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marca di abbigliamento. Secondo il Tribunale di Bergamo, infatti, in quanto strumento che concorre
all’identificazione di un sito e, quindi, dei beni e/o servizi offerti per il suo tramite, non è contestabile che ad esso
[nome a dominio] vada per lo più riconosciuta una funzione non limitata alla stregua di un mero indirizzo che
consente tecnicamente all’utente l’accesso al sito contrassegnato, bensì anche di segno distintivo, perché volto ad
attirare l’attenzione degli utenti e ad invogliarli a visitare il sito. La funzione di indirizzo è svolta dal nome a
dominio nella sua integrità, mentre l’altra funzione si concentra nella parte centrale del nome che svolge quindi
una funzione distintiva, con la conseguenza che, ove si tratti di siti commerciali, assume la funzione di segno
distintivo di impresa, e, pertanto, dei beni e servizi offerti dalla stessa.
Rimosso ogni dubbio sulla natura distintiva del nome a domino, la giurisprudenza ha
nella maggior parte dei casi ritenuto opportuno utilizzare come riferimento normativo la
disciplina per la concorrenza sleale confusoria, assimilando il nome a domino al marchio, alla
ditta o all’insegna o considerandolo un segno distintivo atipico.
Il Codice della Proprietà Industriale, D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 ha risistemato la
materia, riconoscendo, all’art. 2 comma 4 , protezione anche ai segni distintivi diversi dal
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marchio registrato, e quindi estendendo la tutela anche ai nomi a dominio. In particolare, all’art.
12 lettera d si equipara il nome a dominio alla ditta, alla denominazione o ragione sociale e
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all’insegna, per quanto riguarda il potere invalidante di un marchio posteriore, all’art. 22 si
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vieta l’adozione come nome a dominio di un segno uguale o simile ad un marchio anteriore,
87 Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le
informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine,
88 Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che alla data del deposito
della domanda: d) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale,
insegna e nome a dominio usato nell’attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa
della identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi esercitata e i
prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L’uso precedente del segno,
quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L’uso
precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione.
89 1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato
nell’attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa
dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il
marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in
un rischio di associazione fra i due segni.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e
nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad
un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l’uso del
segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla
rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
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