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Per quanto riguarda la giurisprudenza nazionale invece, posta l’illiceità della condotta,

            l’utilizzo sleale dei metatag viene inquadrato in alcuni casi nell’ambito della concorrenza sleale, e
            in altri nell’ambito della contraffazione del marchio, in quanto  si trae vantaggio dalla sua

            notorietà catturando l’attenzione dei potenziali clienti in modo parassitario.

                   Si rifà  alla prima teoria il  Tribunale di Milano, che l’8 febbraio  2002 affermava che

            l’utilizzazione di una espressione lessicale, facente parte di un marchio tutelato, come “metatag” in un motore di
            ricerca presente  sul  web,  configura  atto di  concorrenza sleale  ai  sensi  dell’art.  2598, n.  3,  c.c.,  e  non

            contraffazione di marchio, e confermava la tendenza il Tribunale di Napoli, che allo stesso modo il

            28 dicembre 2001 affermava che chi consapevolmente registra un nome di dominio contenente

            il riferimento al marchio protetto di impresa concorrente pone in essere attività di concorrenza
            sleale. In quest’ultimo  caso, in applicazione  di questo principio il Tribunale di Napoli ha

            ravvisato il fumus boni iuris della responsabilità per concorrenza sleale a titolo di appropriazione

            di pregi e di pubblicità non conforme ai principi della correttezza professionale in capo al sig.
            Borrelli e altri soggetti rimasti contumaci nella procedura cautelare per avere essi diffuso pagine

            nel sistema internet che sfruttano indebitamente a proprio vantaggio la notorietà dei  segni

            distintivi di Philips e Grundig generando confusione negli utenti ed introducendoli a credere

            che i servizi di assistenza reclamizzati nella pagine suddette fossero prestati dalle imprese titolari

            dei marchi stessi.
                   In altre circostanze, invece, la condotta del metatag è stata posta in correlazione con la

            contraffazione del marchio, vedasi le sentenze del Tribunale di Monza del 16 luglio 2002 e del

            Tribunale di Napoli 20 febbraio 2002.
                   Una condotta analoga a quella del meta tag è il cosiddetto servizio di posizionamento: un

            inserzionista ottiene a pagamento che il suo sito compaia tra i risultati di ricerca di un utente

            usando come parola chiave un marchio, anche se tale marchio non compare nella sua

            pubblicità. In questo senso,  la Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 23  marzo  2010 ha
            parlato di contraffazione per violazione della funzione di origine del marchio.  L’impiego

            dell’altrui marchio noto quale parola chiave per l’attivazione di un servizio di link sponsorizzati

            all’interno di un motore di ricerca costituisce un’ipotesi di “agganciamento” tale da configurare

            sia concorrenza sleale che contraffazione del marchio .
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                   In questi casi il problema che si pone è quello della responsabilità dell’inserzionista, ma

            si approfondirà la materia in seguito.





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