Page 23 - Quaderno 2017-9
P. 23

di denaro contro l’obbligo della controparte di affrontarlo, ad es., in una partita di tennis ».  Quel che
                                                                                               42
            occorre  ricercare per risolvere il problema non riguarda dunque la produttività o meno dei
            rapporti giuridici sottostanti al gioco e alla scommessa, ma la suscettibilità di questi ultimi ad

            assumere la forma di  merce in conformità  con il  “paradigma utilitario”,  che l’ordinamento

            assume a parametro del giudizio causale per la circolazione della ricchezza, per cui si esige che

            vi sia uno spostamento di ricchezza solo a fronte di una medesima movimentazione nel senso
            contrario . Questo archetipo della causa  mercantile rappresenta dunque il requisito che
                      43
            l’ordinamento impone  come  modello per tutte le relazioni contrattuali  “interessate”, per cui

            ogni relazione così definita tra individui deve essere mediata da un calcolo. È ciò che accade nel

            contratto di assicurazione tra copertura del rischio e prezzo pattuito. Qui il rischio di un evento
            costituisce un valore autonomo rispetto alla prestazione (eventuale), valore che consiste nella

            copertura assicurativa, nella vendita di immunità. Per il contratto di gioco e scommessa invece il

            discorso è diverso. Il fondamento della denegatio actionis è da ravvisarsi infatti nella estraneità
            della sua causa alla razionalità mercantile propria delle altre categorie di contratti,  ergo  nella

            violazione di questo paradigma. Infatti in questo caso si da vita a degli spostamenti patrimoniali

            che non danno luogo ad alcun tipo di scambio e di ragione calcolistica . L’alea nel gioco e nella
                                                                                   44
            scommessa non entra nel contratto sotto forma di merce di scambio (come per l’assicurazione)

            e in questo non compare alcunché che si possa concepire come suo prezzo. È la posta, invece,
            che rappresenta il quid pattuito, che risulta estranea a ogni tipo di logica mercantile o limite

            legale e quindi è priva di razionalità sociale. Dunque la causa del «contratto di gioco e scommessa,

            sottraendosi alla logica dello scambio e del prezzo, implementa una circolazione della ricchezza estranea a quella
            generale razionalità del mercato, che regola la distribuzione delle risorse orientandola verso la loro migliore

            allocazione ». La ragione della ridotta tutela è da ravvisarsi in questi motivi, per cui di converso
                      45
            l’esclusione delle lotterie e dei giochi organizzati (di cui dall’art. 1935) dall’eccezione di gioco è

            da individuarsi «non in forza di una qualche loro maggior meritevolezza, ma solo in forza di una espressa
            deroga statale, a spiegare la quale gli originari costumi (più o meno)  “popolari”  appaiono ormai del tutto

            oscurati da abbastanza ciniche ragioni fiscali, e spinte lobbistiche ».
                                                                    46


            42   M. BARCELLONA, op. cit., pag. 433.
            43   La logica mercantile è ben distinta dal concetto corrispettività delle prestazioni.
            44   Anche nella donazione è assente questo tipo di calcolo. Ciò che accomuna gioco e scommessa alla donazione
               è infatti l’irruzione dell’imponderabile nella circolazione della ricchezza: il posto del mercato è preso nell’un
               caso dallo spirito liberale nell’altro dalla sorte. E per tali motivi l’ordinamento impone per la donazione
               l’onere della forma e dell’enunciazione dello spirito liberale, per gioco e scommessa più gravemente prevede la
               denegatio actionis e la soluti retentio.
            45   BARCELLONA M., Della causa, il contratto e la circolazione della ricchezza, Milano, 2015, cit. pag. 445.
            46   Ivi. cit. pag. 446.

                                                           - 21 -
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28