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azione, non c’è ripetizione (art. 1933 c.c. ). A questa regola generale si è affiancata un’eccezione
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in favore dei giochi pienamente tutelati (artt. 1934 e 1935 c.c.). Sul punto si rileva che
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quand’anche la normativa assegni all’art. 1933 c.c. il ruolo di regola generale, nella pratica corrente
la sua applicazione è andata sminuendosi a causa dell’affermarsi dei giochi di massa regolamentati.
«In buona sostanza, l’impostazione dottrinaria tradizionale non rispecchia più la realtà sociale ed economica dei
giochi e delle scommesse. Pertanto, la presunta regola generale di cui all’art. 1933 oggigiorno trova una limitata
applicazione alle rimanenti ipotesi dei giochi svolti nell’ambito amicale o familiare ».
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Fatte queste premesse doverose possiamo, per ragioni sistematiche, classificare i giochi e
le scommesse in:
- leciti e pienamente tutelati (artt. 1934 e 1935 c.c.). Tradizionalmente la ragione della
piena tutela di tale categoria è stata ricercata dalla dottrina talvolta nell’importanza
assunta nel tempo dall’attività sportiva e nella conseguente necessita di reperire i mezzi
finanziari necessari per sostenerla, talaltra, per «i giuochi che addestrano al maneggio delle
armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva» (art. 1934 c.c.), come riflesso
dell’importanza che tali attività manifestano per l’utilità sociale. Al netto delle critiche e
della opinabilità di tali ricostruzioni e basandoci unicamente sul dato positivo possiamo
evidenziare come tale categoria trova nell’art. 1934 una base normativa, la quale
riconosce azione in giudizio per il pagamento della posta promessa e rappresenta
dunque la categoria concettualmente meno problematica. Infatti, i “giochi” previsti
dagli artt. 1934 e 1935 del c.c. danno luogo ad obbligazioni perfette.
- tollerati o non proibiti, solo indirettamente garantiti per mezzo della soluti retentio per
cui “il perdente” «… non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l’esito di un
giuoco o di una scommessa» (2° comma art. 1933 c.c.), di contro al vincitore «non compente
azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa» (1° comma art. 1933 c.c.). Ciò a
condizione che sussistano contemporaneamente le quattro condizioni di :
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19 L’art. 1933 c.c. “Mancanza di azione” recita: «Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa,
anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti. Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente
pagato dopo l’esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se
il perdente è un incapace».
20 Rubricato “Competizioni sportive” che così recita: «Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell’articolo precedente,
anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni
altra competizione sportiva». Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta
eccessiva.
21 Rubricato “Lotterie autorizzate” per cui: «Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state
legalmente autorizzate».
22 G. DI GIANDOMENICO, D. RICCIO, Del giuoco e della scommessa in COMMENTARIO DEL CODICE CIVILE,
AA.VV. (diretto da Enrico Gabrielli), Torino, 2011, p. 337.
23 E. VALSECCHI, op. cit., p. 57 ss.
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