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Distrettuale della California per contraffazione di marchio (trademark infringement) e concorrenza

            sleale (unfair trade practice).
                   Ticketmaster accusava Microsoft di avere,  senza autorizzazione,  inserito nel  suo

            sito web Sidewalk, contenente informazioni  sugli intrattenimenti  della città di Seattle,

            un deep link che trasferiva i visitatori direttamente alla pagina interna del sito della Ticketmaster

            ove era possibile acquistare i biglietti relativi a tali intrattenimenti. Ticketmaster denunciava, in
            particolare, il fatto che in questo modo gli utenti non visitassero la pagina iniziale del suo sito,

            con conseguente riduzione delle  opportunità  di farsi  conoscere dal  mercato e  di sviluppare

            l’attività commerciale, mediante la pubblicità inserita nei banner della home page .
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            3.6  Tutele


                   La tutela dei nomi a dominio, più che in campo giurisdizionale, trova soddisfazione in

            procedure alternative, sia in ambito nazionale  che in ambito internazionale. In particolare, è

            degna di nota l’evoluzione della tutela in caso di cybersquatting, che va distinta in due fasi. Fino

            agli anni 2000, infatti, la scarsa diffusione di procedure di arbitrato alternativo consentiva ai

            cybersquatters di guadagnare cifre notevoli dalla loro attività illecita, in quanto i titolari di nomi a
            dominio  sovente preferivano pagare loro cifre anche elevate, piuttosto che imbattersi in

            procedure di tipo giurisdizionale. Nel 2000, finalmente, l’ICANN, che si ricorda essere l’Internet

            Corporation for Assigned Names and Numbers,  ha emanato una procedura MAP  (Mandatory
            arbitration proceedings, procedura arbitrale obbligatoria) per i nomi a dominio con TLD .com, che

            ha durata piuttosto breve e costi ragionevoli . Il titolare del  marchio,  in questa procedura,
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            deve provare tre condizioni: di essere il titolare di un marchio, registrato o di fatto, che il

            cybersquatter non detiene alcun tipo di diritto sul marchio, e che lo stesso sia in malafede. Il

            titolare ha l’onere di provare la contemporanea sussistenza di tutte e tre le condizioni, mentre il
            presunto squatter può difendersi dall’arbitrato resistendo anche a solo uno dei presupposti. Una

            volta depositato il ricorso, il titolare del nome a dominio può replicare; segue immediatamente

            la decisione, senza condanne ai danni o alle spese, e neppure possibilità di appello agli arbitri,
            salvo il diritto della parte soccombente di rivolgersi ad un tribunale ordinario.







            99   Cfr. MEANI Sito internet contraffattore ed uso distorto del linking, del framing, del crawling e dei meta tag.
            100   Cfr. VITRÒ, Domain Names: dal cybersquatting alla contraffazione online, Vicalvi (FR), 2015.

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