Page 172 - Quaderno 2017-9
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CAPITOLO 4
LE STRATEGIE DI CONTRASTO
4.1 Gli Internet Service Provider e il passaggio da Notice and Take Down a Notice
and Stay Down
Nel regime previsto dalla direttiva sul commercio elettronico si è avuto modo di notare
come gli Internet Service Provider godano di un regime di quasi immunità per i contenuti illeciti che
vengono caricati dagli utenti.
Una prima idea di procedura che possa coinvolgerli, è stata per lungo tempo quella del
Notice and Take Down, ovvero una procedura successiva ad una segnalazione. Il titolare di un
diritto, o un consumatore, alla presenza di merce contraffatta o pirateria digitale, invia una
segnalazione all’Internet Service Provider che, a quel punto, si attiverà per eliminare il contenuto. La
procedura di Notice and Take Down si basa su una serie di passaggi; in primo luogo una notifica
da parte dell’avente diritto o di un consumatore che contenga gli estremi del file contestato e le
ragioni della contestazione, in secondo luogo, un tempo di reazione in cui il provider può
interpellare il soggetto segnalato per farsi un’idea delle motivazioni, e, infine, un sistema che
garantisca al soggetto i cui interessi siano stati disattesi dalla decisione del provider di ottenere
un rimedio contro l’esito della decisione. Questa procedura, nonostante in potenza abbia
caratteristiche sufficientemente promettenti per la soddisfazione degli interessi di consumatori e
aventi diritto, porta con sé una serie di difetti intrinseci.
In prima analisi, bisogna valutare il fatto che la sola previsione di una procedura di Notice
and Take Down conferisce al provider, che già gode di una quasi totale immunità, un ulteriore
elemento a dimostrazione della non imputabilità della conoscenza di fatti o circostanze diverse
da quelle portate alla sua attenzione dagli aventi diritto, o dai consumatori .
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Bisogna poi considerare un ulteriore aspetto. La giurisprudenza comunitaria, nel 2012, in
riferimento al caso Ebay , ricordava che certamente una notifica non può automaticamente far venire
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meno il beneficio dell’esonero dalla responsabilità previsto all’art. 14 della direttiva 2000/31, stante il fatto che
notifiche relative ad attività o informazioni che si asseriscono illecite possono rivelarsi insufficientemente precise e
dimostrate. Anche dopo la notifica, infatti, il provider potrà restare in dubbio sulla fondatezza o
109 US Court of Appeals for the Second Circuit del 1° aprile 2010, caso “Tiffany”, cit., 110, nota 16.
110 Corte Giust. UE, 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso “eBay”, cit., par. 122.
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