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responsabilità che può essere attribuita all’Internet Service Provider nel momento in cui in un sito
ad esso riconducibile venga operato un illecito.
A livello puramente introduttivo possiamo individuare tre situazioni di responsabilità per
gli Internet Service Provider 106 :
A) L’Internet Service Provider è l’autore dell’illecito (art. 2043 del Codice Civile);
B) L’Internet Service Provider ha una responsabilità di tipo concorsuale nell’illecito (art. 2055
del Codice Civile);
C) L’Internet Service Provider ha una responsabilità dovuta a negligenza, non avendo attuato
gli opportuni controlli che avrebbero potuto impedire lo svolgimento dell’illecito (art.
2049 del Codice Civile).
Il caso A) è piuttosto semplice, in quanto rimanda alla forma più classica di
responsabilità. Se l’Internet Service Provider ha posto in essere l’illecito in prima persona, ne sarà
direttamente responsabile.
In riferimento al caso B), invece, le perplessità sono di due ordini di ragioni: la possibilità
per l’Internet Service Provider di essere a conoscenza di tutti i contenuti pubblicati sui siti web ad
esso correlati, e, dato per assodato il primo, il concreto margine di intervento dell’Internet Service
Provider. Parte della dottrina sostiene che se l’ISP è a conoscenza del contenuto illecito delle
pagine ospitate è un suo preciso dovere l’eliminazione dei contenuti illeciti attraverso
l’oscuramento e la cancellazione delle pagine incriminate 107 . Si tratta di un’ipotesi però non
attuabile, poiché il provider non ha il potere di eliminare qualcosa che non gli appartiene, e per cui
la Proprietà Intellettuale dell’utente finale è tutelata.
Il caso C), infine, riguarda il concetto di culpa in vigilando, che avviene tutte le volte che
l’Internet Service Provider non impedisce l’evento illecito, poiché non controlla la liceità dei contenuti immessi
dall’esterno sul server da lui gestito. Questa terza figura è assimilabile a quella ricavabile dall’art.57
c.p.(responsabilità del direttore o vicedirettore responsabile di uno stampato periodico) .
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Oggi la norma di riferimento è la Direttiva del 8 giugno del 2000 (“Direttiva sul
commercio elettronico”, 2000/31/CE; recepita dal D. Lgs. n. 70 del 2003), che ha sancito
l’assenza di un obbligo generale di sorveglianza per gli Internet Service Provider (art. 15,
2000/31/CE). I Provider, dunque, in linea di massima non sono responsabili quando svolgono
servizi di cosiddetti mere conduit (art. 12), caching (art. 13) e hosting (art. 14). Come già esposto in
precedenza, l’attività di mere conduit consiste nel trasmettere su una rete di comunicazione
106 http://www.gianluigizarantonello.it/docs/provider.pdf
107 Cfr. REDAZIONALE, Responsabilità degli Isp sui contenuti illeciti dei siti ospitati.
108 RAZZANTE, Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione, Padova 2002.
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