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sviluppo di best practices per contrastare lo sviluppo della contraffazione online e per rimuovere
la merce contraffatta dai siti di e commerce. Tra le linee guida fissate in Carta Italia vi è in primo
luogo l’impegno per i venditori a garantire l’autenticità dei prodotti, e per i provider ad
assicurarsi che i venditori che accedono alle piattaforme di e commerce assicurino che i prodotti
non siano contraffatti. Vengono segnalati, poi, l’impegno degli aderenti alla Carta di cooperare
al fine di attuare misure idonee ad individuare le offerte di prodotti non autentici, a scopo
preventivo, e la realizzazione di procedure di segnalazione da parte dei titolari dei diritti qualora
abbiano fondato motivo di ritenere che prodotti offerti online non siano autentici.
Altri accordi commerciali a carattere plurilaterale sono stati siglati in sede internazionale,
ma con un destino meno felice degli analoghi in sede nazionale o europea. È il caso
dell’accordo ACTA, Anti Counterfeiting Trade Agreement, siglato a Tokyo il 26 gennaio 2012 tra 22
dei 28 Stati membri dell’Unione europea, tra cui l’Italia (non hanno firmato Cipro, Repubblica
d’Estonia, Repubblica Slovacca, Germania e Paesi Bassi), e Australia, Canada, Giappone, Corea,
Messico, Marocco, Nuova Zelanda, Singapore, Svizzera e Stati Uniti d’America, ma non
ratificato dal Parlamento europeo il 4 luglio 2012.
L’importanza di stipulare accordi plurilaterali, che coinvolgano più tipologie di soggetti,
è stata confermata anche il 30 marzo 2017, in sede di approvazione del nuovo Piano Strategico
2017-2018 del Consiglio Nazionale Anticontraffazione. Il piano, infatti, da un lato rilancia
accordi su base volontaria per l’eliminazione dei prodotti contraffatti dalla rete, e dall’altra
propone azioni strategiche tese a migliorare la conoscenza da parte delle imprese delle
opportunità che il commercio elettronico offre, e delle possibilità di difesa.
4.5 Tutela penale
Parlare di tutela penale in riferimento ai reati di contraffazione online non è diverso dal
parlare di tutela penale in generale; questo tipo di reati, infatti, non hanno natura informatica in
senso stretto, ma fanno della rete unicamente il mezzo in cui vengono portati a termine. Allo
stesso modo, le fattispecie incriminatrici in tema di contraffazione, di cui si è trattato al Capitolo
1, non prevedono alcuno strumento di contrasto specifico per la contraffazione sul web, e ciò
rende l’eventuale identificazione di autori molto complessa.
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