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concorrenziali e strutture meno rigide. È questo il caso di Svezia, Francia, Italia e

                     Austria.
                  4) Il modello proibizionistico, adottato soprattutto nei confronti del gambling online, per

                     cui lo Stato non rilascia alcun tipo di autorizzazioni e allo stesso tempo vieta l’esercizio

                     di queste attività agli operatori economici che operano in virtù di autorizzazioni

                     rilasciate da altre giurisdizioni. È questo l’indirizzo adottato nei confronti del gambling
                     telematico da paesi quali la Germania e l’Olanda.

                  All’interno di un sistema così diversificato l’unica spinta unitaria è rappresentata dalla

            Corte di Giustizia dell’Unione europea che, nel corso degli anni, ha tentato di creare come un

            diritto vivente volto ad omogeneizzare le singole discipline statali, con giudici nazionali non
            sempre orientati nel senso di recepire pienamente i suoi dettami.



            1.1  Il gambling online
                  Discorso a parte deve essere fatto per il gambling online, ovvero per quelle specifiche attività

            di gioco che si svolgono in ambiente virtuale, e alle quali il giocatore prende parte attraverso il

            canale telematico, tipicamente la rete Internet. Tale modalità si basa quindi sull’«utilizzazione di

            un determinato sito Internet, collegandosi al quale lo scommettitore, dopo essersi registrato e dopo avere aperto un

            conto di gioco personale, può effettuare le giocate (o le  scommesse)  sui giochi (o gli eventi) oggetto dell’offerta
            dell’operatore ».  I vantaggi collegati a  questo  tipo di attività riguardano la possibilità di
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            raggiungere, grazie alla pervasività del Web, un numero potenzialmente maggiore di giocatori

            dislocati in diverse aree geografiche e di optare per costi fissi minimi per l’impresa, rispetto alla
            tradizionale offerta land-based. L’altra faccia della medaglia riguarda però la difficoltà nell’attuare

            dei controlli sia sulla liceità di determinate imprese, sia sulla genuinità delle operazioni di gioco,

            tenendo conto del fatto che spesso i server cui si appoggiano gli operatori sono dislocati presso

            Stati particolarmente aperti e permissivi. Questi sono i temi che hanno dovuto affrontare, con

            diverse policies, i legislatori europei che negli anni Novanta del secolo scorso hanno visto fiorire
            e crescere esponenzialmente questo settore, trovandosi impreparati a causa dell’ assenza di una

            legislazione specifica . Gli approcci nei confronti del nuovo tipo di fenomeno  sono  stati
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            sostanzialmente due:


            194   S. SBORDONI, Giochi concessi e gioco on line, Istituto poligrafico dello Stato, 2010.
            195   La storia del gambling online cominciò nel 1994 con l’approvazione di un atto speciale, «The Free Trade and
               Processing Act», da parte del governo dell’arcipelago caraibico di Antigua & Barbuda. L’esempio fornito portò
               alla rapida creazione di una rete di siti di gioco online con sede presso minuscoli Stati caraibici che, attratti
               dall’opportunità di trarre vantaggi dal business nascente, offrivano legislazioni permissive, deboli controlli e
               livelli bassi di tassazione.

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