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subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei
mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua
entità. Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate. Tuttavia, mentre non
sorgono dubbi sulla possibilità dell’applicazione della descrizione a un sito web, la possibilità di
disporre il sequestro resta controversa, principalmente in riferimento all’individuazione del
bene materiale da porre sotto sequestro.
L’inibitoria cautelare, invece, è prevista dall’art. 131 del Codice, la cui applicabilità ai
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domain name è estesa dall’art. 133. Essa è rivolta contro l’autore dell’illecito ed ha come scopo
quello di far cessare la condotta; può essere accompagnata o meno dall’ordine di pubblicazione
del provvedimento - come da art. 126 del codice - nel caso in cui l’utilizzo illecito del nome a
dominio abbia avuto grande risonanza.
3.7 La responsabilità civile degli Internet Service Provider
La navigazione in rete è possibile grazie all’intermediazione di un fornitore di servizi
informatici, l’Internet Service Provider .
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Gli Internet Service Provider forniscono una serie di servizi agli utenti della rete, il primo dei
quali è l’accesso a Internet, una funzione propedeutica alla fruizione da parte dell’utente di tutti gli altri
servizi telematici offerti da Internet quali quelli della navigazione sul World Wide Web, i servizi d’E-mail […]
Questa è dunque la prima obbligazione dell’Internet Service Provider: garantire agli utenti la possibilità
d’accesso alla rete 105 . Oltre questo, ad ogni modo, i servizi offerti dagli Internet Service Provider
possono essere di diverso tipo, dall’hosting alla fornitura di contenuti, cosiddetti content providers.
Un aspetto interessante, aldilà della tipologia di servizio fornita, è sicuramente quello della
103 Art. 131 Codice della Proprietà Industriale: 1. Il titolare di un diritto di Proprietà Industriale può chiedere che
sia disposta l’inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della
ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l’inibitoria della
fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l’ordine di ritiro dal
commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità,
secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L’inibitoria e l’ordine di
ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano
utilizzati per violare un diritto di Proprietà Industriale.
2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
104 TOSI, Le responsabilità civili, in Tosi (a cura di), I PROBLEMI GIURIDICI DI INTERNET. DALL’E-COMMERCE
ALL’E-BUSINESS.
105 Cfr. RISTUCCIA, TUFARELLI, La natura giuridica di Internet e le responsabilità del provider, www.interlex.it, 19 giugno
1997.
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