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all’art. 118 comma 6  si autorizza la revoca o il trasferimento del nome a dominio al titolare
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            originario, e all’art. 133  si prevede la possibilità di una tutela cautelare.
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            3.3  Il Cybersquatting

                   Il cybersquatting è la prima delle condotte distorsive in materia di nomi a dominio e segni

            distintivi, e consiste nell’occupazione abusiva dell’altrui marchio famoso, o di segni molto simili,
            per usarlo come domain name su internet. Si tratta di una condotta che ha visto il suo momento

            di massima attuazione nella prima fase di diffusione della rete internet; in un momento in cui le

            principali imprese non erano ancora familiari con le opportunità commerciali del web, alcuni

            soggetti registravano  nomi di brand conosciuti come nome a dominio, con l’intento di
            rivenderli ai titolari effettivi nel momento in cui se ne fossero accorti. Società importanti come

            Panasonic, Hertz e Avon ne sono state vittima, ma ad oggi non si tratta più di una condotta

            tanto remunerativa, poiché il livello di consapevolezza sull’importanza dei nomi a dominio, e il
            livello di attenzione delle potenziali vittime è esponenzialmente aumentato.

                   La finalità del cybersquatting, può anche essere correlata alla ricerca di notorietà, dato che

            spesso il valore di un sito internet è direttamente proporzionale al numero di visite, che è a sua

            volta direttamente  proporzionale al prezzo della pubblicità sul  sito  stesso. Ma, in ogni caso,

            poiché uno degli scopi per cui si acquista un domino è quello di avere il maggior numero di
            visitatori-  sia per mostrare i prodotti o  servizi offerti  sia,  eventualmente,  per  offrire spazi

            pubblicitari a terzi- appare evidente che, adottando come domain name un marchio famoso, si

            determini un effetto di agganciamento a tale marchio che amplifica enormemente la potenzialità
            di visita, con ciò stesso offrendo un vantaggio di natura parassitaria, indipendentemente dalla

            prova della acquisizione effettiva di clienti . L’utilizzazione da parte di un soggetto di un domain
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            name  che gode  di rinomanza, attraverso la sua registrazione  presso  una  Registration Authority

            diversa da quella  di origine, integra atto di concorrenza  sleale  per confusione nell’ambito di

            mercato  della pubblicità via internet, anche con riferimento a specifici e limitati settori
            economici .
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            90   Salvo l’applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione
               dell’articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell’avente diritto, revocata oppure a lui
               trasferita da parte dell’autorità di registrazione.
            91   L’Autorità giudiziaria  può  disporre, in via cautelare, oltre all’inibitoria  dell’uso nell’attività economica  del
               nome a dominio illegittimamente registrato, anche il  suo trasferimento  provvisorio, subordinandolo,  se
               ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.
            92   Trib. Milano, 6 giugno 2002.
            93   Trib. Genova, 13 ottobre 1999 , in SOC. ABX SISTEMI C. SOC. COMPAQ COMPUTER.

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