Page 172 - Quaderno 2017-9
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CAPITOLO 4

                                        LE STRATEGIE DI CONTRASTO




            4.1  Gli Internet Service Provider e il passaggio da Notice and Take Down a Notice

                  and Stay Down


                   Nel regime previsto dalla direttiva sul commercio elettronico si è avuto modo di notare

            come gli Internet Service Provider godano di un regime di quasi immunità per i contenuti illeciti che

            vengono caricati dagli utenti.
                   Una prima idea di procedura che possa coinvolgerli, è stata per lungo tempo quella del

            Notice and Take Down, ovvero una procedura successiva ad una segnalazione. Il titolare di un

            diritto,  o un consumatore, alla presenza di  merce contraffatta o  pirateria digitale, invia una
            segnalazione all’Internet Service Provider che, a quel punto, si attiverà per eliminare il contenuto. La

            procedura di Notice and Take Down si basa su una serie di passaggi; in primo luogo una notifica

            da parte dell’avente diritto o di un consumatore che contenga gli estremi del file contestato e le

            ragioni della contestazione, in secondo luogo, un  tempo  di reazione in cui il provider può

            interpellare il soggetto segnalato per farsi un’idea delle motivazioni, e, infine, un sistema che
            garantisca al soggetto i cui interessi siano stati disattesi dalla decisione del provider di ottenere

            un rimedio  contro  l’esito della decisione. Questa procedura,  nonostante in  potenza abbia

            caratteristiche sufficientemente promettenti per la soddisfazione degli interessi di consumatori e
            aventi diritto, porta con sé una serie di difetti intrinseci.

                   In prima analisi, bisogna valutare il fatto che la sola previsione di una procedura di Notice

            and Take Down conferisce al provider, che già gode di una quasi totale immunità, un ulteriore

            elemento a dimostrazione della non imputabilità della conoscenza di fatti o circostanze diverse

            da quelle portate alla sua attenzione dagli aventi diritto, o dai consumatori .
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                   Bisogna poi considerare un ulteriore aspetto. La giurisprudenza comunitaria, nel 2012, in

            riferimento al caso Ebay  , ricordava che certamente una notifica non può automaticamente far venire
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            meno il beneficio dell’esonero dalla responsabilità previsto all’art. 14 della direttiva 2000/31, stante il fatto che
            notifiche relative ad attività o informazioni che si asseriscono illecite possono rivelarsi insufficientemente precise e

            dimostrate. Anche dopo la notifica, infatti, il provider potrà restare in dubbio sulla fondatezza o




            109   US Court of Appeals for the Second Circuit del 1° aprile 2010, caso “Tiffany”, cit., 110, nota 16.
            110  Corte Giust. UE, 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso “eBay”, cit., par. 122. 


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