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azione, non c’è ripetizione (art. 1933 c.c. ). A questa regola generale si è affiancata un’eccezione
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            in  favore  dei  giochi  pienamente  tutelati  (artt.  1934   e  1935   c.c.).  Sul  punto  si  rileva  che
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            quand’anche la normativa assegni all’art. 1933 c.c. il ruolo di regola generale, nella pratica corrente
            la sua applicazione è andata sminuendosi a causa dell’affermarsi dei giochi di massa regolamentati.

            «In buona sostanza, l’impostazione dottrinaria tradizionale non rispecchia più la realtà sociale ed economica dei

            giochi e delle scommesse. Pertanto, la presunta regola generale di cui all’art. 1933 oggigiorno trova una limitata
            applicazione alle rimanenti ipotesi dei giochi svolti nell’ambito amicale o familiare ».
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                  Fatte queste premesse doverose possiamo, per ragioni sistematiche, classificare i giochi e

            le scommesse in:

                  -  leciti e pienamente tutelati (artt. 1934 e 1935 c.c.). Tradizionalmente la ragione della
                     piena tutela di tale categoria è stata ricercata dalla dottrina talvolta nell’importanza

                     assunta nel tempo dall’attività sportiva e nella conseguente necessita di reperire i mezzi

                     finanziari  necessari per sostenerla, talaltra, per «i giuochi che addestrano  al maneggio delle
                     armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva» (art. 1934 c.c.), come riflesso

                     dell’importanza che tali attività manifestano per l’utilità sociale. Al netto delle critiche e

                     della opinabilità di tali ricostruzioni e basandoci unicamente sul dato positivo possiamo

                     evidenziare come tale  categoria trova nell’art. 1934 una base normativa, la quale

                     riconosce azione in giudizio per il pagamento della posta promessa e rappresenta
                     dunque la categoria concettualmente meno problematica. Infatti, i  “giochi”  previsti

                     dagli artt. 1934 e 1935 del c.c. danno luogo ad obbligazioni perfette.

                  -  tollerati o non proibiti, solo indirettamente garantiti per mezzo della soluti retentio per
                     cui “il perdente” «… non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l’esito di un

                     giuoco o di una scommessa» (2° comma art. 1933 c.c.), di contro al vincitore «non compente

                     azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa» (1° comma art. 1933 c.c.). Ciò a

                     condizione che sussistano contemporaneamente le quattro condizioni di  :
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            19   L’art. 1933 c.c. “Mancanza di azione” recita: «Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa,
               anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti. Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente
               pagato dopo l’esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se
               il perdente è un incapace».
            20   Rubricato “Competizioni sportive” che così recita: «Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell’articolo precedente,
               anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni
               altra competizione  sportiva».  Tuttavia il giudice può rigettare o  ridurre la  domanda,  qualora ritenga la posta
               eccessiva.
            21   Rubricato  “Lotterie autorizzate”  per cui: «Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state
               legalmente autorizzate».
            22   G. DI GIANDOMENICO, D. RICCIO, Del giuoco e della scommessa in COMMENTARIO DEL CODICE CIVILE,
               AA.VV. (diretto da Enrico Gabrielli), Torino, 2011, p. 337.
            23   E. VALSECCHI, op. cit., p. 57 ss.

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