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responsabilità che può essere attribuita all’Internet Service Provider nel momento in cui in un sito

            ad esso riconducibile venga operato un illecito.
                   A livello puramente introduttivo possiamo individuare tre situazioni di responsabilità per

            gli Internet Service Provider  106 :

                   A) L’Internet Service Provider è l’autore dell’illecito (art. 2043 del Codice Civile);

                   B) L’Internet Service Provider ha una responsabilità di tipo concorsuale nell’illecito (art. 2055
                      del Codice Civile);

                   C) L’Internet Service Provider ha una responsabilità dovuta a negligenza, non avendo attuato

                      gli opportuni controlli che avrebbero potuto impedire lo svolgimento dell’illecito (art.

                      2049 del Codice Civile).
                   Il caso A) è piuttosto semplice, in quanto rimanda alla forma più classica di

            responsabilità. Se l’Internet Service Provider ha posto in essere l’illecito in prima persona, ne sarà

            direttamente responsabile.
                   In riferimento al caso B), invece, le perplessità sono di due ordini di ragioni: la possibilità

            per l’Internet Service Provider di essere a conoscenza di tutti i contenuti pubblicati sui siti web ad

            esso correlati, e, dato per assodato il primo, il concreto margine di intervento dell’Internet Service

            Provider. Parte della dottrina sostiene che se l’ISP è a conoscenza del contenuto illecito delle

            pagine ospitate è un suo preciso dovere  l’eliminazione dei contenuti illeciti attraverso
            l’oscuramento  e la cancellazione delle pagine  incriminate 107 . Si tratta di un’ipotesi però  non

            attuabile, poiché il provider non ha il potere di eliminare qualcosa che non gli appartiene, e per cui

            la Proprietà Intellettuale dell’utente finale è tutelata.
                   Il caso C), infine, riguarda il concetto di culpa in vigilando, che avviene tutte le volte che

            l’Internet Service Provider non impedisce l’evento illecito, poiché non controlla la liceità dei contenuti immessi

            dall’esterno  sul  server da  lui gestito.  Questa terza  figura è assimilabile a quella ricavabile dall’art.57

            c.p.(responsabilità del direttore o vicedirettore responsabile di uno stampato periodico) .
                                                                                     108
                   Oggi la norma di  riferimento è la  Direttiva del 8 giugno del 2000 (“Direttiva sul
            commercio elettronico”, 2000/31/CE; recepita dal D. Lgs. n. 70 del 2003), che ha sancito

            l’assenza di un obbligo generale di  sorveglianza per gli  Internet  Service  Provider  (art. 15,

            2000/31/CE). I Provider, dunque, in linea di massima non sono responsabili quando svolgono
            servizi di cosiddetti mere conduit (art. 12), caching (art. 13) e hosting (art. 14). Come già esposto in

            precedenza, l’attività di  mere conduit  consiste  nel trasmettere su una  rete di comunicazione


            106   http://www.gianluigizarantonello.it/docs/provider.pdf
            107   Cfr. REDAZIONALE, Responsabilità degli Isp sui contenuti illeciti dei siti ospitati.
            108   RAZZANTE, Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione, Padova 2002.

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