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all’art. 118 comma 6 si autorizza la revoca o il trasferimento del nome a dominio al titolare
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originario, e all’art. 133 si prevede la possibilità di una tutela cautelare.
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3.3 Il Cybersquatting
Il cybersquatting è la prima delle condotte distorsive in materia di nomi a dominio e segni
distintivi, e consiste nell’occupazione abusiva dell’altrui marchio famoso, o di segni molto simili,
per usarlo come domain name su internet. Si tratta di una condotta che ha visto il suo momento
di massima attuazione nella prima fase di diffusione della rete internet; in un momento in cui le
principali imprese non erano ancora familiari con le opportunità commerciali del web, alcuni
soggetti registravano nomi di brand conosciuti come nome a dominio, con l’intento di
rivenderli ai titolari effettivi nel momento in cui se ne fossero accorti. Società importanti come
Panasonic, Hertz e Avon ne sono state vittima, ma ad oggi non si tratta più di una condotta
tanto remunerativa, poiché il livello di consapevolezza sull’importanza dei nomi a dominio, e il
livello di attenzione delle potenziali vittime è esponenzialmente aumentato.
La finalità del cybersquatting, può anche essere correlata alla ricerca di notorietà, dato che
spesso il valore di un sito internet è direttamente proporzionale al numero di visite, che è a sua
volta direttamente proporzionale al prezzo della pubblicità sul sito stesso. Ma, in ogni caso,
poiché uno degli scopi per cui si acquista un domino è quello di avere il maggior numero di
visitatori- sia per mostrare i prodotti o servizi offerti sia, eventualmente, per offrire spazi
pubblicitari a terzi- appare evidente che, adottando come domain name un marchio famoso, si
determini un effetto di agganciamento a tale marchio che amplifica enormemente la potenzialità
di visita, con ciò stesso offrendo un vantaggio di natura parassitaria, indipendentemente dalla
prova della acquisizione effettiva di clienti . L’utilizzazione da parte di un soggetto di un domain
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name che gode di rinomanza, attraverso la sua registrazione presso una Registration Authority
diversa da quella di origine, integra atto di concorrenza sleale per confusione nell’ambito di
mercato della pubblicità via internet, anche con riferimento a specifici e limitati settori
economici .
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90 Salvo l’applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione
dell’articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell’avente diritto, revocata oppure a lui
trasferita da parte dell’autorità di registrazione.
91 L’Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all’inibitoria dell’uso nell’attività economica del
nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se
ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.
92 Trib. Milano, 6 giugno 2002.
93 Trib. Genova, 13 ottobre 1999 , in SOC. ABX SISTEMI C. SOC. COMPAQ COMPUTER.
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