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1) di tipo proibizionista, causato dalla preoccupazione nei confronti di uno scenario
ulteriormente complicato e dal fatto che la legislazione domestica nel settore finiva per
rivelarsi uno strumento inefficace di controllo. Tra i rischi riconosciuti vi è sicuramente
il problema degli accessi incontrollati alla rete di gioco anche da parte di minori per via
della natura anonima del web, le pratiche di gioco irresponsabili e le modalità
meccaniche proprie del canale online , il controllo sull’affidabilità dei siti e il rischio di
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truffe insito nell’utilizzo dei metodi di pagamento . Questo indirizzo è stato fatto
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proprio da paesi come la Germania e l’Olanda.
2) di tipo liberale, che si propone di regolamentare il settore garantendo la concorrenza e
la genuinità delle giocate, cercando di limitare al minimo i rischi sopra esposti. La
regolamentazione in alcuni casi consente alle società che hanno ottenuto
l’autorizzazione nello Stato di esercizio, ma anche in quello di origine, di operare nel
settore di gioco online. Il Regno Unito segue questo tipo di approccio ed è uno dei
pochi Paesi economicamente avanzati a non perseguire operatori che vogliano erogare
servizi di gioco con licenze di altra nazionalità . In altri casi, come per Italia e Francia,
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possono operare soltanto gli aggiudicatari di concessioni istituite ad hoc dallo Stato
ospite, per motivi sostanzialmente fiscali, e sono inoltre esclusi dalla fruizione dei siti i
cittadini stranieri .
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Gli strumenti di inibizione, per il modello proibizionista, e di garanzia del rispetto delle
disposizioni, per il modello liberale, si sono indirizzati sostanzialmente verso due soluzioni: la
prima riguardante il blocco delle transazioni finanziarie fra gli operatori non autorizzati e i
giocatori, grazie ad accordi preventivi fra Stato e istituzioni finanziarie e di pagamento online ;
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la seconda concernente l’oscuramento imposto agli Internet service providers (fornitori dei servizi di
196 A causa dell’utilizzo dei dispositivi elettronici, il giocatore non entra mai in contatto materiale con il denaro
che sta utilizzando e ciò potrebbe indurlo a giocare oltre le proprie possibilità.
197 Tuttavia l’indirizzo proibizionista spinge i giocatori a effettuare le proprie giocate presso operatori offshore,
andando incontro a potenziali frodi difficilmente prevenibili ma anche sanzionabili.
198 Sfruttando l’evoluzione della normativa sui giochi vigente nel Regno Unito, il primo bookmaker ad accettare
sul proprio sito puntate con soldi veri fu Eurobet nel 1997. Il governo britannico, infatti, fu uno dei primi tra
i governi dei Paesi economicamente avanzati a porsi il problema di regolamentare la materia, consentendo
dapprima il passaggio al business online solo a soggetti già operanti nel campo delle scommesse ippiche e
sportive. Successivamente, nel 1998, nacquero “ibingo.com” (primo sito di bingo online) e “PlanetPoker” la prima
poker room che diede la possibilità di puntare soldi veri ai propri tavoli.
199 In Italia la prima apertura verso il gioco telefonico e telematico si ebbe con il decreto del Ministero delle
Finanze del 15 febbraio 2001 quando ancora queste modalità erano ai più sconosciute. Successivamente il
Decreto Bersani d.l. n. 223/2006 introdusse per la prima volta delle specifiche concessioni per la raccolta
online.
200 Risposta adottata da importanti economie quali quelle di Stati Uniti e Germania seppur con alcune differenze
in questa sede irrilevanti, la quale risposta non ha riportato spesso gli effetti sperati a causa delle infinite
modalità per frodare un siffatto sistema.
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