Page 15 - Quaderno 2017-9
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CAPITOLO I

                                           INQUADRAMENTO CIVILISTICO




            1.    Il gioco e la scommessa, introduzione


                  Da sempre l’uomo ha manifestato una tendenza verso l’attività ludica. Sono numerose le

            testimonianze  a noi  giunte di come l’essere  umano, anche all’interno di società  organizzate,

            abbia cercato di ritagliarsi dei momenti da dedicare al gioco. Sono stati scoperti infatti numerosi

            manoscritti che testimoniano come il  gioco  dei dadi e le  scommesse sulle corse  dei cavalli
            fossero attività diffuse già nel 4000 a.C. in Egitto, India e Cina. Nella stessa Roma sono state

            rinvenute antiche insegne recanti la dicitura  “Scommesse  e cibo”. La passione  per il

            divertimento dunque è una costante che accomuna tutti, dal bambino al professionista del poker,
            rappresentando un fenomeno sociale nei cui confronti il diritto non poteva mostrarsi

            indifferente.



            1.1     La rilevanza giuridica del fatto ludico

                  Per decenni la  dottrina ha mostrato delle posizioni divergenti in  merito alla rilevanza
            giuridica del fatto ludico, manifestando in particolare tre grandi filoni di pensiero:

                  -  una posizione  più intransigente che ascrive il gioco alla sfera del divertimento

                     disinteressato e quindi ne afferma l’«intrinseca e totale incompatibilità» con il mondo del
                     diritto, qualificando come contratto la sola scommessa ;
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                  -  una più corposa dottrina che, pur riconoscendo che non è la sola scommessa ad avere

                     rilevanza giuridica, persevera nel negare al gioco un qualsiasi effetto contrattuale ;
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                  -  infine una soluzione divenuta ora pacifica in dottrina  a sostegno del gioco come fonte
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                     di obbligazioni giuridiche.


            1  Primo promotore dell’irrilevanza giuridica del gioco è C. FURNO, Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi
              sportivi, in  RIV.  TRIM.  DIR.  PROC.  CIV.,  1952, 619 ss., impostazione poi accolta da E. VALSECCHI,  Giuoco e
              scommessa. La transazione, in TRATTATO DI DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE, Giuffrè, Milano, 1986, 8 ss.
            2  Qualifica il gioco come mero presupposto di fatto per la soluti retentio C. MANENTI, Del giuoco e della scommessa dal
              punto di vista del diritto romano e moderno, in appendice a F. Glück, Commentario alle Pandette, XI, Milano, 1903. Si
              vedano inoltre G. OPPO, Adempimento e liberalità, Milano, 1947, p. 15 e C. A. FUNAIOLI, Il giuoco e la scommessa,
              in TRATTATO VASSALLI, Torino, 1961.
            3  Una prima apertura è venuta da L. BUTTARO,  Del giuoco e della  scommessa, in  COMMENTARIO AL CODICE
              CIVILE, 1959, p.18, nel quale si afferma che «se il giuoco serve all’esercizio ed abilità del corpo (…), esso è pienamente
              tutelato, e cioè è fonte di obbligazioni giuridiche (art. 1934)». Nel prosieguo tale impostazione è divenuta pacifica in
              dottrina, come attesta M. PARADISO, I contratti di gioco e scommessa, Giuffrè, Milano, 2003, p. 4.

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