Page 64 - Quaderno 2017-9
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4.    I poteri degli enti locali


                  Nell’ambito  degli  interventi  di  contrasto  al  GAP  messi  in  atto  dallo  Stato,  un  ruolo

            particolare  viene  ricoperto  dagli  interventi  degli  enti locali  i  quali,  come  istituzioni

            maggiormente  prossime alle comunità amministrate, sono meglio consapevoli delle

            problematiche economiche e sociali inerenti l’offerta di gioco d’azzardo legale. Questa
            attenzione  si è estrinsecata nell’adozione di una serie di  provvedimenti di diversa natura da

            parte sia delle regioni che dei comuni, che vanno dalla limitazione degli orari di apertura degli

            esercizi commerciali al contenimento  e alla ricollocazione  territoriale degli stessi lontano  da

            luoghi di aggregazione o permanenza di fasce vulnerabili della popolazione. Ciò ha creato non
            poche resistenze tra i titolari degli esercizi commerciali i quali hanno dato luogo ad un

            elevatissimo contenzioso  amministrativo alla  luce  del quale si  è  espressa anche la  Corte

            costituzionale, la quale ha riconosciuto la competenza di Regioni e comuni nel regolare
            autonomamente le misure riguardanti le conseguenze sociali dell’offerta dei giochi leciti nonché

            l’ordinato impatto sul territorio dell’afflusso degli utenti alle sale da gioco.



            4.1  La legislazione regionale

                  Per quel che concerne la legislazione regionale i provvedimenti hanno riguardato diverse
            aree di competenza e toccato differenti profili sempre volti alla limitazione delle occasioni di

            gioco. La regione Lombardia in particolare con la legge n. 8 del 2013 «Norme per la prevenzione e il

            trattamento  del  gioco  d’azzardo  patologico»,  così come  modificata  dalla  legge  n.  11  del  2015  è
            intervenuta sui seguenti aspetti:

                  -  le distanze minime  da rispettare nei confronti dei luoghi sensibili  per l’apertura di

                     nuove sale da gioco e l’ installazione di nuovi apparecchi ;
                                                                              187
                  -  il divieto di attività pubblicitarie relative all’apertura o all’esercizio  di sale da gioco

                     presso esercizi commerciali o pubblici ;
                                                           188
                  -  la previsione di un marchio “No Slot” per i circoli e gli altri luoghi di intrattenimento

                     che scelgono di non installare le apparecchiature di gioco nel proprio esercizio;







            187   Nella misura di  cinquecento  metri dai luoghi sensibili. Ma non mancano soluzioni diverse. Alcune leggi
               regionali e provinciali ad esempio (Abruzzo, Lazio, Liguria, Alto Adige, Piemonte) prevedono una distanza
               minima di trecento metri.
            188   Disposizioni limitative in  materia di  pubblicità delle  sale da gioco  che prevedono vincite in denaro  sono
               contenute anche in alcune leggi regionali di Lazio, Toscana, Liguria.

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