Page 18 - Quaderno 2017-9
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Orbene, nonostante si sia cercato nel tempo di distinguere e definire i termini di gioco e di
scommessa, la dottrina più recente ha in sostanza unanimemente negato l’utilità di tale
distinzione in virtù della medesima disciplina cui sono soggetti. Quindi, deve convenirsi
sull’unitarietà della figura e sulla opportunità di parlare dunque di contratto di gioco e
scommessa. Ciò è avvalorato anche dal dato normativo il quale, come si avrà modo di vedere,
assegna gli stessi effetti giuridici sia al gioco che alla scommessa. Inoltre si evidenzia come la
vecchia impostazione, che riconduceva la scommessa all’interno della categoria delle
obbligazioni naturali, negava anche a quest’ultima la natura contrattuale poiché sfornita della
tutela che l’ordinamento riservava a tale figura . In seguito, parte della dottrina, che pure
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continuava a negare il fatto che la scommessa producesse propriamente un effetto contrattuale,
inizia a ritenere come produttiva di effetti vincolanti la scommessa collegata ai giochi sportivi, i
quali «sono indirettamente favoriti dalla legge per il loro valore sociale e in quanto contribuiscono alla sanità
della stirpe ».
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Al di là di tali motivazioni sembra oramai superata la disputa sulla natura contrattuale della
scommessa, nel senso di riconoscere dunque il suo inquadramento all’interno degli schemi
contrattuali.
3. La tripartizione delle scommesse, cenni sulla disciplina civilistica
In relazione alla regolamentazione civilistica dei giochi e delle scommesse si rappresenta
che fin dal codice civile del 1865 si è adottato una sorta di compromesso tra l’indirizzo
romano , rigoroso nel considerare illeciti quasi tutti i giochi per cui era vietato in pecunia ludere
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(salvo che non si trattasse di giochi di coraggio e di destrezza fisica), e quello d’origine
germanica, incline invece a tutelarli giuridicamente. Dall’incontro e dall’intreccio di queste due
opposte tradizioni è scaturita l’attuale regola generale della nulla actio nulla soluti condictio: non c’è
16 Sul punto si veda E. VALSECCHI, op. cit., p. 27.
17 C. A. FUNAIOLI, Debiti di giuoco o di scommessa: in particolare obbligazioni naturali da scommessa e rilevanza dei vizi
della volontà, in STUDI IN ONORE DI FRANCESCO MESSINEO, Milano, 1959, p. 170.
18 Cfr. F. DEGNI, Giuochi e scommesse, in N.D.I., XVI, Torino, 1938, p. 38, il quale segnala un’applicazione
estrema dei principi romani in materia di giochi volti al solo diletto o svago da parte di Giustiniano, il quale
oltre a stabilire il generale diritto alla ripetizione del debito di gioco ne estende l’efficacia anche nei confronti
degli eredi del vincitore per un tempo superiore ai trent’anni, dando facoltà anche ai procuratori del fisco, ai
vescovi ed a qualunque interessato di curare la ripetizione.
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