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1) assenza di frode nello svolgimento del gioco, in quanto altrimenti si andrebbe ad
alterare l’incidenza dell’alea;
2) spontaneità del pagamento dunque assenza di violenza o inganno e conoscenza della
non coercibilità del debito;
3) capacità del solvens da valutare all’atto del pagamento;
4) posteriorità del pagamento all’esito del gioco.
Trattasi di una categoria declinabile in senso negativo, per cui ricadrebbero nel suo ambito
tutti i giochi e le scommesse non proibiti che non presentano i caratteri dell’utilità sociale e che
non sono considerati socialmente pericolosi. Si pensi, ad esempio, la dama, gli scacchi, la
briscola, il poker, la roulette qualora manchino le condizioni previste dalla legge per vietarli. Infatti
per la loro proibizione, penalmente sanzionata, è necessaria la sussistenza delle condizioni
previste specificamente dalle norme indicate nel codice penale. I debiti dei giochi cosiddetti
“tollerato” vengono, dalla dottrina maggioritaria, per lo più assimilati alle obbligazioni
naturali . Di conseguenza il gioco individua un mero fatto idoneo a fondare un’obbligazione
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naturale, sebbene tale approccio non sia immune da incoerenze di cui si tratterà nel prosieguo.
- giochi e scommesse proibiti dal Codice Penale (art. 718 e ss. c.p.) o vietati da leggi
speciali . Sul punto si evidenziano fin d’ora le contrapposte opinioni tra coloro che ne
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deducono la nullità dei relativi contratti e coloro che ritengono irrilevante sul piano
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civilistico il divieto penale . In essi ricade sicuramente il gioco d’azzardo, caratterizzato
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dal duplice requisito del fine di lucro (accompagnato dalla non irrilevanza della posta) e
dall’aleatorietà predominante in confronto alla quale l’abilità del giocatore deve
assumere un ruolo minimo.
A questi, vanno aggiunti gli altri giochi vietati dall’autorità che si svolgono in sale gioco o
da biliardo autorizzate (art. 723 c.p. ).
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Vi è da dire infine che gran parte della dottrina , conformemente al dato letterale della
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legge, considera applicabile la soluti retentio anche al vincitore del gioco o della scommessa proibita.
24 L. BUTTARO, Giuoco - I) Giuoco e scommessa - Dir. civ., in ENC. GIU. TRECCANI, vol. XV, Roma, 1989, p. 4; G.
IORIO, Commento all’art. 1933, in COMMENTARIO AL CODICE CIVILE, in AA.VV. (a cura di Paolo Cendon),
Milano, 2010, p. 761 ss.
25 Es. art. 13 del D.P.R. n. 460/2001.
26 Si veda E. VALSECCHI, op. cit., p. 45.
27 L. BUTTARO, Giuoco e scommessa, cit., pp. 105 ss.; C. A. FUNAIOLI, Il giuoco e la scommessa, cit., pp. 130 ss.; A.
TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1998, p. 784.
28 Art. 723 c.p. “esercizio abusivo di un gioco non d’azzardo”: «Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da
bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d’azzardo, ma tuttavia vietati dall’Autorità, è punito con l’ammenda da cinque
euro a centotre euro. Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell’articolo, si applica l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da
cinquantuno euro a cinquecentosedici euro. Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell’ammenda fino a
cinquantuno euro».
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