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4.5.1 I file di log
Qualora alla Polizia Giudiziaria sorga l’esigenza di contrastare illeciti commessi in rete da
soggetti non identificati, per la loro individuazione è necessaria la collaborazione degli Internet
Service Provider, e i dati che possono essere richiesti loro sono, generalmente, gli indirizzi IP e i
file di log. L’indirizzo IP è un’etichetta numerica che identifica univocamente un dispositivo
detto host collegato a una rete informatica che utilizza l’Internet Protocol come protocollo di
rete . I file di log, invece, sono dei file in cui sono memorizzate le attività compiute da un
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determinato utente, e consentono, quindi, di ricostruire le sue attività all’interno della rete.
Mentre l’indirizzo IP, poi, si ottiene attraverso una generica richiesta ai provider che offrono
servizi di posta elettronica o ospitano contenuti caricati dagli utenti, i file di log si ottengono
mediante l’inoltro agli Internet Service Provider del cosiddetto ordine o decreto di esibizione, ai
sensi degli art. 256 c.p.p. e art. 132, comma 1 e 3, D.lgs 196/03. Tali possibilità aprono il campo
ad un’ulteriore questione, la data retention, ovvero la conservazione di questi dati da parte dei
providers: l’Europa, in base alla direttiva 06/24/CE, ha scelto di adottare in materia una
disciplina molto dettagliata, che prevede la memorizzazione di indirizzi IP e file di log da un
minimo di 6 mesi a un massimo di due anni.
Un’alternativa possibile alla data retention, che in Europa e nel mondo ha prestato il
fianco a critiche riferite al concetto di privacy e segretezza delle comunicazioni, è offerta
dall’art. 16 della Convenzione Cybercrime sottoscritta a Budapest il 23 novembre 2001, e
consiste nella data preservation. Tale approccio non impone un obbligo a carico dei provider e dei
fornitori di connettività di conservare tutti i dati di traffico, ma solo di conservare e congelare i
dati qualora sia espressamente richiesto dall’autorità giudiziaria. L’art. 10 della legge 48/08 ha
applicato l’art. 16 della Convenzione Cybercrime stabilendo che il Ministro dell’Interno o, su
sua delega, le forze dell’ordine possono ordinare ai provider, anche in relazione alle eventuali
richieste avanzate dalle autorità investigative straniere, di conservare e proteggere per un
periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni. I provvedimenti adottati sono comunicati entro quarantotto ore
al Pubblico Ministero del luogo di esecuzione che, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In
caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.
124 https://it.wikipedia.org/wiki/Indirizzo_IP
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