E. VALSECCHI, Giuoco e
scommessa. La transazione, in TRATTATO DI DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE, Giuffrè, Milano, 1986, 8 ss.
2 Qualifica il gioco come mero presupposto di fatto per la soluti retentio C. MANENTI, Del giuoco e della scommessa dal
punto di vista del diritto romano e moderno, in appendice a F. Glück, Commentario alle Pandette, XI, Milano, 1903. Si
vedano inoltre G. OPPO, Adempimento e liberalità, Milano, 1947, p. 15 e C. A. FUNAIOLI, Il giuoco e la scommessa,
in TRATTATO VASSALLI, Torino, 1961.
3 Una prima apertura è venuta da L. BUTTARO, Del giuoco e della scommessa, in COMMENTARIO AL CODICE
CIVILE, 1959, p.18, nel quale si afferma che «se il giuoco serve all’esercizio ed abilità del corpo (…), esso è pienamente
tutelato, e cioè è fonte di obbligazioni giuridiche (art. 1934)». Nel prosieguo tale impostazione è divenuta pacifica in
dottrina, come attesta M. PARADISO, I contratti di gioco e scommessa, Giuffrè, Milano, 2003, p. 4.
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