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La riserva legale consente allo Stato e quindi alla Amministrazione pubblica di valutare e
contemperare la miriade di interessi, principi e valori in gioco, ponendo sulla bilancia da un lato
le esigenze di un mercato sempre più competitivo a livello internazionale a causa delle nuove
sfide della globalizzazione e la salvaguardia (se non l’incremento) di una cospicua fetta
dell’attivo di un bilancio statale sempre più in rosso, dall’altro lato invece la tutela dei giocatori
che vedono nel gioco uno sfogo sociale per ricercare un miglioramento della propria posizione
e dei propri problemi economici, ma che spesso al contrario trovano nel gioco la propria
rovina.
1.3 L’organizzazione e l’esercizio dell’impresa di gioco mediante concessione
L’esercizio dell’attività di organizzazione e gestione dei giochi è riservata esclusivamente
allo Stato o ad enti pubblici specificamente individuati, il che identifica un sistema tipico di
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monopolio statale. Tale impianto tuttavia non è esplicitamente né facilmente rintracciabile in
specifiche norme, ma è desumibile dalla miriade di fonti normative di vario rango ed
estremamente frammentarie che popolano la disciplina oggetto di trattazione. Il legislatore
infatti di frequente inserisce le disposizioni in materia di gioco all’interno dei provvedimenti
normativi più disparati che disciplinano settori vari ed eterogenei. Se a ciò poi si aggiunge un
non sempre corretto utilizzo della terminologia giuridica è chiaro come il caos regni nel settore.
La nascita del sistema concessorio italiano in ogni caso è riconducibile alla emanazione del
decreto legislativo n. 496/1948 «Disciplina delle attività di giuoco» con il quale, all’articolo 1, si
stabilisce che «L’organizzazione e l’esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si
corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una
posta in denaro, sono riservati allo Stato». Tale riserva legale così espressa consentiva
all’Amministrazione pubblica di scegliere concretamente le modalità con le quali svolgere
l’attività di organizzazione di giochi e scommesse. In particolare all’articolo 2 si stabiliva che il
Ministero delle Finanze «può effettuare la gestione (dei giochi) o direttamente o per mezzo di persone fisiche o
giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità», aprendo così la scelta a due alternative diverse: la
gestione diretta del servizio, che si caratterizza per la difficile applicazione, in quanto la gestione
delle attività di gioco generalmente non si risolve in semplici attività materiali, ma richiede
particolari competenze tecniche in settori altamente specializzati e con condizioni di mercato
molto competitive, basti pensare allo sviluppo di piattaforme informatiche, al calcolo
77 Per T. DI NITTO, op. cit., p. 3146, il sistema che disciplina i giochi ha creato nel settore una situazione di
monopolio legale o di diritto in favore dello Stato che la scienza giuridica ha ricondotto nell’ambito dei
monopoli fiscali caratterizzati dal fine primario di conseguire entrate finanziarie.
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