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di denaro contro l’obbligo della controparte di affrontarlo, ad es., in una partita di tennis ». Quel che
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occorre ricercare per risolvere il problema non riguarda dunque la produttività o meno dei
rapporti giuridici sottostanti al gioco e alla scommessa, ma la suscettibilità di questi ultimi ad
assumere la forma di merce in conformità con il “paradigma utilitario”, che l’ordinamento
assume a parametro del giudizio causale per la circolazione della ricchezza, per cui si esige che
vi sia uno spostamento di ricchezza solo a fronte di una medesima movimentazione nel senso
contrario . Questo archetipo della causa mercantile rappresenta dunque il requisito che
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l’ordinamento impone come modello per tutte le relazioni contrattuali “interessate”, per cui
ogni relazione così definita tra individui deve essere mediata da un calcolo. È ciò che accade nel
contratto di assicurazione tra copertura del rischio e prezzo pattuito. Qui il rischio di un evento
costituisce un valore autonomo rispetto alla prestazione (eventuale), valore che consiste nella
copertura assicurativa, nella vendita di immunità. Per il contratto di gioco e scommessa invece il
discorso è diverso. Il fondamento della denegatio actionis è da ravvisarsi infatti nella estraneità
della sua causa alla razionalità mercantile propria delle altre categorie di contratti, ergo nella
violazione di questo paradigma. Infatti in questo caso si da vita a degli spostamenti patrimoniali
che non danno luogo ad alcun tipo di scambio e di ragione calcolistica . L’alea nel gioco e nella
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scommessa non entra nel contratto sotto forma di merce di scambio (come per l’assicurazione)
e in questo non compare alcunché che si possa concepire come suo prezzo. È la posta, invece,
che rappresenta il quid pattuito, che risulta estranea a ogni tipo di logica mercantile o limite
legale e quindi è priva di razionalità sociale. Dunque la causa del «contratto di gioco e scommessa,
sottraendosi alla logica dello scambio e del prezzo, implementa una circolazione della ricchezza estranea a quella
generale razionalità del mercato, che regola la distribuzione delle risorse orientandola verso la loro migliore
allocazione ». La ragione della ridotta tutela è da ravvisarsi in questi motivi, per cui di converso
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l’esclusione delle lotterie e dei giochi organizzati (di cui dall’art. 1935) dall’eccezione di gioco è
da individuarsi «non in forza di una qualche loro maggior meritevolezza, ma solo in forza di una espressa
deroga statale, a spiegare la quale gli originari costumi (più o meno) “popolari” appaiono ormai del tutto
oscurati da abbastanza ciniche ragioni fiscali, e spinte lobbistiche ».
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42 M. BARCELLONA, op. cit., pag. 433.
43 La logica mercantile è ben distinta dal concetto corrispettività delle prestazioni.
44 Anche nella donazione è assente questo tipo di calcolo. Ciò che accomuna gioco e scommessa alla donazione
è infatti l’irruzione dell’imponderabile nella circolazione della ricchezza: il posto del mercato è preso nell’un
caso dallo spirito liberale nell’altro dalla sorte. E per tali motivi l’ordinamento impone per la donazione
l’onere della forma e dell’enunciazione dello spirito liberale, per gioco e scommessa più gravemente prevede la
denegatio actionis e la soluti retentio.
45 BARCELLONA M., Della causa, il contratto e la circolazione della ricchezza, Milano, 2015, cit. pag. 445.
46 Ivi. cit. pag. 446.
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