Page 164 - Quaderno 2017-9
P. 164
La condotta di cybersquatting, dunque, è chiaramente illecita, e la giurisprudenza lo ha più
volte confermato, in maniera decisa.
Un caso più recente è quello di IMPREBANCA S.p.a. che il giorno successivo alla
presentazione dell’attività a Roma, si è vista registrare da un’agenzia pubblicitaria il dominio
“imprebanca.it”. Il CRDD, Centro Risoluzione Dispute Domini di Roma, ha dato ragione alla
banca e proceduto alla riassegnazione dello stesso.
Un altro caso è quello della società editrice Compact che registrava tramite il l’Internet
Service Provider Consultingweb i domini per l’apertura di siti a pagamento poi ospitati sul server
del provider stesso. Banca Intesa S.p.A., dopo aver ottenuto in sede cautelare i richiesti
provvedimenti di inibitoria e sequestro, iniziava il giudizio di merito citando innanzi al
Tribunale di Napoli la Compact Italia e il provider.
Il Tribunale accoglieva integralmente le domande, accertando la contraffazione dei
marchi della banca, qualificati di rinomanza, e condannando, con pronunzia generica, i
convenuti in via solidale al risarcimento dei danni .
94
3.4 I metatag
Un’altra condotta sleale e potenzialmente dannosa è quella dell’utilizzo di un marchio
noto come metatag.
I metatag sono codici alfanumerici, che possono formare anche parole di senso compiuto
e che vengono inseriti all’interno di una pagina web affinché i puntatori dei motori di ricerca,
vale a dire il software che analizza il contenuto del web riconoscendoli, selezionino quelle
pagine e le riportino all’utente tra quelle che contengono informazioni di interesse .
95
Capita spesso, infatti, che società titolari di marchi registrati, principalmente nel campo
dell’abbigliamento, contestino l’uso dei marchi di loro proprietà da parte di società concorrenti,
che, nei loro siti web, inseriscono nei meta tag quei marchi per comparire tra i risultati principali
nei motori di ricerca. Anche in questo ambito la giurisprudenza si è più volte espressa. I primi
casi riguardano vicende accadute nella giurisdizione statunitense, come nel caso Playboy v.
Calvin Designer, in cui la District Court for the Northern District of California, l’8 settembre 1998 ha
inibito l’uso confusorio del marchio Playboy.
94 Cfr. MORO VISCONTI, La valutazione dei nomi a dominio su Internet.
95 Cfr. VITRÒ, Domain Names: dal cybersquatting alla contraffazione online, Vicalvi (FR), 2015.
- 162 -

