Page 61 - Quaderno 2017-9
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messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nella gran parte dei mezzi di
comunicazione di massa (in particolare all’interno di trasmissioni televisive e radiofoniche,
rappresentazioni teatrali o cinematografiche) non vietate ai minori . Il secondo vincolo invece
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riguarda il contenuto del messaggio promozionale: in particolare non può essere realizzata una
pubblicità che contenga un incitamento al gioco ovvero l’esaltazione della sua pratica, presenza
di minori, assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco,
nonché dell’indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di
vincita pubblicate sui siti di AAMS, dei concessionari e disponibili presso i punti di raccolta .
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Queste disposizioni costituiscono sicuramente un grande miglioramento rispetto al vuoto
normativo precedente che consentiva la realizzazione di pubblicità anche molto aggressive, ma
non sono comunque esenti da critiche. Infatti la tutela riguardante i minori è solo parziale, in
quanto non prende in considerazione il fatto che i minori non accedono unicamente alle
programmazioni televisive protette, ma anche alle altre, e inoltre per quanto riguarda i giocatori
patologici, vista la loro debole posizione psicologica e la loro inferiore capacità di decision making,
l’unico messaggio che arriva al malato è un rinforzo ad assecondare la propria dipendenza
compulsiva, rendendo tali tipi di messaggi assolutamente superflui. Inoltre per quanto riguarda
l’informazione ai cittadini il comma 5-bis dell’art. 7 prevede che il Ministero dell’istruzione
predisponga campagne e attività didattiche «volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco
e i potenziali rischi connessi all’abuso o all’errata percezione del medesimo». Infine è stato istituito un
Osservatorio, inizialmente presso ADM e poi trasferito al Ministero della salute , per valutare
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le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della
dipendenza grave con la partecipazione di esperti, rappresentanti delle regioni, degli enti locali e
delle associazioni operanti in materia.
181 Altre disposizioni a tutela dei minori, per il settore del gaming online, erano già state introdotte dalla legge
88/2009 (legge comunitaria per il 2008) la quale prevede l’adozione di strumenti ed accorgimenti per
l’esclusione dall’accesso al gioco on line da parte di minori, nonché l’esposizione del relativo divieto in modo
visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario (comma 17, lett. e). Inoltre al comma 19 è
previsto il cosiddetto “conto di gioco”, per la cui apertura occorre fornire il codice fiscale, con il quale si crea
una sorta di autolimitazione obbligatoria per il giocatore, che stabilisce i propri limiti di spesa settimanale o
mensile, con conseguente inibizione dell’accesso al sistema in caso di raggiungimento della soglia predefinita.
L’anagrafe dei conti di gioco consente anche il monitoraggio dell’attività di ciascun giocatore.
182 Nella legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) sono poi state approvate ulteriori disposizioni
limitative della pubblicità, con riferimento sia agli orari in cui sono vietati i messaggi pubblicitari nelle tv
generaliste (in pratica i canali presenti dai numeri 1 a 9 del telecomando come indicato nello specifico nel
decreto ministeriale pubblicato nella gazzetta ufficiale dell’8 agosto 2016) sia ai contenuti dei messaggi stessi.
183 Ai sensi della l. 190 del 2014.
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