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pagina avente le caratteristiche indicate da AGCOM. I provider dovranno ottemperare entro

            tre  giorni dalla notifica,  poiché  in caso di inottemperanza (art. 8, comma  7) l’AGCOM
            applicherà le sanzioni di cui all’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (sanzione

            amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni ovvero, nel caso di

            abuso di posizioni dominanti, la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al due per

            cento e non superiore al cinque per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio), dandone
            comunicazione agli organi di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 182­ter della Legge sul Diritto

            d’Autore, che richiama gli artt. 347 e seguenti c.p.p. circa le attività ad iniziativa della polizia

            giudiziaria per la raccolta di elementi essenziali di reato.


            4.2.3 Oscuramento dei siti in sede amministrativa: l’Autorità Antitrust

                   Per contrastare la contraffazione di beni tutelati da diritti Proprietà Industriale, invece,

            autorità competente è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, comunemente nota
            come autorità Antitrust. La copertura normativa di cui si serve l’Antitrust per tutelare i titolari

            dei diritti e i consumatori è la disciplina contro le pratiche commerciali scorrette, enunciata nel

            Decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, denominato Codice del consumo. Dagli artt.

            21 a 23 il codice tratta delle pratiche commerciali ingannevoli per il consumatore, che

            consistono nel fornire  allo stesso  informazioni incomplete o non corrispondenti al vero in
            riferimento alla natura del prodotto, alle sue caratteristiche principali, al prezzo, a chi lo

            commercializza, inducendolo ad effettuare una scelta commerciale che altrimenti non avrebbe

            compiuto. Questa normativa è stata progressivamente estesa anche ai prodotti commercializzati
            via internet, grazie alla giurisprudenza del  TAR Lazio e del Consiglio di Stato. È pratica

            commerciale ingannevole, dunque, anche quella consistente nell’esibizione  di un marchio

            conosciuto su merce contraffatta. Ricevuta la segnalazione, ai provider è intimato di far cessare

            la condotta ed è data un’inibitoria che comporta l’oscuramento del sito limitatamente agli utenti
            che si connettono dal territorio italiano.





            4.3 Prevenzione e approccio Follow the money


                   Per contrastare contraffazione e pirateria, in determinati casi, più che una lotta in senso

            tecnico è pagante un approccio volto a rendere i fenomeni non remunerativi; eliminando il fine

            ultimo, che è il guadagno, è fisiologico un contrasto alla condotta che a esso voleva portare.



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