Page 32 - Quaderno 2017-9
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La riserva legale consente allo Stato e quindi alla Amministrazione pubblica di valutare e

            contemperare la miriade di interessi, principi e valori in gioco, ponendo sulla bilancia da un lato
            le esigenze di un mercato sempre più competitivo a livello internazionale a causa delle nuove

            sfide della globalizzazione e la salvaguardia (se non l’incremento) di una cospicua fetta

            dell’attivo di un bilancio statale sempre più in rosso, dall’altro lato invece la tutela dei giocatori

            che vedono nel gioco uno sfogo sociale per ricercare un miglioramento della propria posizione
            e dei propri problemi  economici, ma che  spesso al contrario  trovano nel gioco la propria

            rovina.



            1.3  L’organizzazione e l’esercizio dell’impresa di gioco mediante concessione
                  L’esercizio dell’attività di organizzazione e gestione dei giochi è riservata esclusivamente

            allo Stato  o ad enti pubblici specificamente individuati, il che identifica un sistema tipico di
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            monopolio statale. Tale impianto tuttavia non è esplicitamente né facilmente rintracciabile in
            specifiche norme, ma è desumibile dalla  miriade di fonti normative di vario rango ed

            estremamente frammentarie che popolano la  disciplina oggetto di  trattazione. Il legislatore

            infatti di frequente inserisce le disposizioni in materia di gioco all’interno dei provvedimenti

            normativi più disparati che disciplinano settori vari ed eterogenei. Se a ciò poi si aggiunge un

            non sempre corretto utilizzo della terminologia giuridica è chiaro come il caos regni nel settore.
                  La nascita del sistema concessorio italiano in ogni caso è riconducibile alla emanazione del

            decreto legislativo n. 496/1948  «Disciplina delle attività di giuoco»  con il quale, all’articolo 1, si

            stabilisce che  «L’organizzazione  e l’esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si
            corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una

            posta in denaro, sono riservati allo Stato».  Tale riserva legale così espressa consentiva

            all’Amministrazione  pubblica  di  scegliere  concretamente  le  modalità  con  le  quali  svolgere

            l’attività di organizzazione di giochi e scommesse. In particolare all’articolo 2 si stabiliva che il
            Ministero delle Finanze «può effettuare la gestione (dei giochi) o direttamente o per mezzo di persone fisiche o

            giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità», aprendo così la scelta a due alternative diverse: la

            gestione diretta del servizio, che si caratterizza per la difficile applicazione, in quanto la gestione

            delle attività di gioco generalmente non si risolve in semplici attività materiali, ma richiede
            particolari competenze tecniche in settori altamente specializzati e con condizioni di mercato

            molto competitive, basti pensare allo sviluppo di piattaforme informatiche, al calcolo


            77   Per T. DI NITTO, op. cit., p. 3146, il sistema che disciplina i giochi ha creato nel settore una situazione di
               monopolio legale o di diritto in favore dello Stato che la scienza giuridica ha ricondotto nell’ambito dei
               monopoli fiscali caratterizzati dal fine primario di conseguire entrate finanziarie.

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