Page 165 - Quaderno 2017-9
P. 165
Per quanto riguarda la giurisprudenza nazionale invece, posta l’illiceità della condotta,
l’utilizzo sleale dei metatag viene inquadrato in alcuni casi nell’ambito della concorrenza sleale, e
in altri nell’ambito della contraffazione del marchio, in quanto si trae vantaggio dalla sua
notorietà catturando l’attenzione dei potenziali clienti in modo parassitario.
Si rifà alla prima teoria il Tribunale di Milano, che l’8 febbraio 2002 affermava che
l’utilizzazione di una espressione lessicale, facente parte di un marchio tutelato, come “metatag” in un motore di
ricerca presente sul web, configura atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., e non
contraffazione di marchio, e confermava la tendenza il Tribunale di Napoli, che allo stesso modo il
28 dicembre 2001 affermava che chi consapevolmente registra un nome di dominio contenente
il riferimento al marchio protetto di impresa concorrente pone in essere attività di concorrenza
sleale. In quest’ultimo caso, in applicazione di questo principio il Tribunale di Napoli ha
ravvisato il fumus boni iuris della responsabilità per concorrenza sleale a titolo di appropriazione
di pregi e di pubblicità non conforme ai principi della correttezza professionale in capo al sig.
Borrelli e altri soggetti rimasti contumaci nella procedura cautelare per avere essi diffuso pagine
nel sistema internet che sfruttano indebitamente a proprio vantaggio la notorietà dei segni
distintivi di Philips e Grundig generando confusione negli utenti ed introducendoli a credere
che i servizi di assistenza reclamizzati nella pagine suddette fossero prestati dalle imprese titolari
dei marchi stessi.
In altre circostanze, invece, la condotta del metatag è stata posta in correlazione con la
contraffazione del marchio, vedasi le sentenze del Tribunale di Monza del 16 luglio 2002 e del
Tribunale di Napoli 20 febbraio 2002.
Una condotta analoga a quella del meta tag è il cosiddetto servizio di posizionamento: un
inserzionista ottiene a pagamento che il suo sito compaia tra i risultati di ricerca di un utente
usando come parola chiave un marchio, anche se tale marchio non compare nella sua
pubblicità. In questo senso, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 23 marzo 2010 ha
parlato di contraffazione per violazione della funzione di origine del marchio. L’impiego
dell’altrui marchio noto quale parola chiave per l’attivazione di un servizio di link sponsorizzati
all’interno di un motore di ricerca costituisce un’ipotesi di “agganciamento” tale da configurare
sia concorrenza sleale che contraffazione del marchio .
96
In questi casi il problema che si pone è quello della responsabilità dell’inserzionista, ma
si approfondirà la materia in seguito.
96 Trib. Milano Sez. spec. propr. industr. ed intell., 11 marzo 2009, in WIN RENT S.P.A. c. Google Italia s.r.l. e altri.
- 163 -

