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I nomi a dominio sono assegnati in conformità a criteri di priorità temporale, e il
principio che regola la loro assegnazione è il cosiddetto first come first served. Ciò significa che le
Registration Authorities per i TLD nazionali, o i Registrar per i TLD tematici non sono soliti
verificare la corrispondenza del nome a dominio ai segni distintivi del soggetto richiedente, né
l’interferenza tra il nome richiesto e i segni distintivi di terzi . Tale affermazione genera due
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principali conseguenze: da un lato l’impossibilità di ottenere due nomi a dominio identici, e
dall’altro la possibilità di registrare nomi a dominio anche minimamente differenti da altri, o da
segni distintivi di altri. Non si parla, tuttavia, di una situazione di totale anarchia, poiché talune
limitazioni sono previste in casi particolari. Per quanto riguarda i TLD tematici, infatti, sono
previste limitazioni per l’assegnazione di .biz, .info, .name, .pro, .aero e .coop, riservando
quest’ultimo, ad esempio, alle sole imprese cooperative. Per quanto riguarda i TLD geografici,
invece, è tipicamente richiesto un collegamento tra il richiedente e lo Stato o l’area geografica .
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Volendo andare a ricostruire la disciplina vigente per l’assegnazione dei nomi a dominio,
la fonte primaria è da ricercare nelle regole tecniche e contrattuali del sistema della
registrazione. L’ICANN, infatti, ha elaborato una serie di regola di necessaria sottoscrizione da
parte di chi richiede un nome a dominio, e sottoponibili a collegi arbitrali autorizzati in caso di
controversia, come quello istituito nell’ambito dell’OMPI, Organizzazione Mondiale della
Proprietà Intellettuale. Secondo tali regole, la richieste di un domain name non può essere accolta
qualora si verifichino contemporaneamente tre condizioni: il domain name sia confondibile con
un marchio altrui, il richiedente non abbia alcun valido diritto sul nome oggetto del domain name
e che la registrazione sia effettuata in malafede. Qualora il collegio arbitrale accerti poi la
sussistenza di tali condizioni, la Registration Authority cancellerà tale registrazione e la
concederà all’avente diritto, previa esplicita richiesta . Non si tratta, dunque, di una valutazione
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fatta a priori, poiché, in sede di registrazione, si verifica unicamente che il nome a dominio non
sia identico ad un altro già registrato, ma la valutazione sull’eventuale illegittimità dell’uso verrà
fatta solo in un momento successivo, nel caso di ricorso. Un segno distintivo può essere
utilizzato come domain name quando abbia avuto esito negativo la ricerca di anteriorità identiche
condotte dalla Registration Authority Italiana (R.A.) esclusivamente sui domain names già
registrati, senza cioè che l’esame si estenda al confronto con antecedenti registrazioni del
medesimo segno come marchio. L’interferenza tra domain name e nomi o marchi prescinde
totalmente dalla registrazione, pertanto la procedura prevista dalle regole di naming tuttora non
81 Cfr. VITRÒ, Domain Names: dal cybersquatting alla contraffazione online, Vicalvi (FR), 2015.
82 Cfr. VITRÒ, Domain Names: dal cybersquatting alla contraffazione online, Vicalvi (FR), 2015.
83 Cfr. VITRÒ, Domain Names: dal cybersquatting alla contraffazione online, Vicalvi (FR), 2015.
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