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4. I poteri degli enti locali
Nell’ambito degli interventi di contrasto al GAP messi in atto dallo Stato, un ruolo
particolare viene ricoperto dagli interventi degli enti locali i quali, come istituzioni
maggiormente prossime alle comunità amministrate, sono meglio consapevoli delle
problematiche economiche e sociali inerenti l’offerta di gioco d’azzardo legale. Questa
attenzione si è estrinsecata nell’adozione di una serie di provvedimenti di diversa natura da
parte sia delle regioni che dei comuni, che vanno dalla limitazione degli orari di apertura degli
esercizi commerciali al contenimento e alla ricollocazione territoriale degli stessi lontano da
luoghi di aggregazione o permanenza di fasce vulnerabili della popolazione. Ciò ha creato non
poche resistenze tra i titolari degli esercizi commerciali i quali hanno dato luogo ad un
elevatissimo contenzioso amministrativo alla luce del quale si è espressa anche la Corte
costituzionale, la quale ha riconosciuto la competenza di Regioni e comuni nel regolare
autonomamente le misure riguardanti le conseguenze sociali dell’offerta dei giochi leciti nonché
l’ordinato impatto sul territorio dell’afflusso degli utenti alle sale da gioco.
4.1 La legislazione regionale
Per quel che concerne la legislazione regionale i provvedimenti hanno riguardato diverse
aree di competenza e toccato differenti profili sempre volti alla limitazione delle occasioni di
gioco. La regione Lombardia in particolare con la legge n. 8 del 2013 «Norme per la prevenzione e il
trattamento del gioco d’azzardo patologico», così come modificata dalla legge n. 11 del 2015 è
intervenuta sui seguenti aspetti:
- le distanze minime da rispettare nei confronti dei luoghi sensibili per l’apertura di
nuove sale da gioco e l’ installazione di nuovi apparecchi ;
187
- il divieto di attività pubblicitarie relative all’apertura o all’esercizio di sale da gioco
presso esercizi commerciali o pubblici ;
188
- la previsione di un marchio “No Slot” per i circoli e gli altri luoghi di intrattenimento
che scelgono di non installare le apparecchiature di gioco nel proprio esercizio;
187 Nella misura di cinquecento metri dai luoghi sensibili. Ma non mancano soluzioni diverse. Alcune leggi
regionali e provinciali ad esempio (Abruzzo, Lazio, Liguria, Alto Adige, Piemonte) prevedono una distanza
minima di trecento metri.
188 Disposizioni limitative in materia di pubblicità delle sale da gioco che prevedono vincite in denaro sono
contenute anche in alcune leggi regionali di Lazio, Toscana, Liguria.
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