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La condotta di cybersquatting, dunque, è chiaramente illecita, e la giurisprudenza lo ha più

            volte confermato, in maniera decisa.
                   Un caso più recente è quello  di IMPREBANCA S.p.a. che il giorno successivo alla

            presentazione dell’attività a Roma, si è vista registrare da un’agenzia  pubblicitaria il dominio

            “imprebanca.it”. Il CRDD, Centro Risoluzione Dispute Domini di Roma, ha dato ragione alla

            banca e proceduto alla riassegnazione dello stesso.
                   Un altro caso è quello della società editrice Compact che registrava tramite il l’Internet

            Service Provider Consultingweb i domini per l’apertura di siti a pagamento poi ospitati sul server

            del provider stesso. Banca  Intesa S.p.A., dopo aver ottenuto in  sede cautelare i richiesti

            provvedimenti di inibitoria e sequestro, iniziava il giudizio di merito citando innanzi al
            Tribunale di Napoli la Compact Italia e il provider.

                   Il Tribunale accoglieva integralmente le domande, accertando la  contraffazione dei

            marchi della  banca, qualificati di rinomanza, e condannando, con pronunzia  generica, i
            convenuti in via solidale al risarcimento dei danni .
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            3.4  I metatag


                   Un’altra condotta sleale e potenzialmente dannosa è quella dell’utilizzo di un marchio

            noto come metatag.

                   I metatag sono codici alfanumerici, che possono formare anche parole di senso compiuto
            e che vengono inseriti all’interno di una pagina web affinché i puntatori dei motori di ricerca,

            vale a dire il  software  che  analizza il contenuto del web riconoscendoli, selezionino quelle

            pagine e le riportino all’utente tra quelle che contengono informazioni di interesse .
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                   Capita spesso, infatti, che società titolari di marchi registrati, principalmente nel campo

            dell’abbigliamento, contestino l’uso dei marchi di loro proprietà da parte di società concorrenti,
            che, nei loro siti web, inseriscono nei meta tag quei marchi per comparire tra i risultati principali

            nei motori di ricerca. Anche in questo ambito la giurisprudenza si è più volte espressa. I primi

            casi riguardano vicende accadute nella giurisdizione statunitense, come nel caso  Playboy v.
            Calvin Designer, in cui la District Court for the Northern District of California, l’8 settembre 1998 ha

            inibito l’uso confusorio del marchio Playboy.


            94   Cfr. MORO VISCONTI, La valutazione dei nomi a dominio su Internet.
            95   Cfr. VITRÒ, Domain Names: dal cybersquatting alla contraffazione online, Vicalvi (FR), 2015.



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