Page 18 - Quaderno 2017-9
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Orbene, nonostante si sia cercato nel tempo di distinguere e definire i termini di gioco e di

            scommessa, la dottrina più recente  ha in  sostanza unanimemente  negato l’utilità  di tale
            distinzione in virtù della medesima disciplina cui sono soggetti.  Quindi, deve  convenirsi

            sull’unitarietà della figura e sulla opportunità di parlare dunque di contratto di gioco e

            scommessa. Ciò è avvalorato anche dal dato normativo il quale, come si avrà modo di vedere,

            assegna gli stessi effetti giuridici sia al gioco che alla scommessa. Inoltre si evidenzia come la
            vecchia  impostazione, che riconduceva la scommessa all’interno della categoria delle

            obbligazioni naturali, negava anche a quest’ultima la natura contrattuale poiché sfornita della

            tutela che l’ordinamento riservava a  tale figura . In  seguito, parte della dottrina, che  pure
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            continuava a negare il fatto che la scommessa producesse propriamente un effetto contrattuale,
            inizia a ritenere come produttiva di effetti vincolanti la scommessa collegata ai giochi sportivi, i

            quali «sono indirettamente favoriti dalla legge per il loro valore sociale e in quanto contribuiscono alla sanità

            della stirpe ».
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                  Al di là di tali motivazioni sembra oramai superata la disputa sulla natura contrattuale della

            scommessa, nel senso  di riconoscere dunque  il suo inquadramento all’interno degli schemi

            contrattuali.




            3.    La tripartizione delle scommesse, cenni sulla disciplina civilistica



                  In relazione alla regolamentazione civilistica dei giochi e delle scommesse si rappresenta
            che fin dal codice civile del 1865 si è adottato una sorta di  compromesso  tra l’indirizzo

            romano , rigoroso nel considerare illeciti quasi tutti i giochi per cui era vietato in pecunia ludere
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            (salvo  che  non si trattasse di  giochi  di coraggio e di destrezza fisica), e quello d’origine

            germanica, incline invece a tutelarli giuridicamente. Dall’incontro e dall’intreccio di queste due

            opposte tradizioni è scaturita l’attuale regola generale della nulla actio nulla soluti condictio: non c’è







            16   Sul punto si veda E. VALSECCHI, op. cit., p. 27.
            17   C. A. FUNAIOLI, Debiti di giuoco o di scommessa: in particolare obbligazioni naturali da scommessa e rilevanza dei vizi
               della volontà, in STUDI IN ONORE DI FRANCESCO MESSINEO, Milano, 1959, p. 170.
            18   Cfr. F. DEGNI,  Giuochi e  scommesse, in  N.D.I., XVI,  Torino, 1938, p. 38, il quale segnala un’applicazione
               estrema dei principi romani in materia di giochi volti al solo diletto o svago da parte di Giustiniano, il quale
               oltre a stabilire il generale diritto alla ripetizione del debito di gioco ne estende l’efficacia anche nei confronti
               degli eredi del vincitore per un tempo superiore ai trent’anni, dando facoltà anche ai procuratori del fisco, ai
               vescovi ed a qualunque interessato di curare la ripetizione.

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